§ 4.1.44 - L.R. 17 novembre 2000, n. 23.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:17/11/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Utilizzo di somme.
Art. 2.  Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998.
Art. 3.  Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29 del 1998.
Art. 4.  Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1998.
Art. 5.  Sostituzione all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1998.
Art. 6.  Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998.
Art. 7.  Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1998.
Art. 8.  Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1998.
Art. 9.  Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 29 del 1998.
Art. 10.  Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 4.1.44 - L.R. 17 novembre 2000, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.

(B.U. 25 novembre 2000, n. 36).

 

Art. 1. Utilizzo di somme.

     1. Le somme giacenti in conto residui relative alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), per le annualità 1998 e 1999 sono utilizzate a favore dei comuni che hanno presentato istanza di finanziamento entro il 31 marzo 1999 ed i cui interventi sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998. [1]

 

     Art. 3. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29 del 1998. [2]

 

     Art. 4. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1998. [3]

 

     Art. 5. Sostituzione all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1998. [4]

 

     Art. 6. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998. [5]

 

     Art. 7. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1998. [6]

 

     Art. 8. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1998. [7]

 

     Art. 9. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 29 del 1998. [8]

 

     Art. 10. Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.

     1. Presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è istituita, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.

     2. La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 sono valutati in annue lire 27.000.000 a decorrere dall'anno 2000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02016 del bilancio regionale per gli anni 2000/2002 e del corrispondente capitolo, dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

     3. Agli oneri per gli anni successivi al si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 4 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29.

[2] Sostituisce i commi 2, 3, 4 e 5, art. 5 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29.

[3] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29.

[4] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29.

[5] Sostituisce i commi 1 e 7, art. 9 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29.

[6] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 10 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29.

[7] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29.

[8] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 19 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29.