§ 3.2.29 - D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12.
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:14/02/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Criteri generali.
Art. 2.  Entità delle prestazioni e fasce di reddito.
Art. 2 bis.  Assistenza economica in favore di particolari categorie.
Art. 3.  Condizioni per accedere alle prestazioni economiche.
Art. 4.  Tipologia degli interventi di assistenza economica.
Art. 5.  Affidamento familiare: criteri generali per la determinazione del contributo.
Art. 6.  Compiti dei Comuni nell'affidamento.
Art. 7.  Contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione.
Art. 8.  Onerosità e gratuità dei servizi.
Art. 9.  Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi.
Art. 10.  Contribuzione al costo dei servizi di tipo residenziale.
Art. 11.  Regolamento interno.
Art. 12.  Documentazione.
Art. 13.  Prestazioni sanitarie.
Art. 14.  Criteri di coordinamento degli interventi.
Art. 15.  Personale.
Art. 16.  Localizzazione delle strutture.
Art. 17.  Requisiti strutturali degli spazi fisici.
Art. 18.  Centro di pronto intervento.
Art. 19.  Comunità alloggio.
Art. 20.  Case protette.
Art. 21.  Centri di aggregazione sociale.
Art. 22.  Autorizzazione al funzionamento di strutture destinate a servizi residenziali e semiresidenziali.
Art. 23.  Procedimento.
Art. 24.  Autorizzazione definitiva, provvisoria, diniego revoca, funzioni di vigilanza.
Art. 25.  Requisiti e modalità di convenzionamento con gli enti di assistenza privata.
Art. 25 bis.  Termini di adeguamento delle strutture. e dei livelli di prestazione e di qualificazione del personale.
Art. 26.  Requisiti e modalità di convenzionamento con le associazioni di volontariato.
Art. 27.  Domande di contributo delle associazioni, fondazioni e cooperative private e delle associazioni di volontariato.
Art. 28.  Documentazione delle domande di contributo.
Art. 29.  Domande di contributo delle associazioni, fondazioni, cooperative e associazioni di volontariato che erogano servizi.
Art. 30.  Contenuto del programma comunale d'intervento e partecipazione dei soggetti non istituzionali.
Art. 31.  Tutela del diritto alla riservatezza.
Art. 32.  Designazione dei rappresentanti delle Associazioni e fondazioni private e di volontariato in seno alla Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali.


§ 3.2.29 - D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12.

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4,

recante: «Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali».

 

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

 

Art. 1. Criteri generali.

     1. L'assistenza economica di cui all'articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi situazioni personali o familiari.

     2. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge.

     3. L'assistenza economica può essere integrata con misure socio- assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

     4. Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere rogate con tempestività e celerità.

     5. L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituito da una somma di danaro salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico-assistenziale.

 

     Art. 2. Entità delle prestazioni e fasce di reddito. [1]

     1. In attuazione degli articoli 4 e 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, l'intervento assistenziale di natura economica e di carattere continuativo è erogato in misura non superiore al minimo vitale inteso come insieme delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali quelli relativi alla casa, all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

     2. L'importo della prestazione economica di carattere continuativo è commisurato all'entità delle risorse economiche e al disagio derivante all'assistito da infermità di carattere fisico o psichico.

     3. Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:

     a) il reddito del nucleo familiare di appartenenza;

     b) le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi;

     c) i redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;

     d) gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti;

     e) le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

     4. Le risorse economiche mensili corrispondenti al minimo vitale sono fissate, per l'anno 1990,; in lire 532.500 per nucleo familiare costituito da due componenti.

     5. Il quadro delle risorse economiche per i nuclei familiari di diversa dimensione è dato dalla seguente tabella:

 

 

Componenti il nucleo  Scala di equivalenza  Minimo vitale

 

1                      70                    4.473.000

2                     100                    6.390.000

3                     130                    8.307.000

4                     160                   10.224.000

5                     185                   11.821.500

6                     205                   13.099.500

7                     220                   14.058.000

 

 

     6. La rivalutazione del minimo vitale, in seguito all'eventuale aumento del costo della vita, è stabilita all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT, con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale.

     7. L'importo massimo della presentazione economica di carattere continuativo è pari alla differenza tra il minimo vitale (quarto e quinto comma del presente articolo) e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare.

     8. Il Comune singolo o associato eroga le prestazioni economiche continuative secondo i criteri sopra esposti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto del livelli medi di consumo locale, dei parametri già in vigore, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio-assistenziali in base alle condizioni psico-fisiche del destinatario.

 

     Art. 2 bis. Assistenza economica in favore di particolari categorie. [2]

     1. In attuazione degli articoli 1, primo comma, 62, secondo comma, della legge, gli interventi di assistenza economica a favore degli invalidi del lavoro e degli orfani in corso di erogazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle norme già vigenti a tale data.

 

     Art. 3. Condizioni per accedere alle prestazioni economiche.

     1. L'assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e non abbia parenti od affini, tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, in grado di provvedervi [3].

     1 bis. In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno, il Comune può prestare l'assistenza economica continuativa anche in mancanza degli altri requisiti previsti al comma precedente, purché ciò sia richiesto dalla gravità del caso concreto [3].

     1 ter. E' fatto comunque salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti, da esercitarsi nelle forme previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [3].

     1 quater. L'assistenza economica a carattere straordinario è prestata nei confronti di colui che si trova in stato di bisogno per il verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile [3].

     1 quinquies. Le prestazioni di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sono cumulabili [3].

     2. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

 

     Art. 4. Tipologia degli interventi di assistenza economica.

     1. L'intervento a carattere continuativo di cui all'articolo 34, comma secondo, della Legge n. 4 del 1988 consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale determinata ai sensi del precedente articolo 2 e le risorse di cui dispone il richiedente.

     2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre ed i sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere rinnovato, previo. accertamento della permanenza dello stato di bisogno.

     3. L'intervento a carattere straordinario di cui al citato articolo 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili.

     4. Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di danaro.

     5. Il soggetto assistito e tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

     6. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     7. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'accertamento.

 

     Art. 5. Affidamento familiare: criteri generali per la determinazione del contributo. [4]

     1. L'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata di cui agli articoli 36 e 37 della legge è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.

     2. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

     3. L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

     4. Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente od un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, l'assistenza economica può essere comunque prestata se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.

     5. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei commi precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

 

     Art. 6. Compiti dei Comuni nell'affidamento.

     1. L'Amministrazione comunale provvede a:

     - formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine per il buon esito dell'affidamento e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;

     - assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia di origine i necessari sostegni psicosociali;

     - stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi degli articoli 1917, 2043, 2047 e 2048 del Codice civile.

 

     Art. 7. Contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione.

     1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, i Comuni singoli o associati possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione, titolari di patente per la guida dei veicoli della categoria F, contributi straordinari per l'acquisto e l'adattamento di motocicli, motoveicoli e autoveicoli rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1983.

