Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 09/04/1965 |
Numero: | 11 |
§ 2.12.3 - L.R. 9 aprile 1965, n. 11. [1]
Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.
Art. 1.
In attuazione dell'art. 4, lettera h), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la
L'importo dell'assegno è di lire 20.000 pro capite per il secondo semestre del 1965 e di lire 40.000 pro capite per il 1966.
I coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aventi diritto all'assegno di cui alla presente legge sono quelli iscritti negli elenchi anagrafici per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi della
Hanno diritto all'assegno di cui al primo comma del presente articolo anche i partecipanti che non usufruiscono di assegni familiari per persone a carico in conseguenza di un contemporaneo rapporto di lavoro in altre categorie di attività.
Art. 2.
Sia per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia sia agli effetti dell'accertamento del carico familiare, si richiama il Testo Unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il
Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire l'assegno per i minori.
Art. 3.
Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.
Art. 4.
Per la corresponsione dell'assegno gli aventi diritto debbono presentare all'Istituto nazionale della Previdenza sociale regolare domanda, indirizzata all'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, corredata dello stato di famiglia e della documentazione atta a dimostrare il diritto di percepire gli assegni per le persone a carico.
Art. 5.
Contro il mancato accoglimento, totale o parziale, della domanda per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, che decide sentita una Commissione composta da:
a) il Direttore dei servizi dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che la presiede;
b) un rappresentante del Servizio contributi unificati in agricoltura;
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
d) due funzionari, di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, uno dei quali funge da segretario, e da due funzionari dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste della stessa qualifica;
e) un funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.
La Commissione di cui all'art. 5 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.
Art. 7.
Si applicano, ai fini della presente legge, le norme Contenute negli artt. 22 e 23, Commi primo e secondo, del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il
Art. 8.
Entro tre mesi dalla Entrata in vigore della presente legge sarà emanato un apposito regolamento per l'attuazione.
Art. 9.
All'onere complessivo di lire 1.105 200.000 (di cui lire 1 miliardo 100.000.000 per la corresponsione agli aventi diritto degli assegni per ogni unità non attiva a carico, lire 5.000.000 per il compenso all'Istituto nazionale della previdenza sociale che effettuerà il servizio e lire 20.000 per i compensi e le indennità ai componenti della Commissione prevista dall'art. 5) derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte, a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno medesimo:
(Omissis).
Art. 10.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della