§ 10.6.39 - D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:03/08/1990
Numero:333

§ 10.6.39 - D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333. [1]

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(G.U. 19 novembre 1990, n. 270, S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente da comuni, province, comunità montane, loro consorzi, associazioni e comprensori; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     2. Il presente regolamento si applica altresì al personale dipendente dall'associazione nazionale istituti case popolari e dalla federazione italiana      3. Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

CAPO II

RAPPORTI CON L'UTENZA

 

SEZIONE I

TUTELA DEGLI UTENTI

 

Art. 2. Rapporti amministrazione-cittadino.

     1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

     2. A tale scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione negli enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

     3. In tale quadro gli enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti. da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento. finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

     a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

     b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

     c) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

     d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

     e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

 

SEZIONE II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Art. 3. Servizi pubblici essenziali.

     1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono i seguenti:

     a) stato civile e servizio elettorale;

     b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

     c) attività di tutela della sicurezza pubblica;

     d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

     e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

     2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

     a) il servizio di stato civile, limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

     b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

     c) il servizio cimiteriale, limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;

     d) il servizio di vigilanza urbana, limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza, nonché per la reperibilità delle unità a disposizione dell'autorità giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di pubblica sicurezza con le modalità di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

     e) il servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

     f) il servizio acque, luce, gas, limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;

     g) il servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifero e per la conservazione delle bestie da macello;

     h) il servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo, nonché dei mercati ed in misura ridotta per le abitazioni civili;

     i) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;

     l) il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

     m) il servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

     n) il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

     o) il servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

     p) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

     q) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;

     r) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

     3. Le prestazioni di cui alle lettere g), l) m), p), q) ed r) del comma 2 sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

 

Art. 4. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

     1. Ai fini di cui all'art. 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

     2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato. da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

     3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicurano comunque i servizi pubblici essenziali.

     4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando, 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

     5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.

 

CAPO III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

 

Art. 5. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

     2. Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito, presso ciascun ente, un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che è alimentato:

     a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

     b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

     c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, incrementato di una quota pari all'0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

     d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

     e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.

     3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dell'art. 23, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

 

Art. 6. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

     1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

     2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è finalizzato:

     a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite, con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, secondo le indicazioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti con le modalità di cui all'art. 40;

     b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

     c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

     d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

     e) a corrispondere specifici compensi "una tantum" ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

     3. Gli interventi previsti nel comma 2 non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

     4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2, sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità, di cui alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

     5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'art. 5, le necessarie modifiche tecniche ai bilanci dei singoli enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del Fondo di cui al citato art. 5, ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e, comunque, con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

 

CAPO IV

RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 7. Esercizio dell'attività sindacale.

     1. I dipendenti degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

     2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli 9, 10, 11 e 12.

     3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.

 

Art. 8. Diritto di assemblea.

     1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun ente e amministrazione del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

 

Art. 9. Aspettative sindacali. [2]

 

Art. 10. Disciplina del personale in aspettativa sindacale. [3]

 

Art. 11. Permessi sindacali retribuiti. [4]

 

Art. 12. Monte orario complessivo dei permessi sindacali. [5]

 

Art. 13. Diritto di affissione.

     1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

Art. 14. Locali per le rappresentanze sindacali.

     1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

     2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

 

Art. 15. Patronato sindacale.

     1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

 

Art. 16. Garanzie nelle procedure disciplinari.

     1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

 

Art. 17. Referendum.

     1. Le amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento fuori orario di lavoro di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

 

Art. 18. Contributi sindacali.

     1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

     2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

     3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

     4. Le amministrazioni e gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

 

Art. 19. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

     1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

     3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

 

Art. 20. Norma transitoria.

     1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e le amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.

     2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della funzione pubblica, nonché alle associazioni, alle unioni e alla Conferenza di cui all'art. 9, comma 4, il numero delle aspettative sindacali in essere in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni sindacali interessate.

     3. La ripartizione di cui all'art. 9, commi 4 e 5, è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

 

CAPO V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

 

Art. 21. Trattamento di missione.

     1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

     b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

     2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

 

Art. 22. Mobilità.

     1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: 

 

Qualifica funzionale

VIII e superiori

L.3.500.000

Qualifica funzionale

VIIL

3.000.000

Qualifica funzionale

VIL

2.500.000

Qualifica funzione

V ed inferiori

L.2.000.0002.

 

     Al personale che sarà trasferito dalle Regioni agli enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato nel comma 1.

 

Art. 23. Copertura assicurativa.

     1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

     2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

     5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

Art. 24. Diritto allo studio.

     1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

     a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

     b) ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso; successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a).

     2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

     3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

     4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.

