§ 2.12.4 - L.R. 7 maggio 1968, n. 23.
Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:07/05/1968
Numero:23

§ 2.12.4 - L.R. 7 maggio 1968, n. 23. [1]

Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1967 la concessione degli assegni di cui alla L.R. 9 aprile 1965, n. 11, è prorogata, in forma integrativa delle provvidenze previste nella L. 14 luglio 1967, n. 585, a favore dei beneficiari elencati nell'art. 1 della predetta legge regionale, nella misura di lire 18.000 annue per i figli e le persone equiparate e di lire 40.000 annue per la moglie e i genitori che siano unità non attive a carico componenti il nucleo familiare del richiedente.

     Per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia e del carico familiare valgono le norme di cui alla citata L.R. con le limitazioni contenute negli artt. 1 e 2 della L. 14 luglio 1967, n. 585.

     Sono esclusi dal beneficio della integrazione degli assegni i partecipanti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1965, n. 11.

 

Art. 2.

     Hanno diritto all'assegno di cui all'articolo precedente i lavoratori che abbiano la residenza anagrafica in Sardegna alla data del 1° luglio 1967.

 

Art. 3.

     L'importo dell'assegno indicato nell'art. 1 della presente legge è dovuto per l'attività prestata ed è frazionabile in relazione ad una riduzione della stessa attività ed alle variazioni del carico familiare.

 

Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato regionale al Lavoro e Pubblica Istruzione è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altro ente pubblico che presenti idonee garanzie per assolvere il servizio.

     Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.

 

Art. 5.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un apposito regolamento per la sua attuazione.

 

Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, valutato complessivamente in lire 1.300.000.000 (di cui lire 1.225.000.000 per la corresponsione degli assegni e lire 45.000.000 per il compenso all'ente incaricato dell'assolvimento del relativo servizio), si fa fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     La predetta somma di lire 1.300.000.000 è iscritta, nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, per lire 45 milioni al capitolo 15402 e per lire 1.255.000.000 al capitolo 15411.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15402 e 15411 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     All'onere complessivo annuo di lire 1.300.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

 

Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.