§ 2.2.4 - L.R. 13 ottobre 1955, n. 13.
Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:13/10/1955
Numero:13

§ 2.2.4 - L.R. 13 ottobre 1955, n. 13. [1]

Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con gli istituti interessati tendente a differire il pagamento delle cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 per il 50 per cento dell'ammontare di ciascuna di esse al 31 ottobre 1956 e per il restante 50 per cento al 31 ottobre 1957.

     L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad assumere l'onere derivante dal pagamento degli interessi relativi.

 

Art. 2.

     La garanzia prevista dall'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, è estesa all'intero importo delle cambiali in conformità a quanto disposto nell'articolo precedente.

 

Art. 3.

     Il fondo di garanzia previsto dal terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, che si stabilisce in L. 72 milioni, sarà prelevato dal cap. 179 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1955.

 

Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.