§ 2.9.1 - L.R. 21 giugno 1950, n. 16.
Concessione di contributi per fiere, mostre ed esposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 commercio
Data:21/06/1950
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire la valorizzazione dei prodotti locali mediante l'organizzazione nel territorio della Sardegna, di fiere mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate e comprese nei [...]
Art. 2.      I contributi di cui all'art. 1 sono accordati, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio. con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione di questa, tenuto conto [...]
Art. 3.      La spesa farà carico al Cap. 111 del Bilancio regionale 1950 ed a quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi


§ 2.9.1 - L.R. 21 giugno 1950, n. 16.

Concessione di contributi per fiere, mostre ed esposizioni.

(B.U. 16 luglio 1950, n. 10).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire la valorizzazione dei prodotti locali mediante l'organizzazione nel territorio della Sardegna, di fiere mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate e comprese nei calendari nazionale o regionale, la Regione può concedere contributi in favore degli Enti promotori ed organizzatori di tali manifestazioni.

     Al medesimo scopo possono essere concessi contributi per agevolare la partecipazione di enti e privati a fiere, mostre ed esposizioni sia nazionali che estere.

 

     Art. 2.

     I contributi di cui all'art. 1 sono accordati, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio. con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione di questa, tenuto conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato o da altri Enti.

     Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere presentate all'Assessorato regionale industria e commercio e devono essere corredate del programma della manifestazione che si intende attuare o con il quale si intende partecipare alle mostre, fiere ed esposizioni, e dei relativi preventivi di spesa.

     Il decreto stabilirà l'ammontare del contributo da concedere e le condizioni e modalità per il pagamento di esso.

 

     Art. 3.

     La spesa farà carico al Cap. 111 del Bilancio regionale 1950 ed a quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA