Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 21/07/1954 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 2.8.13 - L.R. 21 luglio 1954, n. 20. [1]
Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).
La Regione, fermi i diritti e le competenze ad essa derivanti dallo Statuto sardo approvato con
E' autorizzato il concorso della Regione al fondo speciale, costituito presso il C.I.S. (Credito Industriale Sardo) a norma dell'art. 12 della citata
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, previa conforme deliberazione della Giunta medesima e sentito il Comitato Tecnico regionale per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con
Le obbligazioni emesse dal C.I.S. (Credito Industriale Sardo) con la garanzia di cui al comma precedente, sono assimilate, per ogni effetto, alle cartelle fondiarie, a norma della citata
Le spese relative alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge fanno carico al cap. 154 del bilancio 1953 ed al cap. 171 del bilancio 1954.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Articolo già modificato dalla