Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.9 commercio |
Data: | 07/02/2011 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio) |
Art. 2. Interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2006 |
Art. 3. Trasferimento dell'attività commerciale |
§ 2.9.43 - L.R. 7 febbraio 2011, n. 6.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell'attività.
(B.U. 18 febbraio 2011, n. 5)
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della
"3. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, disciplinata da apposita convenzione con istituti di credito che abbiano sufficiente diffusione sul territorio regionale, è affidata in applicazione dell'articolo 3 del
4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione è effettuata esclusivamente con procedura a sportello. Le incentivazioni sono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, nei limiti delle disponibilità finanziarie.".
Art. 2. Interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, della
1. L'articolo 15, comma 12 della
Art. 3. Trasferimento dell'attività commerciale
1. Dopo l'articolo 15 della
"Art. 15 bis. (Trasferimento dell'attività)
1. Il trasferimento dell'attività comporta a favore dell'avente causa il trasferimento del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività fino alla scadenza originaria dello stesso.
2. L'avente causa, salvo quanto stabilito dal comma 5, deve possedere tutti i requisiti ai quali è subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attività.
3. Il titolo abilitativo assegnato in base a una riserva a favore di particolari categorie, salvo quanto stabilito dal comma 5, può essere trasferito esclusivamente in capo ad un soggetto appartenente alla medesima categoria.
4. La cessione dell'attività per atto tra vivi è comunicata dal cessionario al comune territorialmente competente entro sessanta giorni e non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa.
5. La successione nell'attività per causa di morte è comunicata, entro tre mesi, al comune territorialmente competente dal successore il quale, anche se privo dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge o di quelli ulteriori eventualmente richiesti per l'accesso e l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno dalla data dell'acquisto. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni sui posteggi.".