§ 3.2.65 - L.R. 7 agosto 2007, n. 8.
Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:07/08/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Finalità
Art. 2 bis.  (Attività di prevenzione e di informazione)
Art. 3.  Costituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza
Art. 4.  Centri antiviolenza
Art. 4 bis.  (Rete antiviolenza e protocolli operativi)
Art. 5.  Case di accoglienza
Art. 6.  Convenzioni
Art. 7.  Gratuità
Art. 8.  Assistenza garantita
Art. 8 bis.  (Formazione)
Art. 9.  Concessione di contributi
Art. 10.  Cumulabilità dei finanziamenti
Art. 11.  Procedure di verifica e finanziamenti
Art. 12.  Norma finanziaria
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 3.2.65 - L.R. 7 agosto 2007, n. 8.

Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza.

(B.U. 11 agosto 2007, n. 26)

 

Art. 1. Principi

     1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce che la violenza sulle donne è violenza di genere. Essa costituisce un attacco all’inviolabilità della persona ed alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.

     2. Alle vittime di violenza e ai loro figli minori è assicurato un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.

     2 bis. La Regione pone in essere misure e strategie programmate atte a prevenire e contrastare l'insorgenza, la crescita e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine "stalking" così come definito ai sensi della normativa vigente [1].

 

     Art. 2. Finalità

     1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica o economica, i maltrattamenti, le molestie i comportamenti configuranti lo stalking e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare [2].

     1 bis. La Regione interviene con misure rivolte alla tutela e alla solidarietà alle vittime delle violenze e sostiene percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno [3].

     2. La Regione riconosce l’importanza dell’attività svolta dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza già operanti nel territorio regionale, valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne e garantisce la promozione di nuovi centri e/o case di accoglienza avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori o il contrasto allo stalking e la solidarietà alle vittime e che dimostrino di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e di avere almeno i requisiti di esperienza previsti dalla normativa europea e nazionale vigente nello specifico settore [4].

     3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete di istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati o di competenze e figure professionali, per offrire alle donne, italiane o straniere, risposte differenziate rispetto al tipo di violenza subita, ai danni da questa causati ed ai conseguenti effetti.

 

     Art. 2 bis. (Attività di prevenzione e di informazione) [5]

     1. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 2 attraverso:

     a) attività di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi della cultura della legalità e del rispetto dei diritti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei mezzi di informazione, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne;

     b) attività formative di educazione al rispetto dell'altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima e di apprendimento di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti delle donne;

     c) attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di videosorveglianza, illuminazione, telesoccorso e, in generale, l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo nelle aree a rischio di violenza sessuale;

     d) attività dirette alla diffusione di informazioni sul fenomeno dello stalking e a prevenirne l'insorgenza.

 

     Art. 3. Costituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

     1. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori finanzia centri antiviolenza e case di accoglienza.

     1 bis. I centri antiviolenza si dotano di appositi sportelli per l'assistenza e il supporto alle vittime di stalking [6].

     1-ter. La Regione riconosce quali partner istituzionali nella rete antiviolenza le associazioni che gestiscono i centri antiviolenza e le case di accoglienza. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente, individua il relativo elenco. Esclusivamente per l'anno 2021 tale elenco è individuato dalla Giunta regionale senza l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare [7].

     1-quater. I centri di cui al comma 1, in qualità di attori istituzionali del circuito antiviolenza, sono diretti beneficiari di quota parte dei contributi di cui all'articolo 9 [8].

     1-quinquies. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono soggetti ad accreditamento istituzionale da rilasciarsi a cura della Direzione generale competente in materia di politiche sociali entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, prorogabili di ulteriori centottanta. Nel caso in cui, decorso tale termine, il centro o la casa non siano accreditabili, decadono dal diritto di accesso ai finanziamenti, fino al completamento della procedura di accreditamento [9].

     1-sexies. Per la verifica dell'attuazione dei programmi affidati ai centri di cui al comma 1-ter e della gestione delle risorse assegnate, la Regione si avvale dei comuni in cui questi hanno la sede centrale [10].

     2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza possono essere promossi:

     a) da enti locali singoli o associati;

     b) dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che dimostrino di avere i requisiti di esperienza previsti dalla normativa europea e nazionale vigente e di disporre di personale adeguato [11];

     c) di concerto, dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d’intesa o in forma consorziata.

     3. Alle strutture di cui al presente articolo possono ricorrere tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza nonché le vittime di stalking [12].

     4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono dotati di strutture adeguate e di personale specializzato, operano senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private; i centri e le case garantiscono l'anonimato salvo diversa decisione della vittima [13].

     5. I centri antiviolenza sono dislocati in ambito provinciale o sub provinciale e sono costituiti in numero massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente [14].

     6. Le case di accoglienza sono aperte in centri che abbiano popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti.

Nei comuni superiori ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l’apertura di più centri e case di accoglienza.

     7. Il centro antiviolenza può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne che per i loro figli minori.

     8. Le sedi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza possono essere di proprietà pubblica, comunale, provinciale o regionale.

     9. Ogni centro antiviolenza e ciascuna casa di accoglienza sono retti da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.

 

     Art. 4. Centri antiviolenza

     1. Il centro antiviolenza svolge le seguenti funzioni e attività:

     a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;

     b) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza;

     c) colloqui informativi di carattere legale;

     d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libera scelta di ognuna.

     2. Il centro antiviolenza svolge, inoltre, le seguenti attività:

     a) raccolta e analisi dei dati relativi all’accoglienza ed all’ospitalità;

     b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;

     c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e degli operatori sociali istituzionali;

     d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

     e) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

     2 bis. Gli sportelli antistalking si avvalgono di personale altamente specializzato e operano in stretto coordinamento con il centro antiviolenza ponendo in essere attività finalizzate a:

     a) fornire la consulenza legale;

     b) garantire l'assistenza psicologica a favore delle vittime [15].