     2. Il contributo straordinario può coprire:

     - il quaranta per cento della spesa per l'acquisto di mezzi di locomozione fino ad un massimo di lire 4.000.000;

     - la totalità della spesa relativa all'adattamento prescritta dall'organo competente.

 

TITOLO II

NORME SULLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

 

     Art. 8. Onerosità e gratuità dei servizi. [5]

     1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, gli interventi e i servizi socio assistenziali attuati dai Comuni, singoli o associati, si articolano:

     - in servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il servizio di segretariato sociale, il servizio sociale professionale, nonché i servizi erogati normalmente dai centri di pronto intervento e dai centri di aggregazione sociale;

     - in servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.

 

     Art. 9. Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi.

     1. 1. Gli utenti partecipano al costo dei servizi con quote di contribuzione rapportate alle risorse economiche di qualunque natura e provenienza di cui dispone il nucleo familiare, alle condizioni sociali di quest'ultimo, ed alla particolari situazioni locali.

     2. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono, nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, in quale misura e con quali modalità gli utenti, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, debbano partecipare al costo dei servizi.

     3. La contribuzione obbligatoria al costo dei servizi è esclusa per i soggetti che non raggiungono il minimo vitale.

     4. Per i soggetti in possesso di risorse economiche maggiori del minimo vitale i Comuni determinano nell'anno 1990, la misura della contribuzione al costo in base ai valori indicati nella seguente tabella:

 

 

FASCIA                           IMPORTO REDDITO

 

              1 Comp.te     2 Comp.ti    3 Comp.ti    4 Comp.ti

              4.473.000     6.390.000    8.307.000    10.224.000

II           5.367.600     7.668.000    9.968.400    12.368.800

III          6.441.120     9.201.600    11.962.080   14.722.560

IV           7.729.344     11.041.920   14.354.496   17.667.072

V            9.275.213     13.250.304   17.225.396   21.200.487

 

FASCIA                           IMPORTO REDDITI

 

                 5 Comp.ti        6 Comp.ti        7 Comp.ti

 

I               11.821.500       13.099.500       14.058.000

II              14.185.800       15.719.400       16.869.600

III             17.022.960       18.863.280       20.241.390

IV              20.427.552       22.635.936       24.292.224

V               24.513.063       27.163.124       29.150.669

 

 

IMPORTO DELLE CONTRIBUZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

 

     - Fascia 1: Nessun contributo;

     - Fascia 2: 0,15 %;

     - Fascia 3: 15-35 % per costi fino a L. 100.000; 10-30 % per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 5-25 % per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 0-20 % per costi oltre le L. 300.000;

     - Fascia 4: 30-55 % per costi fino a L. 100.000; 25-50% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 20-45 % per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 15-40 % per costi superiori a L. 300.000 e fino a L. 400.000; 10-35 % per costi oltre le L. 400.000;

     - Fascia 5: 60-80 % per costi fino a L. 100.000; 50-70% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 40-60 % per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 30-50 % per costi superiori a.L. 300.000 e fino a L. 400.000; 20-40 % per costi oltre le L. 400.000.

     5. La percentuale per le varie fasce deve essere individuata, all'interno della banda di oscillazione prescritta, in riferimento al numero dei figli e ad altre valutazioni sulla situazione complessiva del nucleo familiare.

     6. I livelli delle risorse economiche indicati sulla tabella precedente possono essere decurtati della somma di Lire 1.000.000 per ciascun componente il nucleo familiare affetto da grave infermità di carattere psichico o fisico.

     7. L'adeguamento per gli anni successivi è effettuato con le modalità indicate nel sesto comma dell'articolo 2 del presente Regolamento.

 

     Art. 10. Contribuzione al costo dei servizi di tipo residenziale.

     1. Al costo dei servizi di tipo residenziale erogati dalle strutture di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 1988. n. 4, concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso.

     2. Agli utenti dei servizi residenziali deve in ogni caso essere garantita, per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 1 per cento - e comunque non inferiore a lire 70.000 mensili - calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.

     3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni devono esaurire le procedure di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti in relazione ai soggetti che già fruiscono dei servizi di tipo residenziale.

 

TITOLO III

NORME SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

 

CAPO I

Norme generali

 

     Art. 11. Regolamento interno.

     1. Le strutture operanti nel settore socio-assistenziale ai sensi degli articoli 27, 39 e seguenti della legge n. 4 del 1988 devono dotarsi di un regolamento interno di funzionamento.

     2. Il regolamento interno deve tra l'altro individuare:

     - ente gestore, finalità, tipologia della struttura, capa cita ricettiva;

     - norme particolareggiate riguardo al funzionamento ed alla organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;

     - organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e responsabilità;

     - modalità di ammissione e dimissione per le strutture residenziali e di partecipazione per quelle aperte;

     - tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti dal personale o dai volontari;

     - forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa per le strutture aperte;

     - criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza;

     - rapporti con la comunità locale e con i servizi territoriali.

     3. Le modificazioni del regolamento interno devono essere comunicate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità ed al Comune competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n. 4 del 1988 ed all'articolo 24, comma sesto, del presente regolamento.

 

     Art. 12. Documentazione.

     1. Tutte le strutture devono tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza e ai vari servizi.

     2. In ogni struttura deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti ed un registro del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo volontario.

     3. Le strutture residenziali devono altresì curare la tenuta:

     - di cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;

     - di eventuali registri di terapia individuale.

 

     Art. 13. Prestazioni sanitarie.

     1. Ai sensi dell'articolo 3 lettera d) della legge n. 4 del 1988, gli utenti delle strutture socio-assistenziali hanno diritto di usufruire, secondo le proprie esigenze, delle prestazioni sanitarie di carattere preventivo, curativo e riabilitativo.

     2. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

     3. In attuazione degli articoli 14 e 15 della legge n. 4 del 1988 i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie - in particolare di medicina generica, specialistica riabilitativa e infermieristica - sono oggetto di convenzione tra l'Unità sanitaria locale e la struttura socio-assistenziale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 14. Criteri di coordinamento degli interventi.

     1. In attuazione dell'articolo 16 della legge n. 4 del 1988, tutte le strutture residenziali, semiresidenziali ed aperte, devono operare in collegamento funzionale con l'ufficio di servizio sociale comunale o con il servizio socio-assistenziale dell'Unità sanitaria locale competente per territorio , per una verifica costante dei progetti educativi e di inserimento. socio-riabilitativi, di recupero e di mantenimento delle capacità residue.

     2. Gli enti gestori dei servizi residenziali devono inoltre attivare gli opportuni coordinamenti con le strutture territorialmente competenti in materia di servizi socio-assistenziali, scolastici, educativi, riabilitativi e sanitari.

     3. Le convenzioni tra Comuni e Unità sanitarie locali di cui all'articolo 16, comma secondo, della L. n. 4 del 1988, devono essere redatte secondo lo schema-tipo di cui all'allegato C) del presente regolamento.

