§ 3.1.131 - L.R. 13 ottobre 1998, n. 30.
Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/10/1998
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli Uffici dei medici provinciali nonché quelle demandate ai Comuni ed esercitate tramite le [...]


§ 3.1.131 - L.R. 13 ottobre 1998, n. 30.

Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica.

(B.U. 19 ottobre 1998, n. 31).

 

Art. 1.

     1. Tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli Uffici dei medici provinciali nonché quelle demandate ai Comuni ed esercitate tramite le cessate Unità Sanitarie Locali, fatta eccezione per quelle espressamente riservate allo Stato, alla Regione, alla Provincia e al Sindaco quale autorità sanitaria locale, sono attribuite alle Aziende U.S.L. istituite a norma della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, che le esercitano tramite i competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione. I relativi provvedimenti sono adottati dal direttore generale dell'Azienda U.S.L.. Il Medico provinciale, indicato dalla vigente normativa quale componente di comitati, commissioni e organismi vari, è sostituito da un dirigente medico del dipartimento di prevenzione, designato dal direttore generale dell'Azienda U.S.L..

     2. Con provvedimento del direttore generale sono istituiti presso ciascuna Azienda U.S.L. i seguenti organismi collegiali, già operanti presso gli Uffici dei medici provinciali:

     a) Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni affidate o da affidare, di cui all'articolo 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482;

     b) Commissione tecnica permanente gas tossici di cui all'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;

     c) Commissione per l'accertamento della idoneità al rilascio delle patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici di cui all'articolo 32 del R.D. n. 147 del 1927.

     3. La Giunta regionale con apposita deliberazione, tenendo conto della normativa statale e regionale sulla materia, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento di tali organismi collegiali.

     4. Sino all'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 3, continuano ad operare gli organismi collegiali esistenti nella composizione e nell'ambito territoriale di competenza all'atto di entrata in vigore dalla presente legge.

     5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Consigli provinciali di sanità di cui al D.P.R. 11 gennaio 1961, n. 257. Le funzioni già esercitate da degli organismi sono svolte dai competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, secondo le rispettive competenze.

     6. Il trasferimento delle funzioni disciplinato dal comma 1 dovrà essere attuato entro il termine massimo di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con effetto dalla data di tale trasferimento cesseranno gli Uffici dei medici provinciali e gli atti e i documenti relativi alle funzioni trasferite, esistenti presso i predetti uffici, saranno consegnati alle Aziende U.S.L. competenti per territorio, mediante elenchi descrittivi.

     7. Il personale appartenente al ruolo unico dell'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 51, in servizio presso gli Uffici dei medici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, può richiedere entro 15 giorni da tale data di essere trasferito nei ruoli del personale di una delle Aziende U.S.L. ubicate nel territorio provinciale di rispettiva competenza. Sulle domande decide, entro 30 giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione, valutate le esigenze dell'amministrazione ed acquisito l'assenso dell'Azienda U.S.L. a cui il personale ha chiesto di essere assegnato.

     8. Il personale indicato al comma 7, non trasferito alle Aziende U.S.L., resta in servizio presso la sede centrale dell'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale ovvero viene assegnato ad una struttura periferica dell'Amministrazione regionale, preferibilmente ubicata nel territorio di competenza dei soppressi Uffici del medico provinciale.

     9. Tra le funzioni riservate, ai sensi del comma 1, alla Regione - che le esercita attraverso l'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale - rientrano il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo I del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, nei confronti delle strutture pubbliche e private.

     10. La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti da adottare, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri fissati dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal capo III della Legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce:

     a) i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale;

     b) le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e per la concessione dell'accreditamento;

     [c) la costituzione, nell'ambito dell'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, di un apposito nucleo di valutazione, composto da personale regionale, delle Aziende Sanitarie e, se necessario, anche da professionisti esterni al S.S.N., con la qualificazione sanitaria e tecnica necessaria e in numero adeguato per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente punto b).] [1]

     11. Con l'emanazione della presente legge e dei provvedimenti attuativi indicati al comma 10, cessano di aver vigore gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     12. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini svolte dai servizi dei dipartimenti di prevenzione nell'interesse di terzi e su loro richiesta, sono determinate con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. Dette tariffe sono aggiornate con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale di variazione del valore della lira.

     13. L'articolo 20 della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 è abrogato.

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.