Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo |
Data: | 08/07/1981 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 4. Il contributo di cui al precedente articolo 1 non sarà erogato all'E.F.T.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - fino a quando il Consiglio regionale non avrà approvato le direttive previste dallo [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.2.3A - L.R. 8 luglio 1981, n. 18.
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, recante interventi per l'agricoltura e la forestazione.
Artt. 2. - 3. [2]
Il contributo di cui al precedente articolo 1 non sarà erogato all'E.F.T.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - fino a quando il Consiglio regionale non avrà approvato le direttive previste dallo stesso articolo 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce l'art. 10, comma 1 e 2, della
[2] Recano disposizioni finanziarie.