     4. Le convenzioni tra Province e Comuni di cui all'articolo 17 della legge n. 4 del 1988 devono essere redatte secondo lo schema tipo di cui all'allegato D) del presente regolamento.

 

     Art. 15. Personale. [6]

     1. Ogni struttura assistenziale deve essere dotata di proprio personale dipendente e di eventuali volontari, fatta salva la facoltà di convenzionamento prevista dall'art. 42, settimo comma, della legge per gli enti locali territoriali e per le  Unità sanitarie locali.

     2. Ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, lettera b) della legge, il personale si distingue in due categorie:

     - unità addette alla funzione assistenziale, provviste di titolo specifico;

     - unità addette ai servizi amministrativi ed ausiliari, provviste di titolo specifico.

     3. Il personale addetto alla funzione assistenziale comprende i seguenti profili:

     - pedagogisti;

     - psicologi;

     - sociologi;

     - assistenti sociali;

     - dirigenti e assistenti di comunità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500 e successive modificazioni;

     - educatori professionali;

     - assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;

     - altre figure professionali operanti nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali per le quali sia previsto il conseguimento di un titolo specifico rilasciato dallo Stato o dalla Regione.

     4. Il personale addetto alla funzione educativa e di animazione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di qualifica professionale conseguita con appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.

     5. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento può essere utilizzato, con funzioni di educazione e di animazione, anche personale fornito del solo diploma di scuola media superiore purché ad indirizzo socio-educativo.

     6. Per il personale già in servizio presso enti pubblici, enti ed associazioni private e cooperative alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e privo delle qualifiche indicate dai commi precedenti sia applica l'articolo 49, terzo comma, della legge regionale n. 4 del 1988. 7. Per le strutture residenziali e semiresidenziali la dotazione organica deve essere articolata in turni di servizio nel rispetto di quanto stabilito dal contratti di categoria.

 

CAPO II

REQUISITI DI STRUTTURA

 

     Art. 16. Localizzazione delle strutture.

     1. Le strutture residenziali e aperte devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.

     2. Le comunità alloggio, inserite in normali edifici d'uso abitativo, devono essere strutturate in modo da rispondere alle esigenze psicofisiche dei soggetti ospitati.

     3. Le strutture residenziali di nuova costruzione destinate alla stabile permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

 

     Art. 17. Requisiti strutturali degli spazi fisici.

     1. Nelle strutture residenziali e semiresidenziali le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonchè garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.

     2. La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di:

     - mq. 11, mq. 16, mq. 24 rispettivamente per uno, due, tre minori;

     - mq. 11. mq. 18, mq. 26 rispettivamente per uno, due, tre anziani o soggetti portatori di handicap.

     3. Per le strutture già esistenti lo spazio ammissibile può essere ridotto a mq. 9, mq. 14, mq. 18.

     4. La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.

     5. I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.

     6. I servizi igienici devono:

     - essere rispondenti agli standard di una civile abitazione, essere dotati, se del caso, degli ausilii necessari a favorire l'autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio di carrozzelle;

     - disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni due camere;

     - essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti.

     7. Le case protette e le case alloggio devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa. Le case protette devono inoltre possedere locali adibiti a:

     - lavanderia e guardaroba;

     - ambulatorio medico con annesso spazio per l'attesa;

     - infermeria con camere di degenza e isolamento provvisorio.

     8. Le strutture che ospitano soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata d'allarme.

     9. Particolari deroghe possono essere concesse in sede di autorizzazione per la gestione di strutture adibite a soggiorno temporaneo di vacanza, in ordine alla capacità ricettiva di ciascuna camera che non può, comunque, superare i dieci posti letto con una superficie di mq. 5 per ogni letto, e al numero dei servizi igienici che non può essere inferiore al rapporto di 1 ogni 3 utenti.

     10. I centri di aggregazione sociale e le altre strutture aperte devono disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso e devono essere dimensionati al numero medio di utenti, con una superficie di mq. 5 pro capite e di servizi igienici in rapporto di 1 ogni 10 utenti.

     11. In attuazione dell'articolo 31 della legge n. 4 del 1988 tutte le strutture devono essere conformi alle normative relative all'abolizione delle barriere architettoniche o procedere ai necessari adeguamenti.

 

     Art. 18. Centro di pronto intervento.

     1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 4 del 1988 il centro di pronto intervento ha la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità, il mantenimento e la protezione di soggetti in difficolta.

     2. Il centro può avvalersi di famiglie affidatarie, utilizzare posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegato e può, infine, essere costituito da una apposita sezione inserita in altra struttura. In tale ultimo caso la sua capacità ricettiva non deve comunque superare i 10 posti.

     3. L'ospitalità nel centro di pronto intervento deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve essere superiore a 30 giorni.

     4. Nel centro di pronto intervento operano un responsabile, educatori professionali, ausiliari socio-assistenziali, nonchè il personale adibito ai servizi generali.

     5. L'analisi, la valutazione e l'affidamento del soggetto sono effettuate dal servizio sociale del Comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, dal servizio socio- assistenziale dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

 

     Art. 19. Comunità alloggio.

     1. Le comunità alloggio, di cui all'articolo 40, comma secondo della legge n. 4 del 1988, sono strutture residenziali tutelari di piccole dimensioni destinate a i ospitare soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti.

     2. La capacità ricettiva non deve essere superiore a 8 utenti nel caso di minori ed a 16 utenti nel caso di anziani.

     3. Nelle strutture destinate a minori il rapporto educatori-ospiti è di uno a due fino al rapporto massimo di uno a quattro in relazione all'età e alle caratteristiche degli ospiti stessi. Il responsabile è nominato tra gli educatori.

     4. Nelle strutture che accolgono anziani opera un responsabile di struttura affiancato da un educatore animatore per le attività più significative della vita comunitaria.

     5. Nelle strutture destinate a soggetti portatori di  handicap, il rapporto complessivo educatori-ospiti è di uno a sei, compreso il responsabile, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

     6. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione, articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, in base a quanto previsto dall'articolo 24, terzo comma, del presente regolamento [7].

 

     Art. 20. Case protette.

     1. La casa protetta, di cui all'articolo 40, comma quarto, della legge n. 4 del 1988, e destinata ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.

     2. La capacità ricettiva non deve essere superiore rispettivamente a 30 posti letto, se a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap.

     3. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, secondo quanto previsto all'articolo 24, comma terzo, del presente regolamento.

     4. Nella casa protetta devono operare:

     - un responsabile, anche a tempo parziale;

     - un addetto amministrativo;

     - personale con profilo di educatore professionale in rapporto almeno di uno a sei;

     - infermieri professionali in rapporto di uno ogni venti ospiti;

     - personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni sei ospiti;

     - altro personale addetto ai servizi generali;

     - un tecnico della riabilitazione.

 

     Art. 21. Centri di aggregazione sociale.

