Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo |
Data: | 13/10/1955 |
Numero: | 13 |
§ 2.2.4 - L.R. 13 ottobre 1955, n. 13. [1]
Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.
Art. 1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con gli istituti interessati tendente a differire il pagamento delle cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 per il 50 per cento dell'ammontare di ciascuna di esse al 31 ottobre 1956 e per il restante 50 per cento al 31 ottobre 1957.
L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad assumere l'onere derivante dal pagamento degli interessi relativi.
Art. 2.
La garanzia prevista dall'art. 3 della
Art. 3.
Il fondo di garanzia previsto dal terzo comma dell'art. 7 della
Art. 4.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della