§ 2.10.41 - L.R. 26 febbraio 1999, n. 9.
Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:26/02/1999
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea.
Art. 4.  Esercizio dell'attività dei centri di immersione subacquea.
Art. 5.  Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo.
Art. 6.  Requisiti per l'iscrizione al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo.
Art. 7.  Domanda di iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo.
Art. 8.  Uso della denominazione.
Art. 9.  Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo.
Art. 10.  Compiti della Commissione regionale.
Art. 11.  Sanzioni disciplinari e ricorsi.
Art. 12.  Norma transitoria - Iscrizione d'ufficio all'elenco regionale delle attività subacquee.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 2.10.41 - L.R. 26 febbraio 1999, n. 9.

Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.

(B.U. 8 marzo 1999, n. 7).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea".

     2. La presente legge stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento dell'attività dei "Centri di immersione subacquea".

     3. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo - agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. E' altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Per "immersione subacquea" a, scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione e alla salvaguardia dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere esercitate, entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.

     2. Per "brevetto subacqueo", ai fini della presente legge, si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco istituito con la presente legge.

     3. Per "organizzazione didattica per le attività subacquee", in campo turistico e ricreativo, ai fini del riconoscimento ai sensi della presente legge, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:

     a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;

     b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;

     c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

     4. Per "istruttore subacqueo" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti.

     5. Per "guida subacquea" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

     6. Per "centro di immersione subacquea", di seguito definito "centro", si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.

 

     Art. 3. Esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea.

     1. L'esercizio della professione di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea" nel territorio della Sardegna, in ambito turistico e ricreativo, è subordinato all'iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 5 della presente legge [1].

     2. Per l'esercizio delle professioni indicate al comma 1 nei parchi e nelle aree protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organismi di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che gli istruttori e le guide siano in possesso nel loro curriculum di un brevetto che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali della Sardegna e dei loro aspetti ecologici, paesaggistici e turistici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse.

 

     Art. 4. Esercizio dell'attività dei centri di immersione subacquea.

     1. I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna subordinatamente all'iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 5 della presente legge [2].

     2. L'attività dei centri di immersione subacquea, salvo quanto eventualmente disposto da altre norme, può essere esercitata in tutte le acque comprese nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree protette.

 

     Art. 5. Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo. [3]

     1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, il registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

     a) sezione guide subacquee;

     b) sezione istruttori subacquei;

     c) sezione centri di immersione subacquea;

     d) sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee.

     2. Possono iscriversi all'elenco tutti gli operatori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

     2 bis. L'iscrizione all'Elenco regionale degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione centri di immersione subacquea, non necessita di rinnovo [4].

     3. Ogni modificazione ai dati di cui all'articolo 6 della presente legge deve essere comunicato entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento alle segreterie dei registri istituite presso le province che provvede all'annotazione delle variazioni nell'apposito elenco [5].

     4. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'elenco.

     4 bis. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati, fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette e dei parchi regionali [6].

 

     Art. 6. Requisiti per l'iscrizione al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo. [7]

     1. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per esercitare la professione a scopo turistico e ricreativo, ai fini dell'iscrizione al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche e integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;

     c) godimento dei diritti civili e politici;

     d) diploma di scuola dell'obbligo; per i titoli conseguiti all'estero un titolo equipollente;

     e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta al registro regionale ai sensi della presente legge, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:

     1) tecniche e teoria di immersioni speciali;

     2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;

     3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori;

     4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

     2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.

     3. I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell'ambito dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) possesso di partita I.V.A.;

     b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;

     c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;

     d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;

     e) possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;

     f) copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

     4. Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 3.

     5. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco.

 

     Art. 7. Domanda di iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo. [8]

     1. Gli operatori del turismo subacqueo che, a scopo turistico e ricreativo, intendono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda alle segreterie dei registri istituite presso le province per l'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale degli operatori del turismo subacqueo [9].

     2. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei che richiedono l'iscrizione al registro regionale devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

     a) copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il possesso dei requisiti richiesti;

     b) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della professione.

     3. I richiedenti, guide e istruttori, nella domanda di iscrizione devono inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni per quanto previsto dalla Legge gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni:

     a) nome e cognome;

     b) luogo e data di nascita;

     c) cittadinanza;

     d) residenza;

     e) godimento dei diritti civili e politici;

     f) titolo di studio;

     g) codice fiscale.

     4. I centri di immersione subacquea che richiedono l'iscrizione al registro regionale devono specificare:

     a) la denominazione prescelta;

     b) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;

     c) elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare;

     d) ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

     e) relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge;

     f) se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale;

     g) se si intende esercitare l'attività per l'intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni.

     5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione:

     a) un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata;

     b) copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati;

     c) l'attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale, nell'ammontare previsto dalla presente legge.

     6. Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono essere iscritte nel registro regionale devono indicare:

     a) nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione;

     b) nominativo del rappresentante in seno al registro regionale;

     c) eventuali sedi e responsabili regionali;

     d) tipo di attività svolta;

     e) documentazione attestante l'attività consolidata;

     f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;

     g) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti).

     [7. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo indicati nella presente legge viene disposta dall'Assessore regionale del turismo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.] [10]

     8. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

     9. L'Assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nel registro regionale.

     [10. L'iscrizione degli operatori del turismo subacqueo all'elenco regionale, di cui al precedente articolo 5, è subordinata al versamento di una quota di iscrizione di lire 100.000 per le categorie delle guide e degli istruttori subacquei e di lire 300.000 per i centri di immersione subacquea e per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee. La quota annua di rinnovo dell'iscrizione è stabilita in lire 50.000 per le guide e gli istruttori e lire 150.000 per i centri e le organizzazioni. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. Le quote di iscrizione e le quote annuali di rinnovo sono aggiornate dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo.] [11]

 

     Art. 8. Uso della denominazione. [12]

     1. La denominazione di "centro di immersione subacquee", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese iscritte al registro regionale.