     1. Il centro di aggregazione sociale di cui all'articolo 27 della legge n. 4 del 1988 ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione.

     2. Tale centro si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto di appoggio per altri servizi socio-assistenziali territoriali.

     3. Il centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonchè promuovere momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine ed a fenomeni di devianza ed emarginazione.

     4. Tra i servizi di cui al comma precedente rientrano:

     a) iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienza artigianali in via di estinzione ed al recupero di tradizioni culturali;

     b) attività di promozione di forme di associazionismo anche a carattere cooperativo - volte a fini occupazionali o di solidarietà sociale;

     c) corsi finalizzati a fornire all'anziano, in vista del pensionamento, un adeguato supporto psicologico sociale e sanitario, nonchè le informazioni di carattere previdenziale ed assistenziale necessarie per affrontare la nuova condizione di vita.

     5. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di soggetti a rischio e con difficolta relazionali.

     6. Nel centro di aggregazione un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

 

TITOLO IV

  PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER IL CONVENZIONAMENTO

 

     Art. 22. Autorizzazione al funzionamento di strutture destinate a servizi residenziali e semiresidenziali. [8]

     1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di cui all'articolo 41 della legge, coloro che intendono gestire strutture socio-assistenziali destinate a servizi residenziali o semiresidenziali, comprese quelle previste dalla legge 24 ottobre 1987, N. 44, devono presentare domanda, indicando la tipologia della struttura, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ed, in copia, al Comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura stessa.

     2. La domanda deve essere corredata da:

     - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     - l'organico del personale, con il rispettivo titolo di studio, le qualifiche, le funzioni e - per il personale dipendente - il tipo di contratto applicato;

     - l'indicazione del numero degli Utenti previsti;

     - l'indicazione dell'ubicazione della struttura;

     - la planimetria dei locali e delle eventuali pertinenze con l'indicazione della loro destinazione d'uso;

     - copia delle autorizzazioni, licenze e concessioni rilasciate dagli organi competenti, secondo la normativa in vigore, in materia edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;

     - la tabella dietetica approvata dagli uffici dell'Unità sanitaria locale, per le strutture che prevedono servizi di mensa;

     - il regolamento interno di cui al precedente articolo 11;

     - l'indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale e la loro provenienza.

     3. Alle strutture residenziali e semiresidenziali già operanti è concesso un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento.

     4. Per struttura semiresidenziale deve intendersi un presidio assistenziale in cui si realizzi una presenza degli utenti continuativa e comprendente la consumazione di un pasto.

     5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai centri di aggregazione sociale.

     6. Le associazioni e le fondazioni già esistenti dalla data del 16 marzo 1942 che non siano in grado di produrre copia dell'atto costitutivo possono allegare alla domanda un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'esistenza dell'ente.

 

     Art. 23. Procedimento.

     1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità, entro giorni dalla data di ricevimento della richiesta, previo parere del Comune in cui ha sede la struttura residenziale, semiresidenziale o aperta, emana il relativo provvedimento.

     2. Il Comune esprime il parere di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dalla Regione. La mancata comunicazione entro il termine predetto equivale ad assenso.

 

     Art. 24. Autorizzazione definitiva, provvisoria, diniego revoca, funzioni di vigilanza.

     1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità rilasci l'autorizzazione ove accerti che la struttura socio-assistenziale si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standards stabiliti con il presente regolamento e con il piano socio-assistenziale.

     2. Il provvedimento di diniego della autorizzazione deve essere motivato.

     3. Nel caso di parziale difformità dai requisiti «dagli standards stabiliti con il presente regolamento d strutture già operanti, l'Assessore regionale all'igiene sanità può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a funzionamento con provvedimento motivato, sentito il Comune competente per territorio. Nel provvedimento sono indicate le prescrizioni di adeguamento ed i termine per farvi fronte. Tale termine non può superare rispettivamente 5 anni per gli adeguamenti di ordine strutturale e 3 anni per quelli relativi ai livelli di prestazione.

     4. L'autorizzazione provvisoria non può essere rilasciata più di una volta.

     5. L'autorizzazione è revocata per il venir meno de requisiti di cui al primo comma e per l'inosservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo, mediante provvedimento motivato.

     6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n. 4 del 1988 tramite i Comuni, che provvedono mediante ispezioni a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività socio-assistenziali, lo stato delle strutture, le modalità di gestione di ciascuna struttura socio-assistenziale.

     7. Per l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie i Comuni si avvalgono dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali.

     8. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura.

     9. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti i Comuni esercitano la vigilanza sull'attività delle cooperative di servizi di cui all'articolo 25, comma secondo, del presente regolamento.

 

     Art. 25. Requisiti e modalità di convenzionamento con gli enti di assistenza privata.

     1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 4 del 1988 le fondazioni, le associazioni, con o senza personalità giuridica, e le cooperative che intendono stabilire rapporti di collaborazione con gli enti titolari delle funzioni socio-assistenziali devono possedere i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e qualificazione del personale rispondenti agli standards individuati nel titolo III del presente regolamento, aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento nonchè stipulare apposite convenzioni secondo lo schema-tipo di cui all'allegato A).

     2. Le associazioni, le fondazioni e le cooperative che prestano servizi domiciliari o, comunque, servizi erogabili senza il supporto di strutture, devono garantire i livelli di prestazione ed i livelli di qualificazione del personale individuati nel presente regolamento.

     3. Alla convenzione devono essere allegati:

     - il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda corredato da una relazione sull'attività svolta, per gli enti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

     - il bilancio preventivo corredato da un programma delle attività che si intende svolgere;

     - l'elencazione del personale che si intende utilizzare con l'indicazione della qualifica professionale di ciascuno.

     4. Gli enti di cui al precedente secondo comma, già operanti in regime di convenzione, devono adeguarsi agli standards previsti dal presente regolamento entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo. A tal fine l'Assessore regionale competente, con provvedimento motivato, individua per ciascun ente le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte.

     5. Lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato "A" è utilizzato anche per gli accordi tra gli enti locali ed i soggetti privati che ospitano nelle proprie strutture socio-assistenziali persone inferme di mente o minorate psichiche, ai sensi della legge regionale 24 ottobre 1987, n. 44 [9].

 

     Art. 25 bis. Termini di adeguamento delle strutture. e dei livelli di prestazione e di qualificazione del personale. [1]0

     1. I termini di adeguamento agli standard previsti dagli articoli precedenti, qualora dagli stessi non espressamente indicati, sono stabiliti con decreto dell'Assessore competente.

 

     Art. 26. Requisiti e modalità di convenzionamento con le associazioni di volontariato.

     1. Ai sensi dell'art. 44, comma tredicesimo, della legge n. 4 del 1988, le associazioni di volontariato, iscritte all'albo di cui al medesimo articolo, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo di cui all'allegato B) del presente regolamento.

