Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 14/02/1989 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Criteri generali. |
Art. 2. Entità delle prestazioni e fasce di reddito. |
Art. 2 bis. Assistenza economica in favore di particolari categorie. |
Art. 3. Condizioni per accedere alle prestazioni economiche. |
Art. 4. Tipologia degli interventi di assistenza economica. |
Art. 5. Affidamento familiare: criteri generali per la determinazione del contributo. |
Art. 6. Compiti dei Comuni nell'affidamento. |
Art. 7. Contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione. |
Art. 8. Onerosità e gratuità dei servizi. |
Art. 9. Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi. |
Art. 10. Contribuzione al costo dei servizi di tipo residenziale. |
Art. 11. Regolamento interno. |
Art. 12. Documentazione. |
Art. 13. Prestazioni sanitarie. |
Art. 14. Criteri di coordinamento degli interventi. |
Art. 15. Personale. |
Art. 16. Localizzazione delle strutture. |
Art. 17. Requisiti strutturali degli spazi fisici. |
Art. 18. Centro di pronto intervento. |
Art. 19. Comunità alloggio. |
Art. 20. Case protette. |
Art. 21. Centri di aggregazione sociale. |
Art. 22. Autorizzazione al funzionamento di strutture destinate a servizi residenziali e semiresidenziali. |
Art. 23. Procedimento. |
Art. 24. Autorizzazione definitiva, provvisoria, diniego revoca, funzioni di vigilanza. |
Art. 25. Requisiti e modalità di convenzionamento con gli enti di assistenza privata. |
Art. 25 bis. Termini di adeguamento delle strutture. e dei livelli di prestazione e di qualificazione del personale. |
Art. 26. Requisiti e modalità di convenzionamento con le associazioni di volontariato. |
Art. 27. Domande di contributo delle associazioni, fondazioni e cooperative private e delle associazioni di volontariato. |
Art. 28. Documentazione delle domande di contributo. |
Art. 29. Domande di contributo delle associazioni, fondazioni, cooperative e associazioni di volontariato che erogano servizi. |
Art. 30. Contenuto del programma comunale d'intervento e partecipazione dei soggetti non istituzionali. |
Art. 31. Tutela del diritto alla riservatezza. |
Art. 32. Designazione dei rappresentanti delle Associazioni e fondazioni private e di volontariato in seno alla Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali. |
§ 3.2.29 - D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12.
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4,
recante: «Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali».
TITOLO I
ASSISTENZA ECONOMICA
Art. 1. Criteri generali.
1. L'assistenza economica di cui all'articolo 34 della
2. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge.
3. L'assistenza economica può essere integrata con misure socio- assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.
4. Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere rogate con tempestività e celerità.
5. L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituito da una somma di danaro salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico-assistenziale.
Art. 2. Entità delle prestazioni e fasce di reddito. [1]
1. In attuazione degli articoli 4 e 34 della
2. L'importo della prestazione economica di carattere continuativo è commisurato all'entità delle risorse economiche e al disagio derivante all'assistito da infermità di carattere fisico o psichico.
3. Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:
a) il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
b) le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi;
c) i redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;
d) gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti;
e) le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.
4. Le risorse economiche mensili corrispondenti al minimo vitale sono fissate, per l'anno 1990,; in lire 532.500 per nucleo familiare costituito da due componenti.
5. Il quadro delle risorse economiche per i nuclei familiari di diversa dimensione è dato dalla seguente tabella:
Componenti il nucleo Scala di equivalenza Minimo vitale |
|
1 70 4.473.000 |
2 100 6.390.000 |
3 130 8.307.000 |
4 160 10.224.000 |
5 185 11.821.500 |
6 205 13.099.500 |
7 220 14.058.000 |
6. La rivalutazione del minimo vitale, in seguito all'eventuale aumento del costo della vita, è stabilita all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT, con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale.
7. L'importo massimo della presentazione economica di carattere continuativo è pari alla differenza tra il minimo vitale (quarto e quinto comma del presente articolo) e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare.
8. Il Comune singolo o associato eroga le prestazioni economiche continuative secondo i criteri sopra esposti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto del livelli medi di consumo locale, dei parametri già in vigore, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio-assistenziali in base alle condizioni psico-fisiche del destinatario.
Art. 2 bis. Assistenza economica in favore di particolari categorie. [2]
1. In attuazione degli articoli 1, primo comma, 62, secondo comma, della legge, gli interventi di assistenza economica a favore degli invalidi del lavoro e degli orfani in corso di erogazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle norme già vigenti a tale data.
Art. 3. Condizioni per accedere alle prestazioni economiche.
1. L'assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e non abbia parenti od affini, tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, in grado di provvedervi [3].
1 bis. In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno, il Comune può prestare l'assistenza economica continuativa anche in mancanza degli altri requisiti previsti al comma precedente, purché ciò sia richiesto dalla gravità del caso concreto [3].
1 ter. E' fatto comunque salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti, da esercitarsi nelle forme previste dal
1 quater. L'assistenza economica a carattere straordinario è prestata nei confronti di colui che si trova in stato di bisogno per il verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile [3].
1 quinquies. Le prestazioni di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sono cumulabili [3].
2. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.
Art. 4. Tipologia degli interventi di assistenza economica.
1. L'intervento a carattere continuativo di cui all'articolo 34, comma secondo, della
2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre ed i sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere rinnovato, previo. accertamento della permanenza dello stato di bisogno.
3. L'intervento a carattere straordinario di cui al citato articolo 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili.
4. Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di danaro.
5. Il soggetto assistito e tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.
6. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi del
7. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'accertamento.
Art. 5. Affidamento familiare: criteri generali per la determinazione del contributo. [4]
1. L'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata di cui agli articoli 36 e 37 della legge è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.
2. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.
3. L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.
4. Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente od un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, l'assistenza economica può essere comunque prestata se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.
5. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei commi precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.
Art. 6. Compiti dei Comuni nell'affidamento.
1. L'Amministrazione comunale provvede a:
- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine per il buon esito dell'affidamento e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;
- assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia di origine i necessari sostegni psicosociali;
- stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi degli articoli 1917, 2043, 2047 e 2048 del Codice civile.
