§ 2.8.76 - L.R. 10 settembre 1990, n. 41.
Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:10/09/1990
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 2.  Compiti delle commissioni provinciali.
Art. 3.  Sede delle commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 4.  Composizione delle commissioni provinciali.
Art. 5.  Elezione dei rappresentanti degli artigiani.
Art. 6.  Pubblicità delle liste.
Art. 7.  Modalità delle elezioni.
Art. 8.  Modalità di elezione.
Art. 9.  Operazioni di scrutinio.
Art. 10.  Ricorsi.
Art. 11.  Nomina del presidente della commissione provinciale.
Art. 12.  Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 13.  Composizione della commissione regionale per l'artigianato.
Art. 14.  Compiti della commissione regionale per l'artigianato.
Art. 15.  Segreterie delle commissioni.
Art. 16.  Indennità e rimborsi.
Art. 17.  Competenze della Regione.
Art. 18.  Albi delle imprese artigiane.
Art. 19.  Domande per l'iscrizione.
Art. 20.  Modificazioni e cancellazioni.
Art. 21.  Iscrizioni, revisioni e accertamenti d'ufficio.
Art. 22.  Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.
Art. 23.  Comunicazioni.
Art. 24.  Revisione.
Art. 25.  Scioglimento delle commissioni in carica - Nomina commissario.
Art. 26.  Convenzioni.
Art. 27.  Disposizioni per la prima elezione delle commissioni provinciali.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Norma finanziaria.


§ 2.8.76 - L.R. 10 settembre 1990, n. 41. [1]

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

(B.U. 13 settembre 1990, n. 36).

 

TITOLO I

COMMISSIONI PROVINCIALI E COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

 

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE, ELEZIONE, ATTRIBUZIONI E, ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

 

Art. 1. Commissioni provinciali per l'artigianato

     1. Sono costituite, nelle otto province della Sardegna, le Commissioni per l’artigianato [2].

     2. Le commissioni provinciali sono organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e sono espresse dagli artigiani che svolgono l'attività nel Comuni della Provincia.

 

     Art. 2. Compiti delle commissioni provinciali.

     1. Alle commissioni provinciali per l'artigianato sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) provvedere alla tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane ed alla loro revisione nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

     b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane agli albi provinciali e sulle loro modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione e perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     c) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando, in modo particolare, quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;

     d) concorrere con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;

     e) pubblicare annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;

     f) concorrere, per il territorio di competenza, all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della commissione regionale dell'artigianato;

     g) assumere iniziative per lo sviluppo dell'associazionismo e per la creazione di servizi reali alle imprese;

     h) provvedere alla compilazione delle liste elettorali ed a tutte le operazioni connesse alla elezione dei titolari delle imprese artigiane componenti la commissione provinciale per l'artigianato;

     i) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi regionali.

 

     Art. 3. Sede delle commissioni provinciali per l'artigianato.

     1. La sede delle commissioni provinciali per l'artigianato è mantenuta presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle commissioni, l'Assessore regionale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     3. Le convenzioni, in particolare, dovranno prevedere che il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eventualmente adibito in modo esclusivo all'espletamento dei compiti di segreteria delle commissioni, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti camerali, con il medesimo stato giuridico e trattamento economico, è posto funzionalmente alle dipendenze dei presidenti delle commissioni provinciali.

     3 bis. Fino all’istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l’artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni [3].

 

     Art. 4. Composizione delle commissioni provinciali.

     1. Le commissioni, composte da 16 membri, sono costituite:

     a) da dodici rappresentanti dei titolari di imprese artigiane che vengono eletti dagli artigiani iscritti ai rispettivi albi provinciali;

     b) da un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti nella Provincia;

     c) da un rappresentante dei Comuni designato dal l'ANCI;

     d) da un esperto di artigianato designato dall'Assessore regionale competente;

     e) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della Camera di commercio.

     2. Fanno parte della commissione con voto consultivo un rappresentante dell'INPS ed un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

     3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto dell'Assessore regionale competente e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al loro rinnovo.

     4. In caso di decesso, decadenza o dimissioni, dei componenti di cui alla lettera a), primo comma, del presente articolo, alla loro sostituzione si provvede con la nomina del primo dei non eletti della rispettiva lista di appartenenza; ove la lista sia esaurita si provvede con la nomina di imprenditori artigiani designati dall'organizzazione di categoria che risulti presentatrice della lista di appartenenza dei membri da sostituire.

     5. Tutti i componenti delle commissioni vengono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente.

 

     Art. 5. Elezione dei rappresentanti degli artigiani.

