§ 2.2.7 - L.R. 26 ottobre 1956, n. 27. [*]
Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:26/10/1956
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 2.2.7 - L.R. 26 ottobre 1956, n. 27. [*]

Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti interessati una nuova convenzione tendente a differire il pagamento delle cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, e regolato dall'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, per il 50 per cento dell'ammontare di ciascuna di esse al 31 marzo 1957 e per il restante 50 per cento al 31 marzo 1958.

     L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad assumere l'onere derivante dal pagamento anticipato degli interessi e spese relative.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale assume nei confronti degli istituti di cui al precedente articolo la garanzia totale.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico l'importo della quota dovuta al 31 marzo 1957 dagli allevatori che hanno rilasciato cambiali a sensi delle leggi regionali 12 novembre 1954, n. 21, 13 ottobre 1955, n. 13, e 26 ottobre 1956, n. 27 [1].

     Il contributo relativo alla quota dovuta al 31 marzo 1960 viene concesso nella misura del 90 per cento della quota stessa a tutti gli allevatori i quali entro il 31 agosto 1967 abbiano regolato il loro debito [2].

     Il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente a favore degli istituti interessati con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui all'art. 3 vengono erogati anche a favore degli allevatori i quali abbiano assolto integralmente il loro debito prima delle scadenze predette.

     La relativa erogazione viene effettuata con le stesse modalità stabilite nell'ultimo comma del succitato articolo 3.

 

     Art. 5.

     Il maggiore onere derivante dal pagamento degli interessi e spese previsti dall'art. 1 della presente legge fa carico al cap. 113 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956, a favore del quale è stornata la somma di L. 10.000.000 dal cap. 180 dello stesso stato di previsione, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     Agli effetti del disposto di cui all'articolo 2 della presente legge, il fondo di garanzia previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, e dall'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, sarà incrementato con stanziamenti negli appositi capitoli dei Bilanci regionali 1957 e 1958.

     Negli stati di previsione della spesa dei Bilanci regionali 1957 e 1958, saranno stanziate le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge.

     Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con le somme stanziate nel capitolo 165 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958, e con quelle disponibili sui residui lasciati dal capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Modificata con L.R. 7 febbraio 1958, n. 2. Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1957, n. 12.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1957, n. 12 e successivamente così sostituito dalla L.R. 16 ottobre 1959, n. 14.