Art. 7. Contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione.
1. Ai sensi dell'articolo 32 della
2. Il contributo straordinario può coprire:
- il quaranta per cento della spesa per l'acquisto di mezzi di locomozione fino ad un massimo di lire 4.000.000;
- la totalità della spesa relativa all'adattamento prescritta dall'organo competente.
TITOLO II
NORME SULLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI
Art. 8. Onerosità e gratuità dei servizi. [5]
1. Ai sensi dell'articolo 8 della
- in servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il servizio di segretariato sociale, il servizio sociale professionale, nonché i servizi erogati normalmente dai centri di pronto intervento e dai centri di aggregazione sociale;
- in servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.
Art. 9. Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi.
1. 1. Gli utenti partecipano al costo dei servizi con quote di contribuzione rapportate alle risorse economiche di qualunque natura e provenienza di cui dispone il nucleo familiare, alle condizioni sociali di quest'ultimo, ed alla particolari situazioni locali.
2. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono, nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 21 della
3. La contribuzione obbligatoria al costo dei servizi è esclusa per i soggetti che non raggiungono il minimo vitale.
4. Per i soggetti in possesso di risorse economiche maggiori del minimo vitale i Comuni determinano nell'anno 1990, la misura della contribuzione al costo in base ai valori indicati nella seguente tabella:
FASCIA IMPORTO REDDITO |
|
1 Comp.te 2 Comp.ti 3 Comp.ti 4 Comp.ti |
4.473.000 6.390.000 8.307.000 10.224.000 |
II 5.367.600 7.668.000 9.968.400 12.368.800 |
III 6.441.120 9.201.600 11.962.080 14.722.560 |
IV 7.729.344 11.041.920 14.354.496 17.667.072 |
V 9.275.213 13.250.304 17.225.396 21.200.487 |
|
FASCIA IMPORTO REDDITI |
|
5 Comp.ti 6 Comp.ti 7 Comp.ti |
|
I 11.821.500 13.099.500 14.058.000 |
II 14.185.800 15.719.400 16.869.600 |
III 17.022.960 18.863.280 20.241.390 |
IV 20.427.552 22.635.936 24.292.224 |
V 24.513.063 27.163.124 29.150.669 |
IMPORTO DELLE CONTRIBUZIONI A CARICO DEGLI UTENTI
- Fascia 1: Nessun contributo;
- Fascia 2: 0,15 %;
- Fascia 3: 15-35 % per costi fino a L. 100.000; 10-30 % per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 5-25 % per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 0-20 % per costi oltre le L. 300.000;
- Fascia 4: 30-55 % per costi fino a L. 100.000; 25-50% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 20-45 % per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 15-40 % per costi superiori a L. 300.000 e fino a L. 400.000; 10-35 % per costi oltre le L. 400.000;
- Fascia 5: 60-80 % per costi fino a L. 100.000; 50-70% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 40-60 % per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 30-50 % per costi superiori a.L. 300.000 e fino a L. 400.000; 20-40 % per costi oltre le L. 400.000.
5. La percentuale per le varie fasce deve essere individuata, all'interno della banda di oscillazione prescritta, in riferimento al numero dei figli e ad altre valutazioni sulla situazione complessiva del nucleo familiare.
6. I livelli delle risorse economiche indicati sulla tabella precedente possono essere decurtati della somma di Lire 1.000.000 per ciascun componente il nucleo familiare affetto da grave infermità di carattere psichico o fisico.
7. L'adeguamento per gli anni successivi è effettuato con le modalità indicate nel sesto comma dell'articolo 2 del presente Regolamento.
Art. 10. Contribuzione al costo dei servizi di tipo residenziale.
1. Al costo dei servizi di tipo residenziale erogati dalle strutture di cui all'articolo 40 della
2. Agli utenti dei servizi residenziali deve in ogni caso essere garantita, per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 1 per cento - e comunque non inferiore a lire 70.000 mensili - calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni devono esaurire le procedure di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti in relazione ai soggetti che già fruiscono dei servizi di tipo residenziale.
TITOLO III
NORME SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
CAPO I
Norme generali
Art. 11. Regolamento interno.
1. Le strutture operanti nel settore socio-assistenziale ai sensi degli articoli 27, 39 e seguenti della
2. Il regolamento interno deve tra l'altro individuare:
- ente gestore, finalità, tipologia della struttura, capa cita ricettiva;
- norme particolareggiate riguardo al funzionamento ed alla organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;
- organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e responsabilità;
- modalità di ammissione e dimissione per le strutture residenziali e di partecipazione per quelle aperte;
- tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti dal personale o dai volontari;
- forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa per le strutture aperte;
- criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza;
- rapporti con la comunità locale e con i servizi territoriali.
3. Le modificazioni del regolamento interno devono essere comunicate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità ed al Comune competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della
Art. 12. Documentazione.
1. Tutte le strutture devono tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza e ai vari servizi.
2. In ogni struttura deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti ed un registro del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo volontario.
3. Le strutture residenziali devono altresì curare la tenuta:
- di cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
- di eventuali registri di terapia individuale.
Art. 13. Prestazioni sanitarie.
1. Ai sensi dell'articolo 3 lettera d) della
2. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
3. In attuazione degli articoli 14 e 15 della
Art. 14. Criteri di coordinamento degli interventi.
1. In attuazione dell'articolo 16 della
2. Gli enti gestori dei servizi residenziali devono inoltre attivare gli opportuni coordinamenti con le strutture territorialmente competenti in materia di servizi socio-assistenziali, scolastici, educativi, riabilitativi e sanitari.
3. Le convenzioni tra Comuni e Unità sanitarie locali di cui all'articolo 16, comma secondo, della
4. Le convenzioni tra Province e Comuni di cui all'articolo 17 della
1. Ogni struttura assistenziale deve essere dotata di proprio personale dipendente e di eventuali volontari, fatta salva la facoltà di convenzionamento prevista dall'art. 42, settimo comma, della legge per gli enti locali territoriali e per le Unità sanitarie locali.
2. Ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, lettera b) della legge, il personale si distingue in due categorie:
- unità addette alla funzione assistenziale, provviste di titolo specifico;
- unità addette ai servizi amministrativi ed ausiliari, provviste di titolo specifico.
3. Il personale addetto alla funzione assistenziale comprende i seguenti profili:
- pedagogisti;
- psicologi;
- sociologi;
- assistenti sociali;
- dirigenti e assistenti di comunità di cui al
- educatori professionali;
- assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
- altre figure professionali operanti nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali per le quali sia previsto il conseguimento di un titolo specifico rilasciato dallo Stato o dalla Regione.
4. Il personale addetto alla funzione educativa e di animazione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di qualifica professionale conseguita con appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.
5. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento può essere utilizzato, con funzioni di educazione e di animazione, anche personale fornito del solo diploma di scuola media superiore purché ad indirizzo socio-educativo.
6. Per il personale già in servizio presso enti pubblici, enti ed associazioni private e cooperative alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e privo delle qualifiche indicate dai commi precedenti sia applica l'articolo 49, terzo comma, della
CAPO II
REQUISITI DI STRUTTURA
Art. 16. Localizzazione delle strutture.
1. Le strutture residenziali e aperte devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.
2. Le comunità alloggio, inserite in normali edifici d'uso abitativo, devono essere strutturate in modo da rispondere alle esigenze psicofisiche dei soggetti ospitati.
3. Le strutture residenziali di nuova costruzione destinate alla stabile permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.
Art. 17. Requisiti strutturali degli spazi fisici.
1. Nelle strutture residenziali e semiresidenziali le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonchè garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.
2. La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di:
- mq. 11, mq. 16, mq. 24 rispettivamente per uno, due, tre minori;
- mq. 11. mq. 18, mq. 26 rispettivamente per uno, due, tre anziani o soggetti portatori di handicap.
3. Per le strutture già esistenti lo spazio ammissibile può essere ridotto a mq. 9, mq. 14, mq. 18.
4. La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.
5. I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.
6. I servizi igienici devono:
- essere rispondenti agli standard di una civile abitazione, essere dotati, se del caso, degli ausilii necessari a favorire l'autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio di carrozzelle;
- disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni due camere;
- essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti.
7. Le case protette e le case alloggio devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa. Le case protette devono inoltre possedere locali adibiti a:
- lavanderia e guardaroba;
- ambulatorio medico con annesso spazio per l'attesa;
- infermeria con camere di degenza e isolamento provvisorio.
8. Le strutture che ospitano soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata d'allarme.
9. Particolari deroghe possono essere concesse in sede di autorizzazione per la gestione di strutture adibite a soggiorno temporaneo di vacanza, in ordine alla capacità ricettiva di ciascuna camera che non può, comunque, superare i dieci posti letto con una superficie di mq. 5 per ogni letto, e al numero dei servizi igienici che non può essere inferiore al rapporto di 1 ogni 3 utenti.
10. I centri di aggregazione sociale e le altre strutture aperte devono disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso e devono essere dimensionati al numero medio di utenti, con una superficie di mq. 5 pro capite e di servizi igienici in rapporto di 1 ogni 10 utenti.
11. In attuazione dell'articolo 31 della
Art. 18. Centro di pronto intervento.
1. Ai sensi dell'articolo 39 della
2. Il centro può avvalersi di famiglie affidatarie, utilizzare posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegato e può, infine, essere costituito da una apposita sezione inserita in altra struttura. In tale ultimo caso la sua capacità ricettiva non deve comunque superare i 10 posti.
3. L'ospitalità nel centro di pronto intervento deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve essere superiore a 30 giorni.
4. Nel centro di pronto intervento operano un responsabile, educatori professionali, ausiliari socio-assistenziali, nonchè il personale adibito ai servizi generali.
5. L'analisi, la valutazione e l'affidamento del soggetto sono effettuate dal servizio sociale del Comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, dal servizio socio- assistenziale dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
Art. 19. Comunità alloggio.
1. Le comunità alloggio, di cui all'articolo 40, comma secondo della
2. La capacità ricettiva non deve essere superiore a 8 utenti nel caso di minori ed a 16 utenti nel caso di anziani.
3. Nelle strutture destinate a minori il rapporto educatori-ospiti è di uno a due fino al rapporto massimo di uno a quattro in relazione all'età e alle caratteristiche degli ospiti stessi. Il responsabile è nominato tra gli educatori.
4. Nelle strutture che accolgono anziani opera un responsabile di struttura affiancato da un educatore animatore per le attività più significative della vita comunitaria.
5. Nelle strutture destinate a soggetti portatori di handicap, il rapporto complessivo educatori-ospiti è di uno a sei, compreso il responsabile, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.
6. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione, articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, in base a quanto previsto dall'articolo 24, terzo comma, del presente regolamento [7].
Art. 20. Case protette.
1. La casa protetta, di cui all'articolo 40, comma quarto, della
2. La capacità ricettiva non deve essere superiore rispettivamente a 30 posti letto, se a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap.
3. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, secondo quanto previsto all'articolo 24, comma terzo, del presente regolamento.
4. Nella casa protetta devono operare:
- un responsabile, anche a tempo parziale;
- un addetto amministrativo;
- personale con profilo di educatore professionale in rapporto almeno di uno a sei;
- infermieri professionali in rapporto di uno ogni venti ospiti;
- personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni sei ospiti;
- altro personale addetto ai servizi generali;
- un tecnico della riabilitazione.
Art. 21. Centri di aggregazione sociale.
1. Il centro di aggregazione sociale di cui all'articolo 27 della
2. Tale centro si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto di appoggio per altri servizi socio-assistenziali territoriali.
3. Il centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonchè promuovere momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine ed a fenomeni di devianza ed emarginazione.
4. Tra i servizi di cui al comma precedente rientrano:
a) iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienza artigianali in via di estinzione ed al recupero di tradizioni culturali;
b) attività di promozione di forme di associazionismo anche a carattere cooperativo - volte a fini occupazionali o di solidarietà sociale;
c) corsi finalizzati a fornire all'anziano, in vista del pensionamento, un adeguato supporto psicologico sociale e sanitario, nonchè le informazioni di carattere previdenziale ed assistenziale necessarie per affrontare la nuova condizione di vita.
5. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di soggetti a rischio e con difficolta relazionali.
6. Nel centro di aggregazione un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.
TITOLO IV
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER IL CONVENZIONAMENTO
Art. 22. Autorizzazione al funzionamento di strutture destinate a servizi residenziali e semiresidenziali. [8]
1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di cui all'articolo 41 della legge, coloro che intendono gestire strutture socio-assistenziali destinate a servizi residenziali o semiresidenziali, comprese quelle previste dalla
2. La domanda deve essere corredata da:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'organico del personale, con il rispettivo titolo di studio, le qualifiche, le funzioni e - per il personale dipendente - il tipo di contratto applicato;
- l'indicazione del numero degli Utenti previsti;
- l'indicazione dell'ubicazione della struttura;
- la planimetria dei locali e delle eventuali pertinenze con l'indicazione della loro destinazione d'uso;
- copia delle autorizzazioni, licenze e concessioni rilasciate dagli organi competenti, secondo la normativa in vigore, in materia edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
- la tabella dietetica approvata dagli uffici dell'Unità sanitaria locale, per le strutture che prevedono servizi di mensa;
- il regolamento interno di cui al precedente articolo 11;
- l'indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale e la loro provenienza.
3. Alle strutture residenziali e semiresidenziali già operanti è concesso un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento.
4. Per struttura semiresidenziale deve intendersi un presidio assistenziale in cui si realizzi una presenza degli utenti continuativa e comprendente la consumazione di un pasto.
5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai centri di aggregazione sociale.
6. Le associazioni e le fondazioni già esistenti dalla data del 16 marzo 1942 che non siano in grado di produrre copia dell'atto costitutivo possono allegare alla domanda un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'esistenza dell'ente.
Art. 23. Procedimento.
1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità, entro giorni dalla data di ricevimento della richiesta, previo parere del Comune in cui ha sede la struttura residenziale, semiresidenziale o aperta, emana il relativo provvedimento.
2. Il Comune esprime il parere di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dalla Regione. La mancata comunicazione entro il termine predetto equivale ad assenso.
Art. 24. Autorizzazione definitiva, provvisoria, diniego revoca, funzioni di vigilanza.
1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità rilasci l'autorizzazione ove accerti che la struttura socio-assistenziale si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standards stabiliti con il presente regolamento e con il piano socio-assistenziale.
2. Il provvedimento di diniego della autorizzazione deve essere motivato.
3. Nel caso di parziale difformità dai requisiti «dagli standards stabiliti con il presente regolamento d strutture già operanti, l'Assessore regionale all'igiene sanità può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a funzionamento con provvedimento motivato, sentito il Comune competente per territorio. Nel provvedimento sono indicate le prescrizioni di adeguamento ed i termine per farvi fronte. Tale termine non può superare rispettivamente 5 anni per gli adeguamenti di ordine strutturale e 3 anni per quelli relativi ai livelli di prestazione.
4. L'autorizzazione provvisoria non può essere rilasciata più di una volta.
5. L'autorizzazione è revocata per il venir meno de requisiti di cui al primo comma e per l'inosservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo, mediante provvedimento motivato.
6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della
7. Per l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie i Comuni si avvalgono dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali.
8. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura.
9. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti i Comuni esercitano la vigilanza sull'attività delle cooperative di servizi di cui all'articolo 25, comma secondo, del presente regolamento.
Art. 25. Requisiti e modalità di convenzionamento con gli enti di assistenza privata.
1. Ai sensi dell'articolo 42 della
2. Le associazioni, le fondazioni e le cooperative che prestano servizi domiciliari o, comunque, servizi erogabili senza il supporto di strutture, devono garantire i livelli di prestazione ed i livelli di qualificazione del personale individuati nel presente regolamento.
3. Alla convenzione devono essere allegati:
- il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda corredato da una relazione sull'attività svolta, per gli enti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- il bilancio preventivo corredato da un programma delle attività che si intende svolgere;
- l'elencazione del personale che si intende utilizzare con l'indicazione della qualifica professionale di ciascuno.
4. Gli enti di cui al precedente secondo comma, già operanti in regime di convenzione, devono adeguarsi agli standards previsti dal presente regolamento entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo. A tal fine l'Assessore regionale competente, con provvedimento motivato, individua per ciascun ente le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte.
5. Lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato "A" è utilizzato anche per gli accordi tra gli enti locali ed i soggetti privati che ospitano nelle proprie strutture socio-assistenziali persone inferme di mente o minorate psichiche, ai sensi della
Art. 25 bis. Termini di adeguamento delle strutture. e dei livelli di prestazione e di qualificazione del personale. [1]0
1. I termini di adeguamento agli standard previsti dagli articoli precedenti, qualora dagli stessi non espressamente indicati, sono stabiliti con decreto dell'Assessore competente.
Art. 26. Requisiti e modalità di convenzionamento con le associazioni di volontariato.
1. Ai sensi dell'art. 44, comma tredicesimo, della
TITOLO V [1]1
FORMAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNALI D'INTERVENTO
Art. 27. Domande di contributo delle associazioni, fondazioni e cooperative private e delle associazioni di volontariato.
1. Prima di procedere alla formulazione dei programmi comunali d'intervento previsti dall'articolo 21 della legge, i Comuni fissano un congruo termine, di norma non interiore ai trenta giorni, entro il quale le associazioni e le fondazioni private anche a carattere cooperativo di cui all'articolo 42, primo comma, della legge possono presentare domanda di contributi per:
a) la costruzione, la ristrutturazione, il Completamento e l'ampliamento di strutture destinate allo svolgimento dei servizi socio- assistenziali;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime strutture;
c) l'acquisto di arredi ed attrezzature destinate all'erogazione di servizi socio-assistenziali.