     1. L'Assessore regionale competente in materia di artigianato stabilisce, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna almeno 80 giorni prima della consultazione ed affisso negli albi dei Comuni, delle Province e delle Camere di commercio, la data della elezione dei membri di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo precedente. La predetta data deve essere comune per tutte le commissioni provinciali.

     2. Il decreto di cui sopra contiene, distinti per albo provinciale, l'approvazione degli elenchi degli iscritti, aggiornati a non più di novanta giorni prima. Detti elenchi rimarranno depositati presso l'Assessorato competente a disposizione di chiunque vorrà consultarli. Inoltre, copia dei sopracitati elenchi dovrà essere affisso agli albi di cui al comma precedente sino alla data di proclamazione degli eletti.

 

     Art. 6. Pubblicità delle liste.

     1. Le liste dei candidati, unitamente alle dichiarazioni di accettazione delle candidature, devono essere presentate al presidente della commissione entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del decreto di indizione delle elezioni. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno 150 artigiani nelle Province aventi fino a 10.000 imprese iscritte all'albo e da almeno 200 artigiani nelle Province con una consistenza superiore.

     Le dichiarazioni di accettazione e le firme dei presentatori di cui al successivo comma devono essere autenticate dal Sindaco o da un suo delegato o dal Segretario comunale o dal Conciliatore o da un notaio.

     2. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nel corrispondente albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari a cui deve essere rilasciata relativa ricevuta.

     3. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero può essere abbinato anche un simbolo.

     4. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste la commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarità.

     5. Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di singoli candidati o di liste devono essere motivate e, a cura della Commissione provinciale, notificate entro cinque giorni dalla loro adozione ai candidati estromessi e al presentatore della lista esclusa.

     6. I presentatori delle liste ed i candidati estromessi o esclusi possono inoltrare ricorso, entro cinque giorni dalla notifica della decisione della commissione, all'Assessore regionale competente che decide entro dieci giorni dalla ricezione del, ricorso.

 

     Art. 7. Modalità delle elezioni.

     1. Entro il quarantesimo giorno successivo al termine utile per la presentazione delle liste, il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno quindici giorni negli albi della Camera di commercio, negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi dei Comuni della Provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:

     a) la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore 8 e termine alle ore 20 del medesimo giorno;

     b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;

     c) la sede delle sezioni elettorali;

     d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di commercio e dei Comuni, fino al giorno delle elezioni.

     2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della commissione.

     3. La ripartizione del territorio della Provincia in sezioni elettorali e effettuata, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a 500. La commissione può, qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti.

     4. I certificati elettorali sono predisposti e inviati a mezzo di lettera raccomandata, a cura delle commissioni provinciali e con onere a carico della Regione, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Copia del certificato è reperibile presso la sezione elettorale di appartenenza.

     5. Le sezioni elettorali hanno sede presso i locali del Comune o comunque all'interno di edifici pubblici preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale. In ciascuna sezione è affissa alla lista degli elettori della sezione stessa nonchè le liste dei candidati.

     6. La commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli enti locali in possesso almeno del diploma di scuola media di secondo grado, nonché due scrutatori e il segretario del seggio scelti fra imprenditori artigiani iscritti nella lista della sezione non candidati.

     7. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, a carico della Regione.

     8. Sono elettori i titolari - o i legali rappresentanti nel caso di società - di imprese artigiane che, alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni, risultano iscritte all'albo.

     9. Sono eleggibili gli artigiani ricompresi negli elenchi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 che siano iscritti all'albo da almeno un anno e che siano altresì iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

     10. E' incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

 

     Art. 8. Modalità di elezione.

     1. L'elezione dei componenti le commissioni provinciali per l'artigianato e effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.

     2. Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

     3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

     4. Ogni elettore puo esprimere preferenze per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista votata, non superiore a tre.

     5. La cifra elettorale generale sarà stabilita in base al numero di votanti ed i rappresentanti saranno ripartiti tra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 1O per cento dei votanti in relazione ai voti di lista ed al quoziente elettorale. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.

     6. All'interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

 

     Art. 9. Operazioni di scrutinio.

     1. Il giorno precedente la data delle elezioni, presso ogni sezione elettorale, si provvede alla costituzione del seggio.

     2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e terminano alle ore 20 dello stesso giorno.

     3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali, i voti riportati da ogni lista, nonché le preferenze espresse per ciascun candidato.

     4. Le schede e i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni ed ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio o dagli scrutatori o dal segretario. La commissione, entro il giorno successivo, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali procede alla proclamazione degli eletti.

     5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.

     6. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, i presidenti delle commissioni provinciali debbono trasmettere tutti gli atti relativi alle elezioni in loro possesso all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

 

     Art. 10. Ricorsi.