     5. Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

     6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

 

Art. 25. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. L'ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

Art. 26. Tutela dei dipendenti portatori di handicap.

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da un struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbono sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. Gli enti, in attuazione delle vigenti normative, adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nelle attività lavorative dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Art. 27. Igiene e sicurezza sul lavoro.

     1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, è integrato con le seguenti disposizioni:

     a) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: (omissis);

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

     3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

 

Art. 28. Pari opportunità.

     1. I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

     2. I comitati presieduti da un rappresentante dell'ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle amministrazioni.

     3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

     a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

     b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

     c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

     4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

 

     Art. 29. Direttive CEE.

     1. Rientra nelle competenze del comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

 

CAPO VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER

IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

 

Art. 30. Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale.

     1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata di vigore del presente regolamento.

 

Art. 31. Tempi e procedure della contrattazione decentrata.

     1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, il cui art. 27 viene integrato con i seguenti commi:

     (Omissis).

 

Art. 32. Procedure di prevenzione e componimento dei conflitti di lavoro.

     1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di esame della questione controversa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

     2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per l'esame anzidetto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

     3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

     4. Le delegazioni di cui al comma 3 devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

     5. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

     6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

CAPO VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 

Art. 33. Ordinamento professionale.

     1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli enti, le aree di attività di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, sono articolate in conformità a quelle indicate nell'allegato 1 del presente regolamento. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti del personale nella qualifica funzionale posseduta.

     2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente regolamento, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato 1 ha valore non esaustivo. Qualora gli enti individuino, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscano i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

     3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente regolamento possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale, salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     4. Gli enti con popolazione inferiore ai tremila abitanti e i loro consorzi possono prescindere dall'articolazione in aree del proprio ordinamento professionale.

     5. La trasformazione dei posti apicali unici di organico nei comuni fino a tremila abitanti ai sensi dell'art. 26, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, può avvenire nelle aree tecnica, amministrativa, contabile.

     6. Gli enti di tipo 4 di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, devono prevedere nel proprio ordinamento almeno le seguenti aree:

     area amministrativa;

     area contabile;

     area tecnica.

 

Art. 34. Figure professionali.

1. Le figure professionali elencate nella tabella 2 allegata al presente regolamento sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella 3, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali.

     3. In attuazione dei commi 1 e 2 gli enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

 

Art. 35. Livello economico differenziato.

     1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4.

     2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

     3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

     4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 36, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

 

qualifica funzionale:

25%;

qualifica funzionale:

25%;

qualifica funzionale:

45%;

qualifica funzionale:

60%;

qualifica funzionale:

30%;

qualifica funzionale:

60%;

qualifica funzionale:

20%.

 

     5. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non può essere attribuito al personale di cui all'art. 45, commi 2, 3 e 4, nonché al personale di cui all'art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

 

Art. 36. Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato.

     1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

     2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

     3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

     4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 35.

     5. Negli enti indicati nell'art. 2, commi 1. enti di tipo IV. e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, il livello economico differenziato di cui all'art. 35, comma 1, è attribuito, uno per area, al personale della settima qualifica funzionale in posizione apicale, in aggiunta alla percentuale di cui all'art. 35, comma 4.

 

CAPO VIII

DIRIGENZA

 

Art. 37. Orario di servizio dei dirigenti.

     1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

     2. Il dirigente è a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

 

Art. 38. Indennità di funzione.

     1. Ai dirigenti è corrisposta un'indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

     2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono assorbite dall'indennità di funzione prevista dal comma 1.

     3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta un'indennità pari al coefficiente 0,1.

     4. Le singole amministrazioni, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

     a) coordinamento delle attività di direzione;

     b) direzione di struttura;

     c) direzione di progetto;

     d) attività di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi istituzionali;

     e) carico di lavoro relativo all'incarico conferito.

     5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

     6. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'art. 34, comma 1, lettere c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

 

Art. 39. Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

     2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

 

Art. 40. Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi.

     1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine gli enti adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dei singoli ordinamenti.

     2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

 

CAPO IX

PERSONALE DELLA SCUOLA

 

Art. 41. Personale insegnante delle scuole materne.

     1. L'orario dell'attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambini) è di trenta ore settimanali e, nel rispetto del predetto limite, è articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.

     2. L'orario di apertura delle scuole ed il calendario sono fissati in sede di contrattazione decentrata, tenuto conto della normativa ministeriale. Il calendario non può comunque superare le quarantadue settimane annue.

     3. Il calendario, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento programmate  dall'ente o per attività lavorative connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza [6].

     4. Del restante monte ore, almeno centoventi ore annue sono da destinare  all'organizzazione  del  lavoro,  alla programmazione didattica, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale [7].