     2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

     3. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'attestazione di iscrizione al corrispondente registro regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.

 

     Art. 9. Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo. [13]

     [1. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo la Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo.

     2. La Commissione è composta da:

     a) due istruttori subacquei;

     b) una guida subacquea;

     c) due rappresentanti dei centri di immersioni subacquee;

     d) due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui all'articolo 4;

     e) due funzionari dell'Assessorato regionale al turismo, nominati dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio, di cui uno anche con funzioni di segretario.

     I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono eletti dagli iscritti all'elenco regionale, con voto limitato, fra gli iscritti all'elenco regionale medesimo di cui all'articolo 5 della presente legge.

     3. La Commissione elegge al proprio interno un presidente individuato fra gli appartenenti alle categorie degli istruttori e delle guide subacquei o dei centri di immersione subacquea.

     4. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della Commissione, l'Assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova Commissione.

     5. In fase di prima applicazione, l'Assessore al turismo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, indice le elezioni per la prima costituzione della Commissione.]

 

     Art. 10. Compiti della Commissione regionale. [14]

     [1. La Commissione esprime parere:

     a) sulle domande di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, verificando la regolarità della documentazione fornita in base a quanto prescritto dalla presente legge;

     b) sulla cancellazione dall'elenco degli iscritti che non rinnovino l'adesione annuale o che non comunichino le variazioni di cui agli articoli 5 e 6 o che comunichino la cessazione dell'attività professionale;

     c) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme previste dalla presente legge.

     2. La Commissione compie accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione all'elenco degli operatori del turismo subacqueo.

     3. La Commissione accerta che la denominazione prescelta dai "centri di immersione subacquea" che chiedono l'iscrizione all'elenco regionale non sia uguale o simile a quelle già adottate da altri centri operanti sul territorio regionale, ferma restando la possibilità dei centri medesimi di utilizzare denominazioni con espliciti riferimenti a nomi di località, di comuni, di isole o altre parti del territorio che ne facilitino la identificazione.

     4. La Commissione formula altresì proposte:

     a) in merito alla tutela dell'ambiente marino sommerso e alla regolazione del flusso turistico subacqueo in aree protette o di particolare pregio naturalistico;

     b) sulle necessità di interventi formativi nel settore del turismo subacqueo.

     5. La Commissione collabora con gli organi di gestione dei parchi e delle aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo, formativo e divulgativo sull'ambiente marino e sulle tecniche e sulle politiche di gestione e conservazione.

     6. Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.]

 

     Art. 11. Sanzioni disciplinari e ricorsi.

     1. Gli iscritti nell'elenco regionale che violino le norme di comportamento previste dalla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni:

     a) ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione o l'attività, non rinnovi l'iscrizione annuale;

     b) censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non rinnovare l'iscrizione;

     c) sospensione dall'elenco per un periodo da un mese ad un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla lett. b), non rinnovi l'iscrizione ovvero violi, nell'esercizio della professione, i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge;

     d) radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell'esercizio della professione e dell'attività, dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5.

     3. Contro i predetti provvedimenti é ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica.

     4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla decisione definitiva, l'esecutività del provvedimento.

 

     Art. 12. Norma transitoria - Iscrizione d'ufficio all'elenco regionale delle attività subacquee.

     1. Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti all'Albo regionale per gli istruttori nautici di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26, purché in possesso dei relativi brevetti previsti alla lettera e), comma 1, dell'articolo 6 della presente legge, sono iscritti nel competente elenco regionale.

     2. Sono altresì iscritti nel suddetto elenco coloro che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne facciano richiesta e siano in possesso dei brevetti rilasciati dalle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali, indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5:

     - CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) e Federazioni affiliate (FIPSAS, FFESSM, ACUC, FEAS);

     - PADI (Professional Association of Diving Instructors);

     - NAUI (National Association of Underwater Instructors);

     - SSI (Scuba Schools International);

     - IDEA (International Diving Educators Association);

     - NASDS (National Association of Scuba Diving School);

     - FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee);

     - ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei);

     - UISP (Lega Nazionale Attività Subacquee);

     - BSAC (British Sub Aqua Club);

     - SNMP (Societé Nationale Moniteurs Plongée).

     - VDTL (Verband Deutscher Tauchlehrer);

     - VDST (Verband Deutscher Sporttaucher);

     - BARAKUDA;

     - VIT (Verband International Tauchshulen);

     - HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili);

     - ASPH (Associazione Subacquea Portatori di Handicap)

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 20.000.000 annue.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 ed in quello pluriennale 1999-2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In aumento:

Entrata

Cap. 35001 (NA.) 3.5.0 Proventi derivanti dalle quote per l'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei (art. 7, comma 10, della presente legge)

 

1999                      lire 20.000.000

2000                      lire 20.000.000

2001                      lire 20.000.000

 

 

Spesa

02 - AFFARI GENERALI

     Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie e di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (articoli 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

 

1999                      lire 20.000.000

2000                      lire 20.000.000

2001                      lire 20.000.000

 

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio pluriennale 1999-2001 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[3] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[4] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[6] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[7] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[8] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[9] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[10] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[11] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[12] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[14] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.