     1. Avverso le decisioni della commissione provinciale relative alle operazioni elettorali, ai risultati delle votazioni, all'assegnazione dei seggi ed alla proclamazione degli eletti, qualunque elettore può proporre ricorso all'Assessore regionale competente in materia di artigianato entro i successivi dieci giorni dal verificarsi dell'evento che dà luogo al ricorso.

     2. L'Assessore decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.

     3. Per quanto non espressamente disposto in materia di procedimento elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Nomina del presidente della commissione provinciale.

     1. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, che deve essere titolare di impresa artigiana, o il legale rappresentante nel caso di società, viene eletto dai membri di cui al punto a), primo comma, del precedente articolo 4, a maggioranza assoluta nella prima votazione; successivamente si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti prevale il candidato espresso dalla lista che ha ottenuto maggiori voti o quello con una maggiore anzianità di iscrizione all'albo nel caso di ulteriore parità.

     2. Con le stesse modalità si procede all'elezione di un vice presidente.

 

     Art. 12. Commissione regionale per l'artigianato.

     1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato ed è costituita con decreto di detto Assessore.

     2. Essa è composta:

     a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

     b) da tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

     c) da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni più rappresentative sulla base dei seggi ottenuti alle elezioni delle commissioni provinciali dell'artigianato ed operanti nella Regione;

     d) da quattro rappresentanti della Regione, designati dagli Assessori competenti in materia di artigianato, di enti locali, di programmazione e di lavoro, i scelti fra i funzionari in servizio presso gli assessorati regionali competenti in materia;

     e) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio.

 

     Art. 13. Composizione della commissione regionale per l'artigianato.

     1. La commissione regionale per l'artigianato elegge nel proprio seno un presidente, individuato tra i componenti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, e due vice presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

     2. Il presidente ed i vice presidenti sono eletti con separate votazioni.

     3. L'elezione del presidente avviene con le stesse modalità previste dal precedente articolo 11, primo comma.

     4. I vice presidenti sono eletti in unica votazione nella quale può essere espresso un solo voto; assume le funzioni vicarie il vice presidente che ottiene più voti o, in caso di parità, il più anziano in età.

     5. Il presidente ed i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

     6. L'ufficio di presidenza provvede ad istruire tutte le pratiche sulle quali deve deliberare la commissione e cura l'esecuzione delle deliberazioni di quest'ultima.

     7. Tutti gli oneri e spese per il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione.

     8. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in due gruppi di lavoro.

 

     Art. 14. Compiti della commissione regionale per l'artigianato.

     1. La commissione regionale per l'artigianato:

     a) presenta entro il mese di luglio di ogni anno all'Assessore regionale competente, il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma deve tenere conto anche delle eventuali proposte delle commissioni provinciali per l'artigianato.

     b) decide sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

     c) svolge, in stretta collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato, attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attività artigiane della Regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali regionali;

     d) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le commissioni provinciali per l'artigianato;

     e) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali.

 

     Art. 15. Segreterie delle commissioni.

     1. Presso le commissioni provinciali e presso la commissione regionale per l'artigianato sono costituite apposite segreterie.

     2. E' compito delle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato:

     a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione all'albo, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese artigiane;

     b) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;

     c) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

     d) curare il rilascio delle certificazioni previste dalla legge;

     e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

     f) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle iniziative delle commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle commissioni stesse.

     3. E' compito della segreteria della commissione regionale per l'artigianato:

     a) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della commissione;

     b) predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

     c) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della commissione;

     d) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle attività della commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali.

 

     Art. 16. Indennità e rimborsi.

     1. A tutti i componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato è dovuta una indennità di presenza determinata in lire 50.000 per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno.

     2. A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto un rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le trasferte dei dirigenti regionali.

     3. A tutti i componenti delle commissioni incaricate dello svolgimento di sopralluoghi e accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

     4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50 per cento per i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato e per tutti i componenti della commissione regionale per l'artigianato e del 100 per cento per il presidente di quest'ultima.

     5. Per la liquidazione delle relative competenze provvederanno le singole commissioni provinciali e la commissione regionale.

 

     Art. 17. Competenze della Regione.

     1. L'attività della commissione regionale e delle commissioni provinciali per l'artigianato è sottoposta ai poteri di vigilanza e di indirizzo della Regione nel quadro della programmazione regionale.

     2. L'Assessore regionale competente può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

     3. Nel caso in cui una commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, la commissione medesima viene sciolta previa diffida dell'Assessore regionale competente con deliberazione della Giunta regionale che provvede a nominare un commissario straordinario scelto tra i funzionari in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, il quale esercita, fino alla ricostituzione della commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite. La deliberazione di scioglimento fissa la data delle nuove elezioni che dovranno essere tenute entro sei mesi.