 

TITOLO V [1]1

FORMAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNALI D'INTERVENTO

 

     Art. 27. Domande di contributo delle associazioni, fondazioni e cooperative private e delle associazioni di volontariato.

     1. Prima di procedere alla formulazione dei programmi comunali d'intervento previsti dall'articolo 21 della legge, i Comuni fissano un congruo termine, di norma non interiore ai trenta giorni, entro il quale le associazioni e le fondazioni private anche a carattere cooperativo di cui all'articolo 42, primo comma, della legge possono presentare domanda di contributi per:

     a) la costruzione, la ristrutturazione, il Completamento e l'ampliamento di strutture destinate allo svolgimento dei servizi socio- assistenziali;

     b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime strutture;

     c) l'acquisto di arredi ed attrezzature destinate all'erogazione di servizi socio-assistenziali.

     2. I termini di cui al comma precedente sono resi noti attraverso i mezzi di informazione nonché con apposite circolari indirizzate ai soggetti che ne abbiano fatta preventiva richiesta. Tali termini non si applicano ai programmi relativi al 1990.

     3. Le disposizioni di cui ai Commi precedenti si applicano, compatibilmente con gli articoli 43 e 44 della legge, anche alle associazioni di volontariato.

 

     Art. 28. Documentazione delle domande di contributo.

     1. La richiesta di contributi per la Costruzione, ristrutturazione, completamento, ampliamento, manutenzione straordinaria ed ordinaria di edifici destinati allo svolgimento di servizi socio-assistenziali è corredata dai seguenti documenti:

     1) progetto di massima dei lavori da compiere;

     2) relazione illustrativa;

     3) piano di finanziamento;

     4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

     2. La richiesta di contributi per l'acquisto di arredi e attrezzature destinate allo svolgimento di servizi socio-assistenziali a corredata dai seguenti documenti:

     1) preventivo di spesa;

     2) relazione illustrativa;

     3) indicazione dei mezzi finanziari necessari per coprire la differenza tra la spesa totale e l'eventuale contributo;

     4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per la erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

     3. Copia delle domande presentate ai sensi del presente articolo sarà trasmessa dal Comune all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale unitamente al programma comunale d'intervento.

 

     Art. 29. Domande di contributo delle associazioni, fondazioni, cooperative e associazioni di volontariato che erogano servizi.

     1. Il procedimento previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento si applica altresì alle domande delle associazioni, fondazioni e cooperative che prestano servizi socio-assistenziali erogabili senza il supporto di strutture, nonché alle domande delle associazioni di volontariato presentate ai sensi dell'articolo 44 della legge, volte ad ottenere contributi per l'esercizio dell'attività socio-assistenziale.

     2. La richiesta dei contributi di cui al comma precedente è corredata dai seguenti documenti:

     1) preventivo di spesa;

     2) relazione illustrativa;

     3) indicazione dei mezzi finanziari necessari per coprire la differenza tra la spesa totale e l'eventuale contributo;

     4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

     3. Copia delle domande presentate ai sensi del presente articolo sarà trasmessa dal Comune all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale unitamente al programma comunale di intervento.

 

     Art. 30. Contenuto del programma comunale d'intervento e partecipazione dei soggetti non istituzionali.

     1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge il programma comunale d'intervento deve contenere la dettagliata rilevazione delle strutture, degli organismi e delle attività socio-assistenziali, facenti capo sia a soggetti pubblici che privati, esistenti nel territorio, e compiere una valutazione puntuale delle potenzialità utilizzabili per il perseguimento degli obbiettivi fissati dal piano.

     2. Nella fase di elaborazione del programma di intervento i Comuni dovranno garantire, anche attraverso processi di formale consultazione, la effettiva partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio-assistenziale e, quando esistono, delle associazioni degli utenti, con o senza personalità giuridica. Il non accoglimento delle richieste e delle proposte avanzate dai predetti soggetti deve essere motivato nella deliberazione di approvazione del programma di intervento.

     3. Il programma comunale d'intervento dovrà indicare analiticamente le esigenze finanziarie, individuando separatamente le spese di parte corrente e quelle in conto capitale e distinguendo le somme da utilizzare direttamente da parte dell'ente locale da quelle da utilizzare sotto forma di contributo ai soggetti non istituzionali sia pubblici che privati.

 

TITOLO VI [1]1

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 31. Tutela del diritto alla riservatezza.

     1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, della legge, i Comuni emanano norme regolamentari volte a garantire sia in fase di istruzione, sia in fase di emanazione dei provvedimenti concernenti l'erogazione di qualunque norma di assistenza, il diritto alla riservatezza del richiedente.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo il servizio sociale del Comune provvede ad istituire un protocollo ed un archivio riservati.

 

     Art. 32. Designazione dei rappresentanti delle Associazioni e fondazioni private e di volontariato in seno alla Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali.

     1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge, l'Assessore regionale della sanità ed assistenza sociale convoca in due assemblee separate i rappresentanti legali degli organismi rispettivamente iscritti al registro regionale di cui all'articolo 42 della stessa legge ed all'albo di cui all'articolo 44 della medesima, al fine di procedere alla designazione dei rappresentanti in seno alla Consulta regionale per i servizi socio- assistenziali.

     2. In ciascuna assemblea si procede con voto limitato ad uno e con quattro votazioni separate, una per Provincia.

     3. Ciascun componente partecipa esclusivamente alla votazione relativa alla Provincia in cui ha sede l'organismo rappresentato.

     4. In ciascuna assemblea risultano eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     5. I rappresentanti designati ai sensi dei commi precedenti sono nominati componenti della Consulta con le modalità indicate dall'articolo 24, quinto comma, della legge.

     6. Nel caso di morte, decadenza o dimissioni di alcuno dei rappresentanti delle associazioni e fondazioni private o di volontariato in seno alla Consulta, l'Assessore procede alla sostituzione con le modalità previste dai commi precedenti, nei 30 giorni successivi.

 

 

ALLEGATO «A»

 

     Schema   tipo   di   convenzione   fra   Comune,   fondazioni

associazioni con  o senza  personalità giuridica,  cooperative, ai

sensi dell'art. 42 della L.R. 4/1988

L'anno ...........addì ...........del mese di ............

Tra

Il Comune di ...........con codice fiscale ...............

rappresentato dal Sindaco Sig ............................

autorizzato con deliberazione n. ........del .............

e

....................con sede a ...........................

Via .................n. ......con codice fiscale .........

rapresentata legalmente da................................

Premesso

- che  il Comune di ........intende avvalersi della collaborazione

dell'ente   ..........nell'attuazione    del    servizio    socio-

assistenziale relativo.............  realizzato nel proprio ambito

territoriale in conformità alle finalità di cui alla L.R. 4/1988 e

agli indirizzi generali della Regione;

- che l'ente .................:

     a)  ha   chiesto,  di   collaborare  con  l'Ente  locale  per

l'attuazione delle finalità del servizio socio-assistenziale

     relativo a:...............................................;

     b) (per gli enti che operano tramite strutture) e in possesso

dell'autorizzazione al funzionamento della struttura .........sita

in ........