2. I termini di cui al comma precedente sono resi noti attraverso i mezzi di informazione nonché con apposite circolari indirizzate ai soggetti che ne abbiano fatta preventiva richiesta. Tali termini non si applicano ai programmi relativi al 1990.
3. Le disposizioni di cui ai Commi precedenti si applicano, compatibilmente con gli articoli 43 e 44 della legge, anche alle associazioni di volontariato.
Art. 28. Documentazione delle domande di contributo.
1. La richiesta di contributi per la Costruzione, ristrutturazione, completamento, ampliamento, manutenzione straordinaria ed ordinaria di edifici destinati allo svolgimento di servizi socio-assistenziali è corredata dai seguenti documenti:
1) progetto di massima dei lavori da compiere;
2) relazione illustrativa;
3) piano di finanziamento;
4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.
2. La richiesta di contributi per l'acquisto di arredi e attrezzature destinate allo svolgimento di servizi socio-assistenziali a corredata dai seguenti documenti:
1) preventivo di spesa;
2) relazione illustrativa;
3) indicazione dei mezzi finanziari necessari per coprire la differenza tra la spesa totale e l'eventuale contributo;
4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per la erogazione di prestazioni socio-assistenziali.
3. Copia delle domande presentate ai sensi del presente articolo sarà trasmessa dal Comune all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale unitamente al programma comunale d'intervento.
Art. 29. Domande di contributo delle associazioni, fondazioni, cooperative e associazioni di volontariato che erogano servizi.
1. Il procedimento previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento si applica altresì alle domande delle associazioni, fondazioni e cooperative che prestano servizi socio-assistenziali erogabili senza il supporto di strutture, nonché alle domande delle associazioni di volontariato presentate ai sensi dell'articolo 44 della legge, volte ad ottenere contributi per l'esercizio dell'attività socio-assistenziale.
2. La richiesta dei contributi di cui al comma precedente è corredata dai seguenti documenti:
1) preventivo di spesa;
2) relazione illustrativa;
3) indicazione dei mezzi finanziari necessari per coprire la differenza tra la spesa totale e l'eventuale contributo;
4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.
3. Copia delle domande presentate ai sensi del presente articolo sarà trasmessa dal Comune all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale unitamente al programma comunale di intervento.
Art. 30. Contenuto del programma comunale d'intervento e partecipazione dei soggetti non istituzionali.
1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge il programma comunale d'intervento deve contenere la dettagliata rilevazione delle strutture, degli organismi e delle attività socio-assistenziali, facenti capo sia a soggetti pubblici che privati, esistenti nel territorio, e compiere una valutazione puntuale delle potenzialità utilizzabili per il perseguimento degli obbiettivi fissati dal piano.
2. Nella fase di elaborazione del programma di intervento i Comuni dovranno garantire, anche attraverso processi di formale consultazione, la effettiva partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio-assistenziale e, quando esistono, delle associazioni degli utenti, con o senza personalità giuridica. Il non accoglimento delle richieste e delle proposte avanzate dai predetti soggetti deve essere motivato nella deliberazione di approvazione del programma di intervento.
3. Il programma comunale d'intervento dovrà indicare analiticamente le esigenze finanziarie, individuando separatamente le spese di parte corrente e quelle in conto capitale e distinguendo le somme da utilizzare direttamente da parte dell'ente locale da quelle da utilizzare sotto forma di contributo ai soggetti non istituzionali sia pubblici che privati.
TITOLO VI [1]1
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31. Tutela del diritto alla riservatezza.
1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, della legge, i Comuni emanano norme regolamentari volte a garantire sia in fase di istruzione, sia in fase di emanazione dei provvedimenti concernenti l'erogazione di qualunque norma di assistenza, il diritto alla riservatezza del richiedente.
2. Per le finalità di cui al presente articolo il servizio sociale del Comune provvede ad istituire un protocollo ed un archivio riservati.
Art. 32. Designazione dei rappresentanti delle Associazioni e fondazioni private e di volontariato in seno alla Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali.
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge, l'Assessore regionale della sanità ed assistenza sociale convoca in due assemblee separate i rappresentanti legali degli organismi rispettivamente iscritti al registro regionale di cui all'articolo 42 della stessa legge ed all'albo di cui all'articolo 44 della medesima, al fine di procedere alla designazione dei rappresentanti in seno alla Consulta regionale per i servizi socio- assistenziali.
2. In ciascuna assemblea si procede con voto limitato ad uno e con quattro votazioni separate, una per Provincia.
3. Ciascun componente partecipa esclusivamente alla votazione relativa alla Provincia in cui ha sede l'organismo rappresentato.
4. In ciascuna assemblea risultano eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. I rappresentanti designati ai sensi dei commi precedenti sono nominati componenti della Consulta con le modalità indicate dall'articolo 24, quinto comma, della legge.
6. Nel caso di morte, decadenza o dimissioni di alcuno dei rappresentanti delle associazioni e fondazioni private o di volontariato in seno alla Consulta, l'Assessore procede alla sostituzione con le modalità previste dai commi precedenti, nei 30 giorni successivi.