     5. Sono disciplinati con apposito regolamento, sulla base della contrattazione decentrata, i seguenti punti: il numero dei bambini per ciascuna sezione, che non deve essere superiore a venticinque; in presenza di bambini portatori di handicap il rapporto è ridotto in relazione al numero ed alla gravità dei casi prevedendo, in aggiunta o in alternativa, l'insegnante di appoggio.

     6. Il numero degli insegnanti titolari deve essere di due per sezione, salvaguardando la competenza e prevedendo la loro sostituzione in caso di vacanze di organico, assenze per motivi di salute, maternità o altre cause accertate.

     7. La sostituzione dovrà essere assicurata tramite l'istituto della supplenza con le modalità e le norme previste per la scuola statale, da recepire con apposito regolamento a seguito di contrattazione decentrata.

 

Art. 42. Personale educativo asili nido.

     1. Il rapporto diretto educatore-bambino è di trenta ore settimanali.

     2. Nel rispetto del limite predetto, l'orario deve essere articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura degli asili nido.

     3. L'orario di apertura degli asili nido ed il calendario sono fissati in sede di contrattazione decentrata. Il calendario non può comunque superare le quarantadue settimane annue.

     4. Il calendario prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative  connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza [8].

     5. Del restante monte ore, almeno centoventi ore annue sono da destinare  all'organizzazione  del  lavoro,  alla programmazione didattica, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale [9].

     6. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere superiore ad uno a sei in relazione alla frequenza massima, nel quadro della normativa regionale vigente e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio, garantendo le sostituzioni del personale educativo per assenze a qualsiasi titolo, anche brevi.

     7. In presenza di bambini portatori di handicap il rapporto è ridotto in relazione al numero ed alla gravità dei casi prevedendo, in aggiunta o in alternativa, il personale di appoggio.

     8. L'orario di apertura del servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro del personale è definito con apposito regolamento da emanare a seguito di contrattazione decentrata, tenuto conto delle esigenze degli utenti.

     9. Per la realizzazione di interventi connessi alla programmazione ed all'azione educativa, gli enti, previa contrattazione decentrata, individuano apposite figure tecniche di supporto anche al livello psico-pedagogico.

 

CAPO X

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 43. Nuovi stipendi.

     1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e per le qualifiche dirigenziali delle integrazioni tabellari e delle indennità di cui rispettivamente all'art. 33, comma 3, ed all'art. 34, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono così stabiliti, a regime:

 

Qualifica

I

L.6.081.000

Qualifica

II

L.7.041.000

Qualifica

III

L.8.181.000

Qualifica

IV

L.9.181.000

Qualifica

V

L.10.521.000

Qualifica

VI

L.11.631.000

Qualifica

VII

L.13.631.000

Qualifica

VIII

L.18.071.000

Qualifica

I dirigenziale

L.25.211.000

Qualifica

II dirigenziale

L.33.593.0002.

 

     Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

     3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

Qualifica

I

L.152.000

Qualifica

II

L.190.000

Qualifica

III

L.265.000

Qualifica

IV

L.310.000

Qualifica

V

L.355.000

Qualifica

VI

L.386.000

Qualifica

VII

L.487.000

Qualifica

VIII

L.592.000

Qualifica

I dirigenziale

L.609.000

Qualifica

II dirigenziale

L.820.000

 

     4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

Qualifica

I

L.715.000

Qualifica

II

L.894.000

Qualifica

III

L.1.240.000

Qualifica

IV

L.1.459.000

Qualifica

V

L.1.668.000

Qualifica

VI

L.1.815.000

Qualifica

VII

L.2.290.000

Qualifica

VIII

L.2.789.000

Qualifica

I dirigenziale

L.2.867.000

Qualifica

II dirigenziale

L.3.863.000

 

     5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

Qualifica

I

L.1.200.000

Qualifica

II

L.1.500.000

Qualifica

III

L.2.100.000

Qualifica

IV

L.2.450.000

Qualifica

V

L.2.800.000

Qualifica

VI

L.3.050.000

Qualifica

VII

L.3.850.000

Qualifica

III

L.4.990.000

Qualifica

I dirigenziale

L.5.130.000

Qualifica

II dirigenziale

L.6.912.000

 

     6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

 

Art. 44. Retribuzione individuale di anzianità.

     1. A decorre dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

 

Qualifica

I

L.198.000

Qualifica

II

L.216.000

Qualifica

III

L.234.000

Qualifica

IV

L.267.000

Qualifica

V

L.312.000

Qualifica

VI

L.330.000

Qualifica

VII

L.384.000

Qualifica

VIII

L.518.000

Qualifica

I dirigenziale

L.672.000

Qualifica

II dirigenziale

L.840.000

 

     2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

 

Art. 45. Trattamento economico accessorio.

