Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 10/04/1978 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Per far fronte alle esigenze operative della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della Commissione competente del Consiglio, a contrarre uno o più mutui fino [...] |
Art. 3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, è stabilito il limite d'impegno di lire 450.000.000. |
§ 2.14.9 - L.R. 10 aprile 1978, n. 28.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 giugno 1974, n. 12, concernente il fondo di solidarietà regionale e altre provvidenze in favore delle aziende o cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Per far fronte alle esigenze operative della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della Commissione competente del Consiglio, a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 10 miliardi da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso di interesse annuo non superiore all'11%.
Per la contrazione di detti mutui l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a pattuire con gli Istituti mutuanti il tasso di interesse annuo anche oltre la misura dell'11%.
Al fine dell'equivalenza dell'onere si provvederà ad eliminare dal conto dei residui del Capitolo 06120 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione una somma pari al valore attuale corrispondente all'incremento subito dalle rate di ammortamento dei mutui contratti per effetto dell'eventuale maggior tasso applicato rispetto alla citata misura dell'11%; per la determinazione del valore attuale verrà applicato lo stesso tasso pattuito.
L'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6 della
(Omissis).
[1] Sostituisce l'art. 2 della