ALLEGATO «A» |
|
Schema tipo di convenzione fra Comune, fondazioni |
associazioni con o senza personalità giuridica, cooperative, ai |
sensi dell'art. 42 della |
L'anno ...........addì ...........del mese di ............ |
Tra |
Il Comune di ...........con codice fiscale ............... |
rappresentato dal Sindaco Sig ............................ |
autorizzato con deliberazione n. ........del ............. |
e |
....................con sede a ........................... |
Via .................n. ......con codice fiscale ......... |
rapresentata legalmente da................................ |
Premesso |
- che il Comune di ........intende avvalersi della collaborazione |
dell'ente ..........nell'attuazione del servizio socio- |
assistenziale relativo............. realizzato nel proprio ambito |
territoriale in conformità alle finalità di cui alla |
agli indirizzi generali della Regione; |
- che l'ente .................: |
a) ha chiesto, di collaborare con l'Ente locale per |
l'attuazione delle finalità del servizio socio-assistenziale |
relativo a:...............................................; |
b) (per gli enti che operano tramite strutture) e in possesso |
dell'autorizzazione al funzionamento della struttura .........sita |
in ........ |
Via .............rilasciata con Decreto dell'Assessore Regionale |
all'igiene e sanità........n. .....del ai sensi dell'art. 41 della |
c) è iscritto al n. ......del registro delle associazioni e |
fondazioni private riconosciute idonee a seguito del Decreto del |
Presidente della Giunta Regionale n. ........del .............. |
emanato ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della citata L.R. |
4/1988. |
|
Articolo 1. |
Il Comune di ........affida al ........................ |
le prestazioni relative al ................................. |
|
Articolo 2. |
L'Ente affidatario garantisce: |
- l'erogazione di prestazioni e servizi, secondo gli standard |
individuati dal titolo III del regolamento di esecuzione della |
citata |
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in |
materia, fatta eccezione per gli operatori che forniscono |
prestazioni volontarie o prestazioni derivanti da convenzioni |
stipulate dall'ente affidatario con congregazioni della Chiesa |
cattolica od organi rappresentativi delle altre confessioni |
religiose. |
|
Articolo 3. |
L'andamento delle attività socio-assistenziali, le condizioni |
igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono |
verificati periodicamente con le modalità previste dall'articolo |
24, commi sesto, settimo, ottavo, del citato regolamento di |
attuazione. |
|
Articolo 4. |
L'assistenza sanitaria è garantita dalla U.S.L. dove ha sede |
la struttura nel rispetto della normativa vigente e secondo la |
convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento |
di attuazione della |
|
Articolo 5. |
L'ente è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, |
idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi |
dell'articolo 1917 C.C. |
|
Articolo 6. |
L'onere a carico del Comune viene determinato per l'anno |
.........in L. .............. a copertura di tutte le spese |
generali, di mantenimento, nonchè di quelle concernenti le |
attività collaterali. |
Il pagamento avverrà: |
- per 1'80% con anticipazioni trimestrali tramite versamento sul |
conto corrente postale ................intestato a ............; |
- per il 20% a presentazione del conto consuntivo corredato di una |
relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. |
In caso di affidamento ai sensi degli articoli 36 e 37 della |
L.R. 4/88 il Comune s'impegna a corrispondere.................. |
una retta giornaliera di L. ................................... |
comprensiva delle spese relative all'erogazione delle prestazioni |
relative al mantenimento, ospitalità, istruzione, tempo libero. |
Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute a |
trimestre posticipato e dietro presentazione delle relative note |
contabili, dalle quali deve risultare per ciascun soggetto |
ricoverato la data d'ingresso e le presenze giornaliere relative |
al trimestre relativo. |
|
Articolo 7. |
La presente convenzione decorre dal ........al ...........; |
|
Articolo 8. |
In caso di violazione delle norme della L.R. 4/1988 e del |
relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di |
alcuni degli obblighi a carico dell'ente previsti dalla presente |
convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere |
con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, |
al sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione |
all'Assessorato regionale all'igiene e sanità per l'esercizio |
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41 della legge |
citata. |
La convenzione puo essere, altresì, risolta ai sensi del |
citato art. 1456 dall'.............nel caso di mancato rispetto da |
parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti |
dalla presente convenzione. |
|
Articolo 9. |
Le spese e tasse relative alla stipula della presente |
convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti. |
|
Letto, approvato e sottoscritto. |
|
L'ASSOCIAZIONE IL COMUNE |
|
ALLEGATO «B» |
Schema tipo di convenzione fra Comune e associazioni di |
volontariato ai sensi dell'art. 44 della |
L'anno ........addì .......del mese di ........... |
Tra |
Il Comune di ..........con codice fiscale ........ |
rappresentato dal Sindaco Signor .................. autorizzato |
con deliberazione n. ......... del .................... |
e |
L'associazione .................con sede a ............. |
Via ................n. .........con codice fiscale ........ |
rappresentata legalmente ................................. |
Premesso |
- che il Comune di .......intende avvalersi della collaborazione |
del ............................................ nell'attuazione |
del servizio socio-assistenziale relativo a ..................... |
realizzato nel proprio territorio in conformità alle finalità di |
cui alla |
- che l'associazione.......................................... |
a) chiesto di collaborare con l'ente locale attraverso le |
prestazioni volontarie dei propri aderenti per l'attuazione del |
servizio socio-assistenziale relativo a ....................... |
b) è iscritta all'albo delle associazioni di volontariato a |
seguito del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. ..... |
del ..............emanato ai sensi dell'art. 44 comma sesto della |
citata |
|
Articolo 1. |
Il Comune di ..........affida al............................ |
le prestazioni relative a ....................................... |
|
Articolo 2. |
L'associazione di volontariato garantisce l'erogazione di |
prestazioni e servizi, nel rispetto dei principi e delle finalità |
previste dalla Legge Regionale 25.1.1988, n. 4. |
|
Articolo 3. |
L'associazione di volontariato .......... offre la |
disponibilità di n. ............ aderenti impegnati nello |
svolgimento di attività relative a ...................... |
Il responsabile è ...................................... |
Ai sensi dell'articolo 44 comma nono, lett. c) della L.R. |
4/1988 l'associazione si impegna a non modificare per la durata |
della presente convenzione la composizione dei suoi aderenti oltre |
il 30%. |
Entro la quota ammessa le variazioni devono essere |
