§ 3.1.57 - L.R. 5 novembre 1976, n. 52.
Norme per la dialisi domiciliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/11/1976
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Gli Enti ospedalieri che siano dotati di un servizio di emodialisi possono organizzare corsi di addestramento per malati uremici cronici e loro familiari o assistenti per l'apprendimento delle [...]
Art. 2.      I pazienti ed i loro assistenti, riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento, possono partecipare alla esecuzione della dialisi domiciliare applicando le tecniche e le pratiche [...]
Art. 3.      Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione [...]


§ 3.1.57 - L.R. 5 novembre 1976, n. 52.

Norme per la dialisi domiciliare.

 

Art. 1.

     Gli Enti ospedalieri che siano dotati di un servizio di emodialisi possono organizzare corsi di addestramento per malati uremici cronici e loro familiari o assistenti per l'apprendimento delle pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

     I corsi di cui al comma precedente sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     S'intende per dialisi domiciliare quella realizzata al di fuori degli ospedali e delle cliniche e di istituti universitari di ricovero e cura, in locali riconosciuti idonei dal servizio organizzatore dei corsi di cui al primo comma, anche senza la presenza del personale sanitario.

 

     Art. 2.

     I pazienti ed i loro assistenti, riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento, possono partecipare alla esecuzione della dialisi domiciliare applicando le tecniche e le pratiche apprese, previa autorizzazione, di volta in volta, del servizio che ha organizzato il corso stesso.

 

     Art. 3.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dell'attività di addestramento e di esecuzione della dialisi domiciliare.