Via .............rilasciata  con Decreto  dell'Assessore Regionale

all'igiene e sanità........n. .....del ai sensi dell'art. 41 della

L.R. 4/1988;

     c) è  iscritto al  n. ......del registro delle associazioni e

fondazioni private  riconosciute idonee  a seguito del Decreto del

Presidente della  Giunta Regionale  n. ........del  ..............

emanato ai  sensi dell'art.  42, comma  quarto, della  citata L.R.

4/1988.

 

     Articolo 1.

     Il Comune di ........affida al ........................

le prestazioni relative al .................................

 

     Articolo 2.

     L'Ente affidatario garantisce:

- l'erogazione  di prestazioni  e servizi,  secondo  gli  standard

individuati dal  titolo III  del regolamento  di esecuzione  della

citata L.R. 4/1988;

- il  rispetto  per  i  dipendenti  delle  norme  contrattuali  in

materia,  fatta   eccezione  per   gli  operatori  che  forniscono

prestazioni volontarie  o  prestazioni  derivanti  da  convenzioni

stipulate dall'ente  affidatario con   congregazioni  della Chiesa

cattolica  od   organi  rappresentativi  delle  altre  confessioni

religiose.

 

     Articolo 3.

     L'andamento delle attività socio-assistenziali, le condizioni

igienico sanitarie,  gli aspetti  strutturali, gestionali,    sono

verificati periodicamente  con le  modalità previste dall'articolo

24, commi  sesto,  settimo,  ottavo,  del  citato  regolamento  di

attuazione.

 

     Articolo 4.

     L'assistenza sanitaria  è garantita dalla U.S.L. dove ha sede

la struttura  nel rispetto  della normativa  vigente e  secondo la

convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento

di attuazione della L.R. 4/1988.

 

     Articolo 5.

     L'ente è  obbligato a  stipulare, a  favore degli  assistiti,

idonea assicurazione  per danni  da responsabilità civile ai sensi

dell'articolo 1917 C.C.

 

     Articolo 6.

     L'onere a  carico del  Comune viene  determinato  per  l'anno

.........in L.  ..............  a  copertura  di  tutte  le  spese

generali,  di   mantenimento,  nonchè  di  quelle  concernenti  le

attività collaterali.

     Il pagamento avverrà:

- per  1'80% con  anticipazioni trimestrali tramite versamento sul

conto corrente postale ................intestato a ............;

- per il 20% a presentazione del conto consuntivo corredato di una

relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti.

     In caso  di affidamento ai sensi degli articoli 36 e 37 della

L.R. 4/88  il Comune  s'impegna a  corrispondere..................

una retta giornaliera di L. ...................................

comprensiva delle  spese relative all'erogazione delle prestazioni

relative al mantenimento, ospitalità, istruzione, tempo libero.

     Il  Comune   provvede  al  pagamento  delle  rette  dovute  a

trimestre posticipato  e dietro  presentazione delle relative note

contabili,  dalle   quali  deve  risultare  per  ciascun  soggetto

ricoverato la  data d'ingresso  e le presenze giornaliere relative

al trimestre relativo.

 

     Articolo 7.

     La presente convenzione decorre dal ........al ...........;

 

     Articolo 8.

     In caso  di violazione  delle norme  della L.R.  4/1988 e del

relativo regolamento  di attuazione  o di  gravi  inadempienze  di

alcuni degli  obblighi a  carico dell'ente previsti dalla presente

convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere

con effetto  immediato la  risoluzione della presente convenzione,

al sensi  dell'art. 1456  C.C.,  dandone  immediata  comunicazione

all'Assessorato regionale  all'igiene  e  sanità  per  l'esercizio

delle funzioni  di vigilanza  di cui  all'articolo 41  della legge

citata.

     La convenzione  puo essere,  altresì, risolta  ai  sensi  del

citato art. 1456 dall'.............nel caso di mancato rispetto da

parte del  Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti

dalla presente convenzione.

 

     Articolo 9.

     Le  spese  e  tasse  relative  alla  stipula  della  presente

convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

L'ASSOCIAZIONE                                      IL COMUNE

 

ALLEGATO «B»

Schema  tipo   di  convenzione   fra  Comune   e  associazioni  di

volontariato ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4/1988.

     L'anno ........addì .......del mese di ...........

Tra

     Il  Comune   di   ..........con   codice   fiscale   ........

rappresentato dal  Sindaco Signor  ..................  autorizzato

con deliberazione n. ......... del ....................

e

L'associazione .................con sede a .............

Via  ................n.   .........con  codice   fiscale  ........

rappresentata legalmente .................................

Premesso

- che  il Comune  di .......intende avvalersi della collaborazione

del  ............................................  nell'attuazione

del servizio  socio-assistenziale relativo a .....................

realizzato nel  proprio territorio  in conformità alle finalità di

cui alla L.R. 4/1988 ed agli indirizzi generali della Regione;

- che l'associazione..........................................

     a) chiesto  di collaborare  con l'ente  locale attraverso  le

prestazioni volontarie  dei propri  aderenti per  l'attuazione del

servizio socio-assistenziale relativo a .......................

     b) è  iscritta all'albo  delle associazioni di volontariato a

seguito del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. .....

del ..............emanato  ai sensi dell'art. 44 comma sesto della

citata L.R. 4/1988.

 

     Articolo 1.

     Il Comune  di ..........affida al............................

le prestazioni relative a .......................................

 

     Articolo 2.

     L'associazione di  volontariato  garantisce  l'erogazione  di

prestazioni e  servizi, nel rispetto dei principi e delle finalità

previste dalla Legge Regionale 25.1.1988, n. 4.

 

     Articolo 3.

     L'associazione   di    volontariato   ..........   offre   la

disponibilità  di   n.  ............   aderenti  impegnati   nello

svolgimento di attività relative a ......................

Il responsabile è ......................................

     Ai sensi  dell'articolo 44  comma nono,  lett. c)  della L.R.

4/1988 l'associazione  si impegna  a non  modificare per la durata

della presente convenzione la composizione dei suoi aderenti oltre

il 30%.

     Entro  la   quota  ammessa   le  variazioni   devono   essere

tempestivamente comunicate al Comune.

     Il  Comune  ha  stipulato  a  favore  dei  volontari  per  la

copertura dei  rischi da  infortuni o  danni subiti  o provocati a

terzi durante  lo svolgimento delle attività, polizza assicurativa

con  ...........di   cui  copia   viene  allegata   alla  presente

convenzione.

 

     Articolo 4.

     Ai  sensi  dell'art.  44,  comma  nono,  della  L.R.  4/1988,

annualmente -  od a  fine attività  nel caso di durata inferiore -

l'associazione deve  presentare ai  Comune,  che  ne  invia  copia

all'Assessorato   regionale    competente   con    le    eventuali

osservazioni, una  relazione dalla  -  quale  risulti  l'andamento

dell'attività svolta.