tempestivamente comunicate al Comune. |
Il Comune ha stipulato a favore dei volontari per la |
copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati a |
terzi durante lo svolgimento delle attività, polizza assicurativa |
con ...........di cui copia viene allegata alla presente |
convenzione. |
|
Articolo 4. |
Ai sensi dell'art. 44, comma nono, della L.R. 4/1988, |
annualmente - od a fine attività nel caso di durata inferiore - |
l'associazione deve presentare ai Comune, che ne invia copia |
all'Assessorato regionale competente con le eventuali |
osservazioni, una relazione dalla - quale risulti l'andamento |
dell'attività svolta. |
Trimestralmente deve essere presentato apposito rendiconto |
corredato dalla documentazione probatoria. |
Le spese vive, preventivamente autorizzate, possono essere |
rimborsate nei limiti specificati e per le seguenti voci di spesa: |
........................................... |
........................................... |
|
Articolo 5. |
Il Comune fornisce all'associazione gli strumenti e i dati di |
conoscenza necessari ad un corretto ed adeguato svolgimento di |
servizio e garantisce l'accesso alla struttura ................. |
nonchè il coordinamento con gli operatori del settore socio- |
assistenziale. |
Il Comune per agevolare lo svolgimento dell'opera dei |
volontari, cede in comodato, per la durata della presente |
convenzione, le strutture e il materiale appresso specificato: |
........................................... |
|
Articolo 6. |
Trimestralmente il Comune convoca, designandone la sede, |
l'assemblea degli operatori dei servizi socio-assistenziali e dei |
volontari per verificare l'andamento delle iniziative in corso. |
|
Articolo 7. |
La presente convenzione decorre dal .....al ....... |
|
Articolo 8. |
In caso di violazione delle norme della L.R. 4/1988 e del |
relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di |
alcuni degli obblighi a carico dell'ente - previsti dalla presente |
convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere |
con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, |
ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione |
all'Assessorato regionale all'igiene e sanità per l'esercizio |
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41 della legge |
citata. |
La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del |
citato art. 1456 dall'........................................ nel |
caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a |
carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione. |
|
Articolo 9. |
Le spese e tasse relative alla stipula della presente |
convenzione sono a carico del Comune. |
|
Letto, approvato e sottoscritto. |
|
L'ASSOCIAZIONE IL COMUNE |
|
ALLEGATO «C» |
Schema tipo di convenzione fra Unità Sanitaria Locale e Comune ai |
sensi dell'articolo 16 della |
L'anno ........addì ......... del mese di ................; |
Tra |
L'Unità Sanitaria Locale n. ......con sede a ............... |
in via ..............n. ........... con codice fiscale .......... |
rappresentata dal Presidente del Comitato di Gestione Signor |
............ autorizzato con deliberazione .....................; |
e |
Il Comune di ...........con codice fiscale ................. |
rappresentato dal Sindaco Signor ............. autorizzato con |
deliberazione del .............., si conviene quanto segue: |
|
Articolo 1. |
Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a formulare |
ed attuare programmi operativi comuni nelle seguenti aree di |
intervento: |
.................................................................. |
.................................................................. |
|
Articolo 2. |
Per l'attuazione del programma operativo relativo |
all'intervento ......... di cui all'articolo precedente il |
Comune/Unità sanitaria locale pone a disposizione: |
- n. .......operatori con la qualifica .................. |
per una disponibilità oraria settimanale di ore ......... |
- n. ........ operatori con la qualifica ................ |
per una disponibilità oraria settimanale di ore ......... |
- n. ....... operatori con la qualifica ................. |
per una disponibilità oraria settimanale di ore ......... |
La/le strutture ubicate in .......da utilizzare secondo le |
seguenti modalità temporali: ............................ |
Le spese per l'attuazione dell'intervento ............. sono |
valutate in lire ............. e fanno carico per ...........al |
Comune e/o per ..........all'Unità sanitaria locale. |
L'attività di valutazione degli interventi attuati con |
programma operativo compete a ............... che si impegna a |
svolgerla con le seguenti modalità: ............................ |
|
Articolo 3. |
Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano ad |
esercitare contestualmente le funzioni di vigilanza di cui |
all'art. 41 della L.R. 4/1988 con le modalità previste |
dall'articolo 24 commi sesto, settimo, ottavo, nono del relativo |
regolamento di esecuzione. |
|
Articolo 4. |
Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a porre |
reciprocamente a disposizione le informazioni di carattere |
demografico, sociale e sanitario necessarie all'esercizio delle |
rispettive funzioni con le seguenti modalità temporali: |
.............................................................. |
Nell'ambito dell'attività di rilevazione intrapresa dalla |
Regione ai sensi dell'articolo 22 della |
l'Unità sanitaria locale d impegnano a coordinare la rilevazione e |
la trasmissione dei dati loro richiesti. |
|
Articolo 5. |
Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a |
procedere con tempestività a la segnalazione dei casi di reciproca |
competenza, fornendo ogni elemento conoscitivo utile |
all'assunzione ed alla definizione dell'intervento. |
Qualora, con riferimento al caso concreto, risulti opportuna |
l'utilizzazione integrata dei servizi di competenza del Comune e |
dell'Unita sanitaria locale, questi si impegnano a definire |
congiuntamente le modalità dell'intervento. |
|
Articolo 6. |
Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a |
coordinare le rispettive azioni. di formazione, aggiornamento, |
qualificazione e riqualificazione anche attraverso la formulazione |
di proposte comuni ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. |
47/1978. L'Unita sanitaria locale si impegna inoltre a formulare |
le osservazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 della L.R. |
8/1985 tenendo conto anche dei fabbisogni formativi connessi con |
l'esercizio a livello locale delle funzioni socio-assistenziali. |
|
Articolo 7. |
L'Unità sanitaria locale garantisce le prestazioni sanitarie |
mediche, farmaceutiche e di riabilitazione agli assistiti con le |
modalità previste dalla vigente normativa. |
Allo scopo l'USL si avvale di personale, dipendente o |
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. |
Il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento della |
specifica attività sanitaria affidato alle strutture e servizi |
dell'USL funzionalmente collegati con il Servizio socio- |
assistenziale comunale e con il Servizio socio-assistenziale |
dell'USL. |
|
Articolo 8. |
Qualora le funzioni di medicina generale siano affidate a |
medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della L. 833/78, questi |
