Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 17/11/2000 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Utilizzo di somme. |
Art. 2. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998. |
Art. 3. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29 del 1998. |
Art. 4. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1998. |
Art. 5. Sostituzione all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1998. |
Art. 6. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998. |
Art. 7. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1998. |
Art. 8. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1998. |
Art. 9. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 29 del 1998. |
Art. 10. Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 4.1.44 - L.R. 17 novembre 2000, n. 23.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.
(B.U. 25 novembre 2000, n. 36).
Art. 1. Utilizzo di somme.
1. Le somme giacenti in conto residui relative alla
Art. 2. Modifiche all'art. 4 della
Art. 3. Modifiche all'art. 5 della
Art. 4. Sostituzione dell'art. 7 della
Art. 5. Sostituzione all'art. 8 della
Art. 6. Modifiche all'art. 9 della
Art. 7. Modifiche all'art. 10 della
Art. 8. Sostituzione dell'art. 14 della
Art. 9. Modifiche all'art. 19 della
Art. 10. Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.
1. Presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è istituita, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, della
2. La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative ai sensi degli articoli 12 e 13 della
Art. 11. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 sono valutati in annue lire 27.000.000 a decorrere dall'anno 2000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02016 del bilancio regionale per gli anni 2000/2002 e del corrispondente capitolo, dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
3. Agli oneri per gli anni successivi al si provvede con legge di bilancio.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 4 della
[2] Sostituisce i commi 2, 3, 4 e 5, art. 5 della
[3] Sostituisce l'art. 7 della
[4] Sostituisce l'art. 8 della
[5] Sostituisce i commi 1 e 7, art. 9 della
[6] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 10 della
[7] Sostituisce l'art. 14 della
[8] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 19 della