Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini |
Data: | 10/12/1971 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. La pubblicazione di tutti i decreti emessi dal Presidente della Giunta e dagli Assessori regionali è obbligatoria. |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 1.7.3 - L.R. 10 dicembre 1971, n. 32.
Pubblicazione obbligatoria per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Parte prima) di tutti i decreti del
Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.
La pubblicazione di tutti i decreti emessi dal Presidente della Giunta e dagli Assessori regionali è obbligatoria.
Ad essa si provvede per estratto nella parte prima del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 17 del
L'estratto deve contenere, in ogni caso, il destinatario, l'oggetto, la norma cui il decreto fa riferimento, ed ogni altra indicazione utile alla esatta valutazione del provvedimento.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.