possono, previo accordo con l'USL, esplicare anche compiti |
direttivi ed organizzativi dell'attività infermieristica e per il |
corretto svolgimento dell'attività di rilievo sanitario collegate, |
oltre al precipuo ruolo di diagnosi e cura. |
I relativi compensi a carico dell'USL, sono definiti secondo |
la normativa vigente per l'attività di diagnosi e cura e per quota |
oraria, in relazione all'attività di direzione e organizzazione. |
|
Articolo 9. |
La fornitura dei prodotti farmaceutici per la |
somministrazione agli assistiti non autosufficienti, è posta a |
carico dell'USL che vi provvede attraverso il proprio servizio |
......., nei limiti di quanto previsto dai livelli assistenziali |
del Servizio sanitario nazionale. |
|
Articolo 10. |
La presente convenzione decorre dal ......., ha durata |
annuale e scade .............. |
|
Letto, approvato e sottoscritto. |
|
IL COMUNE L'UNITA SANITARIA LOCALE |
|
ALLEGATO «D» |
|
Schema tipo di convenzione fra Provincia e Comune |
|
L'anno ......... addì ...........del mese di ..........; |
Tra |
La Provincia di ......... con sede a ..........in via |
........ n. .........codice fiscale ................ rappresentata |
dal Presidente Signor ............... autorizzato con |
deliberazione n. ....... del .............. |
e |
il Comune di .......... via ..........n. ..........codice |
fiscale .......... rappresentato dal Sindaco Signor ........... |
autorizzato con deliberazione n. ......... del ............. |
|
Premesso |
che la Provincia è titolare delle competenze e funzioni di cui |
all'art. 17 della L.R. n. 4/88; |
si conviene quanto segue: |
|
Articolo 1. |
Il Comune esercita le funzioni delegategli dalla Provincia |
nel contesto generale delle attività socio-assistenziali, |
promuovendo la più ampia integrazione con gli altri servizi |
disciplinati dalla L.R. 4/88 garantendo omogeneità |
nell'impostazione e nell'erogazione delle prestazioni. |
|
Articolo 2. |
Il Comune per ogni persona da assistere si fa carico dello |
svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari per |
l'accertamento dei requisiti che danno titolo all'assistenza. |
Per ogni singolo caso deve essere mantenuta aggiornata la |
documentazione probatoria dei presupposti e delle motivazioni che |
giustificano gli interventi assistenziali posti in essere, anche |
al fine degli eventuali successivi riscontri da parte della |
Provincia e per la consegna dei fascicoli individuali alla |
conclusione del rapporto convenzionale. |
Annualmente il Comune presenta alla Provincia una relazione |
sull'attività svolta, affidata in base alla presente convenzione. |
|
Articolo 3. |
Nei casi dubbi e controversi il Comune si riferirà |
tempestivamente alla Provincia, curando comunque nel contempo lo |
svolgimento puntuale e completo dell'istruttoria e disponendo gli |
interventi necessari. |
La Provincia collaborerà alla sollecita definizione di tali |
casi. |
|
Articolo 4. |
All'inizio di ogni esercizio finanziario la Provincia assegna |
al Comune una dotazione finanziaria costituita dalle somme |
destinate alla copertura dei costi degli interventi già di |
competenza della medesima. |
Il Comune iscriverà i fondi assegnati nel proprio bilancio, |
impegnandosi a contenere le spese entro il tetto della dotazione |
annuale assegnata, che va utilizzata unicamente per l'esercizio |
delle funzioni affidate. |
Il Comune verificherà periodicamente l'andamento della spesa |
al fine di segnalare alla Provincia eventuali previsioni che |
superino la dotazione assegnata, in modo da consentire eventuali |
variazioni di bilancio. |
|
Articolo 5. |
Per ciascun esercizio finanziario la Provincia, previa |
delibera di riparto e sentito il Comune interessato, mette a |
disposizione dello stesso le somme assegnate, attraverso |
anticipazioni trimestrali per una quota pari all'ottanta per |
cento. Il rimanente venti per cento viene erogato a presentazione |
del conto consuntivo corredato da una relazione sulle attività |
svolte e sui risultati conseguiti. |
|
Articolo 6. |
Per le spese generali connesse allo svolgimento delle |
funzioni delegate, la Provincia entro il 31.12 delibera |
l'assegnazione a ciascun Comune di una quota forfettaria annua |
rapportata al carico assistenziale dell'esercizio precedente, da |
liquidarsi a presentazione del rendiconto. |
|
Articolo 7. |
Per le competenze assistenziali, affidate in gestione al |
Comune, la Provincia esercita funzioni di indirizzo e |
coordinamento anche attraverso incontri periodici con gli |
Amministratori e responsabili dei servizi. |
La Provincia può altresì esercitare in qualsiasi momento |
un'attività di controllo sullo svolgimento delle competenze |
assistenziali affidate, al fine di accertare l'applicazione di |
quanto stabilito nella presente convenzione, ed allo scopo di |
seguire l'andamento della attività socio-assistenziale anche in |
singoli casi, per fornire la collaborazione necessaria. |
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Articolo 8. |
La Provincia, contestualmente all'adozione dell'atto |
deliberativo di convenzionamento provvede, tramite apposita |
deliberazione, a comandare il personale addetto ai servizi socio- |
assistenziali alle dipendenze funzionali del Comune per una durata |
analoga a quella della convenzione. |
Tale comando dovrà essere effettuato, nel rispetto della |
normativa contrattuale, al fine di promuovere il riequilibrio |
territoriale nella distribuzione dei servizi. |
Nel rispetto della professionalità individuale il predetto |
personale potrà essere utilizzato nell'ambito del servizio socio- |
assistenziale del Comune, per l'esercizio delle funzioni delegate, |
fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di utilizzare a tal fine |
anche proprio personale. |
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Articolo 9. |
La presente convenzione ha effetto dal ......al ........... |
Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non |
interviene regolare disdetta, da una delle parti contraenti, tre |
mesi prima della scadenza. |
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Articolo 10. |
Le spese e tasse relative alla stipula della presente |
convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti. |
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Letto, approvato e sottoscritto |
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LA PROVINCIA IL COMUNE |
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Cagliari, li 14 febbraio 1989 Melis |
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Articolo aggiunto dall'art. 3 del
[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del
[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del
[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del
[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del
[3] I commi da 1 a 1 quinquies così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 2 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 del
[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 del
[7] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[8] Articolo così sostituito dall'art. 8 del
[9] Comma aggiunto dall'art. 9 del
[1]10 Articolo aggiunto dall'art. 10 del
[1]11 Titolo aggiunto dall'art. 10 del
[1]11 Titolo aggiunto dall'art. 10 del