 

TITOLO II

TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 18. Albi delle imprese artigiane.

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, provvedendo ad ogni adempimento relativo secondo le disposizioni contenute in detto articolo e nel successivo articolo 7 delLa stessa legge.

     2. Gli albi delle imprese artigiane sono istituiti con riferimento al territorio di ciascuna delle quattro Province.

     3. L'albo è diviso in due sezioni:

     - nella prima sono iscritte le imprese artigiane costituite in forma di società cooperativa con l'indicazione dei singoli soci, nonchè le imprese artigiane che hanno i requisiti indicati negli articoli 2, 3 e 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed i relativi titolari;

     - nella seconda sono iscritti i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 6 della stessa legge.

 

     Art. 19. Domande per l'iscrizione.

     1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle i imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443, deve essere presentata alla commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge o, quando trattasi di attività esercitata da società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2200 del codice civile, e dall'articolo 26 quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla data di registrazione stessa.

     2. Copia della domanda deve essere inviata al Comune per gli adempimenti di sua competenza.

     3. La presentazione della domanda alla commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La segreteria della commissione deve rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso d'inoltro a mezzo ufficio postale costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata. Con le stesse formalità e negli stessi termini sono presentate le denunce di modificazione di cessazione dell'attività.

     4. La domanda d'iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modificazione e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

     5. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 1, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

 

     Art. 20. Modificazioni e cancellazioni.

     1. I titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo, o il legale rappresentante nel caso di società, devono comunicare, direttamente o tramite il Comune di residenza, alla commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venir meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione dell'attività, nonchè ogni variazione o modificazione dell'attività, della sede e della ragione sociale.

     2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dell'attività e disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato.

     3. Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data della sua adozione negli altri casi.

 

     Art. 21. Iscrizioni, revisioni e accertamenti d'ufficio.

     1. La commissione provinciale per l'artigianato esaminate le istruttorie e la certificazione comunale di cui all'articolo 50, lettera a), del decreto del Presidente; della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, delibera sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese dall'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 18, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n 443. L'iscrizione e la modificazione, decorrono dalla data di presentazione della domanda e tale decorrenza sarà annotata sulle relative certificazioni. Sulla certificazione dovrà essere riportata la data nella quale sia stata accertata la sussistenza o perdita dei requisiti di qualifica artigiana.

     2. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare gli accertamenti di competenza, rilasciando la relativa certificazione all'impresa richiedente, sulla base dei moduli appositamente predisposti ed approvati dalla commissione provinciale per l'artigianato, entro, il termine di venti giorni dalla richiesta.

     3. Nel caso l'amministrazione comunale non abbia adempiuto in tempo utile all'istruttoria ed alla certificazione di cui al secondo comma, l'impresa è comunque tenuta a presentare la domanda alla competente commissione entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, della presente legge. La commissione invita il Comune inadempiente ad ottemperare all'invio della certificazione.

     4. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato e notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda medesima.

     5. Nel caso che la domanda di iscrizione non venga accolta la deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato deve essere motivata.

     6. La commissione provinciale per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443. 7. L'ispettorato del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 443 del 1985 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, possono darne comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato a tutti gli effetti.

     8. Le decisioni sono notificate all'interessato entro venti giorni dal provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche agli organismi che hanno effettuato la comunicazione.

     9. Le iscrizioni dei consorzi, delle cooperative e delle società consortili alla sezione separata dell'albo sono disposte dalla commissione provinciale per l'artigianato su domanda documentata dall'ente interessato.

 

     Art. 22. Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.

     1. Contro i provvedimenti della commissione provinciale per l'artigianato, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, compresi quelli adottati a seguito di accertamento d'ufficio o di revisione, è ammesso ricorso alla commissione regionale entro sessanta giorni dalla notificazione.

     2. L'ufficio rilascia ricevuta del deposito del ricorso il quale può essere trasmesso anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     3. Analogo ricorso, e con le stesse modalità è ammesso, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione separata dei consorzi e degli enti consortili.

     4. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo.

     5. La mancata pronuncia da parte della commissione regionale entro novanta giorni dal deposito del ricorso equivale ad accoglimento.

     6. La notificazione del provvedimento della commissione regionale è fatta al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i dieci giorni successivi alla data di adozione della relativa deliberazione.

     7. La decisione della commissione regionale può essere impugnata dall'impresa, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, davanti al tribunale provinciale competente che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

     8. La commissione provinciale per l'artigianato adotta i provvedimenti conseguenti alle decisioni della commissione regionale e del tribunale.

