§ 2.2.3A - L.R. 8 luglio 1981, n. 18.
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, recante interventi per l'agricoltura e la forestazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:08/07/1981
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 4.      Il contributo di cui al precedente articolo 1 non sarà erogato all'E.F.T.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - fino a quando il Consiglio regionale non avrà approvato le direttive previste dallo [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.2.3A - L.R. 8 luglio 1981, n. 18.

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, recante interventi per l'agricoltura e la forestazione.

 

Art. 1. [1]

 

     Artt. 2. - 3. [2]

 

     Art. 4.

     Il contributo di cui al precedente articolo 1 non sarà erogato all'E.F.T.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - fino a quando il Consiglio regionale non avrà approvato le direttive previste dallo stesso articolo 1.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 10, comma 1 e 2, della L.R. 3 febbraio 1981, n. 5.

[2] Recano disposizioni finanziarie.