Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.11 cooperazione |
Data: | 09/06/1994 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro). |
Art. 2. (Contributi sugli interessi). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
§ 2.11.9 - L.R. 9 giugno 1994, n. 31.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16concernente: «Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi».
Art. 1. (Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro).
1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi dagli istituti di credito e banche, a valere su loro fondi.
3. Il tasso di interesse sui prestiti di cui ai commi 1 e 2, da porre a carico dei beneficiari, è quello stabilito dall'articolo 3 della
4. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti agevolati è stabilito, rispettivamente, in due anni e cinque anni.
5. I prestiti sono assistiti dalle garanzie di cui al punto 2 dell'articolo 12 della
6. Con proprio decreto l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale determinerà la concessione dei prestiti agevolati o concorso interessi sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incidenza territoriale dell'intervento:
b) i contenuti innovativi del progetto;
c) l'ampiezza di nuova occupazione prevista.
7. L'importo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare 1/10 dello stanziamento previsto in bilancio allo scopo.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, per la sua attuazione, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 13 della
Art. 2. (Contributi sugli interessi). [1]
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in lire 1.000.000.000 e gravano sui capitoli 10128 e 10128/01 del bilancio 1994.
2. Nel bilancio annuale 1994 della regione sono apportate le seguenti modifiche:
(Omissis).
3. Le spese per gli anni successivi al 1994 vengono determinate con la legge finanziaria.
[1] Sostituisce l'art. 8 della