     1. L'indennità di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, è incrementata di lire 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990 e compete al personale di tutti gli enti del comparto. La predetta indennità è corrisposta, con le modalità di cui al citato art. 34, in via alternativa per la direzione di struttura o al personale laureato professionale in posizione di staff.

     2. Al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete, a decorrere dal 1° ottobre 1990, un'integrazione tabellare pari a lire 900.000 annue lorde.

     3. Al personale educativo degli asili nido compete un'indennità aggiuntiva di lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     4. Al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico-pratici) ed ai docenti delle scuole secondarie degli enti di cui all'articolo 1 compete una indennità aggiuntiva di lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     5. Al personale docente dei centri di formazione professionale degli enti di cui all'art. 1, che svolga attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, per un numero di ore non inferiore ad 800 per anno formativo, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, compete una indennità di lire 850.000 lorde annue a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     6. Al personale insegnante delle scuole materne compete, altresì, una indennità di tempo potenziato, non utile ai fini previdenziali e pensionistici, collegata al maggior orario di attività didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale, nella misura di lire 200.000 lorde mensili e per dieci mesi di anno scolastico, a decorrere dal 1° ottobre 1990.

     7. Le indennità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 competono al personale che svolge esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento.

     8. Per tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, le indennità di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono incrementate di lire 400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

 

Art. 46. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dall'art. 43, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

 

Art. 47. Indennità di rischio da radiazioni.

     1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

     2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

     3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dall'ente interessato; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

     4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3 non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cui all'art. 5, salvo che per le IPAB le quali provvedono con oneri a carico dei propri bilanci.

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

 

Art. 48. Assenze obbligatorie.

     1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

 

Art. 49. Disposizioni particolari.

     1. L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera f) e g) del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, si applicano anche alle camere di commercio.

     3. In relazione alle attività istituzionali delle camere di commercio, i bandi di concorso devono specificare i diplomi di laurea richiesti per le qualifiche funzionali settima e superiori.

     4. Per le camere di commercio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, intese alla attuazione di specifici progetti finalizzati, di durata predeterminata, per la realizzazione di nuovi servizi, con l'ausilio di personale appositamente reclutato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. I relativi finanziamenti non confluiscono nel Fondo di cui all'art. 5.

     5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le province possono prevedere, in relazione al proprio ordinamento, l'istituzione di unità operativa complessa cui preporre i segretari economici che nello svolgimento dei compiti propri della qualifica rivestita siano incaricati di funzioni di direzione e coordinamento.

 

Art. 50. Norma finale di rinvio.

     1. Restano confermate ed approvate anche per il periodo antecedente, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, 31 maggio 1984, n. 665, 13 maggio 1987, n. 268, e 17 settembre 1987, n. 494. In relazione alle esigenze di omogeneizzazione alla disciplina di comparto, il decreto interministeriale 12 luglio 1982, riguardante il personale delle camere di commercio, sarà modificato con la procedura prevista dalla normativa vigente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono abrogati.

 

Art. 51. Copertura finanziaria.

     1. L'onere derivante dalla applicazione del presente regolamento è valutato:

     a) per le province, i comuni e le comunità montane, in lire 2.089 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed al netto dell'importo di lire 1.419 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, ed in lire 3.319 miliardi per l'anno 1991; i suddetti oneri. al netto delle quote da coprire con le minori spese derivanti dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e della quota dell'aumento contrattuale già riconosciuta in sede di definizione dei trasferimenti agli enti locali. si riducono per il periodo 1988-1990 a lire 1.449 miliardi ed a decorre dal 1991 a lire 2.503 miliardi;

     b) per le camere di commercio, in lire 46 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989, ed in lire 41 miliardi per l'anno 1991.

     2. Ai predetti oneri provvedono gli enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

     3. Al fine di concorrere al finanziamento dei predetti oneri i trasferimenti dello Stato previsti dalle vigenti disposizioni per gli enti sottoindicati, già aumentati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, sono ulteriormente integrati di lire 1.449 miliardi e lire 2.503 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1990 e per l'anno 1991 per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

     4. All'onere di lire 1.449 miliardi per l'anno 1990 e di lire 2.503 per l'anno 1991 derivante dall'applicazione del comma 3, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 52. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[6] Comma così sostituito dall'art. 44 bis del Provvedimento Presidente Consiglio Ministri 6 aprile 1995.

[7] Comma così sostituito dall'art. 44 bis del Provvedimento Presidente Consiglio Ministri 6 aprile 1995.

[8] Comma così sostituito dall'art. 44 bis del Provvedimento Presidente Consiglio Ministri 6 aprile 1995.

[9] Comma così sostituito dall'art. 44 bis del Provvedimento Presidente Consiglio Ministri 6 aprile 1995.