     Trimestralmente deve  essere presentato  apposito  rendiconto

corredato dalla documentazione probatoria.

     Le spese  vive, preventivamente  autorizzate, possono  essere

rimborsate nei limiti specificati e per le seguenti voci di spesa:

...........................................

...........................................

 

     Articolo 5.

Il Comune  fornisce all'associazione  gli strumenti  e i  dati  di

conoscenza necessari  ad un  corretto ed  adeguato svolgimento  di

servizio e garantisce l'accesso alla struttura .................

nonchè il  coordinamento con  gli  operatori  del  settore  socio-

assistenziale.

     Il  Comune   per  agevolare  lo  svolgimento  dell'opera  dei

volontari,  cede   in  comodato,  per  la  durata  della  presente

convenzione, le strutture e il materiale appresso specificato:

...........................................

 

     Articolo 6.

     Trimestralmente il  Comune  convoca,  designandone  la  sede,

l'assemblea degli  operatori dei servizi socio-assistenziali e dei

volontari per verificare l'andamento delle iniziative in corso.

 

     Articolo 7.

     La presente convenzione decorre dal .....al .......

 

     Articolo 8.

     In caso  di violazione  delle norme  della L.R.  4/1988 e del

relativo regolamento  di attuazione  o di  gravi  inadempienze  di

alcuni degli obblighi a carico dell'ente - previsti dalla presente

convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere

con effetto  immediato la  risoluzione della presente convenzione,

ai sensi  dell'art. 1456  C.C.,  dandone  immediata  comunicazione

all'Assessorato regionale  all'igiene  e  sanità  per  l'esercizio

delle funzioni  di vigilanza  di cui  all'articolo 41  della legge

citata.

     La convenzione  può essere,  altresì, risolta  ai  sensi  del

citato art. 1456 dall'........................................ nel

caso di  mancato rispetto  da parte  del Comune  degli obblighi  a

carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

 

     Articolo 9.

     Le  spese  e  tasse  relative  alla  stipula  della  presente

convenzione sono a carico del Comune.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

L'ASSOCIAZIONE                                 IL COMUNE

 

ALLEGATO «C»

Schema tipo  di convenzione fra Unità Sanitaria Locale e Comune ai

sensi dell'articolo 16 della L.R. 4/1988.

     L'anno ........addì ......... del mese di ................;

Tra

     L'Unità Sanitaria  Locale n. ......con sede a ...............

in via  ..............n. ........... con codice fiscale ..........

rappresentata dal  Presidente  del  Comitato  di  Gestione  Signor

............ autorizzato con deliberazione .....................;

e

     Il Comune  di ...........con codice fiscale .................

rappresentato dal  Sindaco Signor  .............  autorizzato  con

deliberazione del .............., si conviene quanto segue:

 

     Articolo 1.

     Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a formulare

ed attuare  programmi operativi  comuni nelle  seguenti  aree  di

intervento:

..................................................................

..................................................................

 

     Articolo 2.

     Per   l'attuazione    del   programma    operativo   relativo

all'intervento  .........   di  cui   all'articolo  precedente  il

Comune/Unità sanitaria locale pone a disposizione:

- n. .......operatori con la qualifica ..................

per una disponibilità oraria settimanale di ore .........

- n. ........ operatori con la qualifica ................

per una disponibilità oraria settimanale di ore .........

- n. ....... operatori con la qualifica .................

per una disponibilità oraria settimanale di ore .........

     La/le strutture  ubicate in  .......da utilizzare  secondo le

seguenti modalità temporali: ............................

     Le spese  per l'attuazione dell'intervento ............. sono

valutate in  lire .............  e fanno  carico per ...........al

Comune e/o per ..........all'Unità sanitaria locale.

     L'attività  di   valutazione  degli  interventi  attuati  con

programma operativo  compete a  ............... che  si impegna  a

svolgerla con le seguenti modalità: ............................

 

     Articolo 3.

     Il  Comune   e  l'Unità  sanitaria  locale  si  impegnano  ad

esercitare  contestualmente   le  funzioni  di  vigilanza  di  cui

all'art.  41   della  L.R.   4/1988  con   le  modalità   previste

dall'articolo 24  commi sesto,  settimo, ottavo, nono del relativo

regolamento di esecuzione.

 

     Articolo 4.

     Il Comune  e l'Unità  sanitaria locale  si impegnano  a porre

reciprocamente  a   disposizione  le   informazioni  di  carattere

demografico, sociale e sanitario  necessarie  all'esercizio  delle

rispettive funzioni con le seguenti modalità temporali:

..............................................................

     Nell'ambito dell'attività  di  rilevazione  intrapresa  dalla

Regione ai  sensi dell'articolo  22 della L.R. 4/1988, il Comune e

l'Unità sanitaria locale d impegnano a coordinare la rilevazione e

la trasmissione dei dati loro richiesti.

 

     Articolo 5.

     Il  Comune   e  l'Unità   sanitaria  locale  si  impegnano  a

procedere con tempestività a la segnalazione dei casi di reciproca

competenza,   fornendo    ogni    elemento    conoscitivo    utile

all'assunzione ed alla definizione dell'intervento.

    Qualora, con  riferimento al  caso concreto, risulti opportuna

l'utilizzazione integrata  dei servizi  di competenza del Comune e

dell'Unita  sanitaria  locale,  questi  si  impegnano  a  definire

congiuntamente le modalità dell'intervento.

 

     Articolo 6.

     Il  Comune   e  l'Unità   sanitaria  locale  si  impegnano  a

coordinare le  rispettive azioni.  di  formazione,  aggiornamento,

qualificazione e riqualificazione anche attraverso la formulazione

di proposte  comuni ai  sensi e  per gli  effetti di cui alla L.R.

47/1978. L'Unita  sanitaria locale  si impegna inoltre a formulare

le osservazioni  richieste ai  sensi dell'articolo  3  della  L.R.

8/1985 tenendo  conto anche  dei fabbisogni formativi connessi con

l'esercizio a livello locale delle funzioni socio-assistenziali.

 

     Articolo 7.

     L'Unità sanitaria  locale garantisce le prestazioni sanitarie

mediche, farmaceutiche  e di  riabilitazione agli assistiti con le

modalità previste dalla vigente normativa.

     Allo  scopo  l'USL  si  avvale  di  personale,  dipendente  o

convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

     Il  coordinamento  e  la  vigilanza  sull'espletamento  della

specifica attività  sanitaria affidato  alle strutture  e  servizi

dell'USL  funzionalmente   collegati  con   il   Servizio   socio-

assistenziale  comunale  e  con  il  Servizio  socio-assistenziale

dell'USL.

 

     Articolo 8.

