Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 comitati, commissioni, consulte |
Data: | 30/06/2011 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2008 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 1.8.21 - L.R. 30 giugno 2011, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna).
(B.U. 5 luglio 2011, n. 20)
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 6 della
a) il comma 8 è soppresso;
b) il comma 10 è così riformulato:
"10. Trascorsi quarantacinque giorni dal determinarsi della vacanza senza che il Consiglio regionale abbia provveduto al reintegro, il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, nei successivi quindici giorni.";
c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10 bis. Al CORECOM si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla
2. Nel comma 4 dell'articolo 17 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).