     2 ter. I centri antiviolenza possono avviare dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori degli atti di violenza di genere e di stalking [16].

     2 quater. I centri antiviolenza si raccordano con le competenti strutture del servizio sanitario regionale nel caso in cui si reputi necessario un intervento di tipo sanitario sull'autore dell'atto di violenza [17].

     3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza mantengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui competono l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati e sviluppano con protocolli appositi e linee guida le relazioni con i servizi sociali dei comuni, i servizi sanitari delle ASL e le strutture scolastiche anche al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni di provenienza.

 

     Art. 4 bis. (Rete antiviolenza e protocolli operativi) [18]

     1. La Regione promuove l'istituzione di una rete antiviolenza costituita da enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, centri di ascolto e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle vittime di violenza e di stalking.

     2. La rete antiviolenza è sede di dialogo, di confronto e di scambio di buone pratiche tra i soggetti di cui al comma 1 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e allo stalking e mira a garantire l'omogeneità degli interventi nel territorio regionale e il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che operano nel settore.

     3. La rete è coordinata dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che mette a disposizione le strutture ed il personale per l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.

     4. La Regione promuove la sottoscrizione di appositi protocolli operativi per la disciplina di procedure uniformi di accoglienza e presa in carico in emergenza delle vittime di violenza e di stalking prevedendo un percorso assistenziale e curativo protetto ed individualizzato e che preveda la partecipazione attiva di tutti i soggetti che partecipano alla rete.

 

     Art. 5. Case di accoglienza

     1. Alle case di accoglienza e al personale, dotato di adeguata professionalità e comprovata esperienza nel settore, sono garantite la riservatezza e la sicurezza.

Le case sono strutture di ospitalità temporanea per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessità o di emergenza; il personale coordina le ospiti nell’autogestione della casa.

     2. Le case di accoglienza hanno la finalità di:

     a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, assieme ai loro figli minori;

     a bis) costituire un luogo sicuro in presenza di azioni persecutorie rientranti nella fattispecie dello stalking [19];

     b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;

     c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

     3. L’accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall’equipe di accoglienza.

 

     Art. 6. Convenzioni

     1. Gli enti locali singoli o associati possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e gestione del progetto antiviolenza e antistalking, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso [20].

     2. Gli enti locali devono comunque garantire:

     a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati;

     b) la copertura finanziaria per almeno il 25% delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;

     c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti dal centro antiviolenza.

 

     Art. 7. Gratuità

     1. I servizi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza sono gratuiti.

     2. Il soggiorno nelle case di accoglienza per le donne ed i loro figli minori è gratuito fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dal personale responsabile. Qualora si trovino in disagiate condizioni economiche vengono affidati ai servizi sociali del territorio di appartenenza.

 

     Art. 8. Assistenza garantita

     1. La Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza finanziaria alle donne che vengano a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dal personale dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici nonché di stalking e che si trovino nell’impossibilità di rientrare nell’abitazione originaria [21].

     2. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, può finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

 

     Art. 8 bis. (Formazione) [22]

     1. La Regione promuove la formazione di coloro che a vario titolo operano nel settore della violenza sulle donne e dello stalking in modo da assicurare una preparazione specifica e omogenea per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima della violenza dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero.

 

     Art. 9. Concessione di contributi

     1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge; gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale che vi provvede conformemente a linee guida appositamente emanate, contenenti, tra l’altro, gli standard funzionali ed i protocolli di prima accoglienza riferiti ai centri antiviolenza ed alle case di accoglienza.

     1 bis. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della proposta alla Commissione consiliare competente di cui al comma 1, senza che alcun provvedimento sia stato da questa adottato, il parere favorevole si intende acquisito [23].

     2. I fondi stanziati dalla Regione sono erogati entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle domande di concessione dei contributi.

 

     Art. 10. Cumulabilità dei finanziamenti

     1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative europee e statali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime [24].

     2. La convenzione di cui all’articolo 6, comma 1, prevede le forme da adottare per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

 

     Art. 11. Procedure di verifica e finanziamenti

     1. I soggetti promotori di cui all’articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’andamento e sulla funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.

     2. La Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne nonché dello stalking, individua le “buone prassi” e predispone una relazione per definire i criteri di cui all’articolo 9, comma 1, anche in funzione della predisposizione dei documenti di programmazione e bilancio della Regione [25].

 

     Art. 12. Norma finanziaria

     1. Gli oneri previsti dall’applicazione della presente legge sono valutati a decorrere dall’anno 2008 in euro 1.200.000 per l’anno 2008 e in euro 1.800.000 per gli anni successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

Strategia 05 - Sanità e politiche sociali

Funzione obiettivo 03 - Attività per l’inclusione sociale

UPB S05.03.009

Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente

2007 euro ——

2008 euro 1.200.000

2009 euro 1.800.000

2010 euro 1.800.000

per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la seguente denominazione “Spese per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne maltrattate”

in diminuzione

Strategia 08 - Somme non attribuibili

Funzione obiettivo 01 - Attività generali e di gestione finanziaria

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2007 euro ——

2008 euro 1.200.000

2009 euro 1.800.000

2010 euro 1.800.000

mediante riduzione dalla voce 8) della Tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

     2. Le s pese per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[6] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[7] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[8] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[9] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[10] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[11] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[15] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[16] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[17] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[18] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[19] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[20] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[22] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[23] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 18 settembre 2024, n. 13.

[24] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.

[25] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 12 settembre 2013, n. 26.