     Qualora le  funzioni di  medicina generale  siano affidate  a

medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della L. 833/78, questi

possono,  previo   accordo  con  l'USL,  esplicare  anche  compiti

direttivi ed  organizzativi dell'attività infermieristica e per il

corretto svolgimento dell'attività di rilievo sanitario collegate,

oltre al precipuo ruolo di diagnosi e cura.

     I relativi  compensi a carico dell'USL, sono definiti secondo

la normativa vigente per l'attività di diagnosi e cura e per quota

oraria, in relazione all'attività di direzione e organizzazione.

 

     Articolo 9.

     La   fornitura    dei   prodotti    farmaceutici    per    la

somministrazione agli  assistiti non  autosufficienti, è  posta  a

carico dell'USL  che vi  provvede attraverso  il proprio  servizio

......., nei  limiti di  quanto previsto dai livelli assistenziali

del Servizio sanitario nazionale.

 

     Articolo 10.

     La  presente  convenzione  decorre  dal  .......,  ha  durata

annuale e scade ..............

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL COMUNE                                L'UNITA SANITARIA LOCALE

 

ALLEGATO «D»

 

Schema tipo di convenzione fra Provincia e Comune

 

L'anno ......... addì ...........del mese di ..........;

Tra

     La  Provincia  di  .........  con  sede  a  ..........in  via

........ n. .........codice fiscale ................ rappresentata

dal   Presidente    Signor   ...............    autorizzato    con

deliberazione n. ....... del ..............

e

     il Comune  di ..........  via  ..........n.  ..........codice

fiscale ..........  rappresentato dal  Sindaco Signor  ...........

autorizzato con deliberazione n. ......... del .............

 

Premesso

che la  Provincia è  titolare delle  competenze e  funzioni di cui

all'art. 17 della L.R. n. 4/88;

si conviene quanto segue:

 

     Articolo 1.

     Il Comune  esercita le  funzioni delegategli  dalla Provincia

nel  contesto   generale   delle   attività   socio-assistenziali,

promuovendo la  più  ampia  integrazione  con  gli  altri  servizi

disciplinati    dalla     L.R.    4/88    garantendo    omogeneità

nell'impostazione e nell'erogazione delle prestazioni.

 

     Articolo 2.

     Il Comune  per ogni  persona da  assistere si fa carico dello

svolgimento  degli   adempimenti  amministrativi   necessari   per

l'accertamento dei requisiti che danno titolo all'assistenza.

     Per ogni  singolo caso  deve essere  mantenuta aggiornata  la

documentazione probatoria  dei presupposti e delle motivazioni che

giustificano gli  interventi assistenziali  posti in essere, anche

al fine  degli  eventuali  successivi  riscontri  da  parte  della

Provincia  e  per  la  consegna  dei  fascicoli  individuali  alla

conclusione del rapporto convenzionale.

     Annualmente il  Comune presenta  alla Provincia una relazione

sull'attività svolta, affidata in base alla presente convenzione.

 

     Articolo 3.

     Nei  casi   dubbi  e   controversi  il   Comune  si  riferirà

tempestivamente alla  Provincia, curando  comunque nel contempo lo

svolgimento puntuale  e completo dell'istruttoria e disponendo gli

interventi necessari.

     La Provincia  collaborerà alla  sollecita definizione di tali

casi.

 

     Articolo 4.

     All'inizio di ogni esercizio finanziario la Provincia assegna

al  Comune   una  dotazione  finanziaria  costituita  dalle  somme

destinate  alla  copertura  dei  costi  degli  interventi  già  di

competenza della medesima.

     Il Comune  iscriverà i  fondi assegnati nel proprio bilancio,

impegnandosi a  contenere le  spese entro il tetto della dotazione

annuale assegnata,  che va  utilizzata unicamente  per l'esercizio

delle funzioni affidate.

     Il Comune  verificherà periodicamente l'andamento della spesa

al fine  di segnalare  alla  Provincia  eventuali  previsioni  che

superino la  dotazione assegnata,  in modo da consentire eventuali

variazioni di bilancio.

 

     Articolo 5.

     Per  ciascun   esercizio  finanziario  la  Provincia,  previa

delibera di  riparto e  sentito il  Comune  interessato,  mette  a

disposizione  dello   stesso  le   somme   assegnate,   attraverso

anticipazioni trimestrali  per  una  quota  pari  all'ottanta  per

cento. Il  rimanente venti per cento viene erogato a presentazione

del conto  consuntivo corredato  da una  relazione sulle  attività

svolte e sui risultati conseguiti.

 

     Articolo 6.

     Per  le   spese  generali  connesse  allo  svolgimento  delle

funzioni  delegate,   la  Provincia   entro  il   31.12   delibera

l'assegnazione a  ciascun Comune  di una  quota forfettaria  annua

rapportata al  carico assistenziale  dell'esercizio precedente, da

liquidarsi a presentazione del rendiconto.

 

     Articolo 7.

     Per le  competenze assistenziali,  affidate  in  gestione  al

Comune,  la   Provincia   esercita   funzioni   di   indirizzo   e

coordinamento  anche   attraverso  incontri   periodici  con   gli

Amministratori e responsabili dei servizi.

     La Provincia  può altresì  esercitare  in  qualsiasi  momento

un'attività  di   controllo  sullo  svolgimento  delle  competenze

assistenziali affidate,  al fine  di accertare  l'applicazione  di

quanto stabilito  nella presente  convenzione, ed  allo  scopo  di

seguire l'andamento  della attività  socio-assistenziale anche  in

singoli casi, per fornire la collaborazione necessaria.

 

     Articolo 8.

     La   Provincia,    contestualmente   all'adozione   dell'atto

deliberativo  di   convenzionamento  provvede,   tramite  apposita

deliberazione, a  comandare il personale addetto ai servizi socio-

assistenziali alle dipendenze funzionali del Comune per una durata

analoga a quella della convenzione.

     Tale comando  dovrà essere  effettuato,  nel  rispetto  della

normativa contrattuale,  al fine  di  promuovere  il  riequilibrio

territoriale nella distribuzione dei servizi.

     Nel rispetto  della professionalità  individuale il  predetto

personale potrà  essere utilizzato nell'ambito del servizio socio-

assistenziale del Comune, per l'esercizio delle funzioni delegate,

fermo restando  l'obbligo di quest'ultimo di utilizzare a tal fine

anche proprio personale.

 

     Articolo 9.

     La presente  convenzione ha  effetto dal ......al ...........

Essa si  intende tacitamente  rinnovata di  anno in  anno  se  non

interviene regolare  disdetta, da  una delle parti contraenti, tre

mesi prima della scadenza.

 

     Articolo 10.

     Le  spese  e  tasse  relative  alla  stipula  della  presente

convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti.

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

LA PROVINCIA                                            IL COMUNE

 

 

Cagliari, li 14 febbraio 1989                      Melis

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[1]10 Articolo aggiunto dall'art. 10 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[1]11 Titolo aggiunto dall'art. 10 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

[1]11 Titolo aggiunto dall'art. 10 del D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.