 

     Art. 23. Comunicazioni.

     1. La commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a comunicare tempestivamente alla camere di commercio le proprie deliberazioni ed ogni altro elemento utile a garantire il collegamento tra l'albo da essa curato ed il registro delle ditte di cui all'articolo 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2411. Le iscrizioni a tale registro relativo ad artigiani sono immediatamente comunicate dalla camera di commercio alla commissione competente.

     2. Analoghe comunicazioni, in ordine alle iscrizioni, debbono essere fatte dalle commissioni agli istituti assicurativi previdenziali ed assistenziali abilitativi al rilascio di prestazioni a favore degli imprenditori artigiani ed all'ufficio provinciale del lavoro nonché all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

 

     Art. 24. Revisione.

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, entro centottanta giorni dal loro insediamento, provvedono alla generale revisione dell'albo da loro tenuto, costituendo le due sezioni di cui al precedente articolo 18.

     2. In seguito, la revisione generale periodica degli albi deve essere effettuata ogni trenta mesi ed i suoi risultati sono comunicati dall'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

     3. Ai fini della revisione la commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli Comuni l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercitare la loro attività nel Comune stesso.

     4. Allo stesso fine, la commissione provinciale può consultare le organizzazioni artigiane di categoria.

     5. Il sindaco, entro quattro mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

     6. In occasione della revisione periodica degli albi delle imprese artigiane la Regione può disporre rilevazioni e indagini di carattere statistico sul settore artigiano.

 

TITOLO III

NORME PER LA PRIMA ELEZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI

 

     Art. 25. Scioglimento delle commissioni in carica - Nomina commissario.

     1. In sede di prima elezione delle commissioni provinciali per l'artigianato i presidenti delle commissioni attualmente in carica trasmettono all'Assessore regionale competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elenchi di tutti gli iscritti agli albi, con la specificazione della sede di ciascuna impresa artigianale.

     2. Su tale base l'Assessore regionale competente provvede a ripartire gli scritti, secondo il Comune sede dell'impresa, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna in distinti elenchi riferiti a ciascuna delle Province.

     3. Contro tale ripartizione gli interessati, i presidenti delle commissioni in carica e le organizzazioni di categoria possono presentare, entro 15 giorni, motivata opposizione all'Assessore che provvede a decretare la definitiva formazione delle liste nei successivi 15 giorni, contestualmente alla indizione delle elezioni di cui al precedente articolo 5.

     4. Con il medesimo decreto, l'Assessore regionale competente provvede allo scioglimento delle commissioni provinciali in carica e nomina, per ciascuna delle eligende commissioni provinciali, un commissario scelto fra i funzionari in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, che sino all'insediamento delle nuove commissioni, esercita tutte le funzioni di spettanza delle stesse e dei loro presidenti.

 

     Art. 26. Convenzioni.

     1. Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale competente in materia di artigianato è autorizzato a stipulare convenzioni con le Camere di commercio della Regione, perchè dalle stesse venga fornita ogni necessaria assistenza, per il corretto svolgimento delle elezioni, ai commissari nominati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 27. Disposizioni per la prima elezione delle commissioni provinciali.

     1. Le prime elezioni saranno indette entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per la composizione delle liste elettorali non si procederà alla preventiva revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

     2. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente provvede a nominare un commissario «ad acta» per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni.

     3. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al primo comma l'Assessore regionale competente in materia di artigianato è autorizzato a stipulare convenzioni con le Camere di commercio della Regione, purchè dalle stesse venga fornita ogni necessaria assistenza per lo svolgimento delle elezioni ai commissari nominati ai sensi del comma precedente.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 28. Sanzioni.

     1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite le seguenti pene pecuniarie:

     a) da lire 300.000 a lire 3.000.0000 in caso di omessa denuncia di inizio dell'attività;

     b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 in caso di omessa denuncia di modificazione dell'impresa o di cessazione dell'attività nonchè in caso di dichiarazione non veritiera o contenente dati inesatti;

     c) [4].

     2. [5].

     3. [6].

     4. [7].

 

     Art. 29. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per il 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

     (omissis).

     2. A favore dei sopraindicati capitoli è stornata la somma complessiva di lire 800.000.000 dal capitolo 03016 ed in corrispondenza ridotta la riserva prevista nella voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1990.

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 800.000.000 annue fanno carico sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


[1] Per la soppressione delle Commissioni di cui alla presente legge, vedi l'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 32.

[2] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

[4] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 19 giugno 1996, n. 23.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 giugno 1996, n. 23.

[6] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 giugno 1996, n. 23.

[7] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 giugno 1996, n. 23.