§ 2.11.9 - L.R. 9 giugno 1994, n. 31.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16concernente: «Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 cooperazione
Data:09/06/1994
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro).
Art. 2.  (Contributi sugli interessi).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 2.11.9 - L.R. 9 giugno 1994, n. 31.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16concernente: «Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi».

 

Art. 1. (Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro).

     1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, prestiti agevolati da erogare a favore dei soci delle cooperative e dei consorzi sopra indicati, allo scopo delegati dai soci e da destinare esclusivamente alla sottoscrizione e versamento di quote sociali, entro limiti stabiliti dalla legge.

     2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi dagli istituti di credito e banche, a valere su loro fondi.

     3. Il tasso di interesse sui prestiti di cui ai commi 1 e 2, da porre a carico dei beneficiari, è quello stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.

     4. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti agevolati è stabilito, rispettivamente, in due anni e cinque anni.

     5. I prestiti sono assistiti dalle garanzie di cui al punto 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 1983.

     6. Con proprio decreto l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale determinerà la concessione dei prestiti agevolati o concorso interessi sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'incidenza territoriale dell'intervento:

     b) i contenuti innovativi del progetto;

     c) l'ampiezza di nuova occupazione prevista.

     7. L'importo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare 1/10 dello stanziamento previsto in bilancio allo scopo.

     8. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, per la sua attuazione, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale n. 16 del 1983.

 

     Art. 2. (Contributi sugli interessi). [1]

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in lire 1.000.000.000 e gravano sui capitoli 10128 e 10128/01 del bilancio 1994.

     2. Nel bilancio annuale 1994 della regione sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

     3. Le spese per gli anni successivi al 1994 vengono determinate con la legge finanziaria.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 11 agosto 1983, n. 16.