§ 1.4.9 - D.P.G.R. 31 dicembre 1968, n. 105.
L.R. 1 agosto 1966, n. 5. - Indennità spettanti agli amministratori degli Enti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:31/12/1968
Numero:105


Sommario
Art. 1.      Gli Enti di cui alla L.R. 1° agosto 1966, n. 5 sono ripartiti in tre gruppi, ai fini della fissazione delle indennità spettanti ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di Amministrazione, ai [...]
Art. 2.      Gli enti regionali suddetti vengono attribuiti come segue ai gruppi di cui sopra:
Art. 3.      Le indennità spettanti agli Amministratori degli Enti regionali di cui sopra sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1969, nelle seguenti misure:
Art. 4.      Le indennità di trasferta, per tutti i Gruppi degli Enti regionali, rimangono fissate nelle misure previste dal decreto Presidente Giunta 7 giugno 1967, n. 26


§ 1.4.9 - D.P.G.R. 31 dicembre 1968, n. 105.

L.R. 1 agosto 1966, n. 5. - Indennità spettanti agli amministratori degli Enti regionali.

 

Art. 1.

     Gli Enti di cui alla L.R. 1° agosto 1966, n. 5 sono ripartiti in tre gruppi, ai fini della fissazione delle indennità spettanti ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di Amministrazione, ai Presidenti ed ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti o dei Collegi sindacali per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori.

 

     Art. 2.

     Gli enti regionali suddetti vengono attribuiti come segue ai gruppi di cui sopra:

 

     - al 1° gruppo: Ente Minerario Sardo - E.M.S.;

     - al 2° gruppo: Ente Sardo Acquedotti e Fognature - E.S.A.F.;

     - Ente Sardo Industrie Turistiche - E.S.I.T.;

     - Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano - I.S.O.L.A.;

     - al 3° gruppo: tutti i rimanenti.

 

     Art. 3.

     Le indennità spettanti agli Amministratori degli Enti regionali di cui sopra sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1969, nelle seguenti misure:

 

 

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                            1° gruppo             2° gruppo

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Consiglio di amministrazione

Presidente            L. 400.000 mensili    L. 300.000 mensili

V. Presidente         »  960.000 annue      »  720.000 annue

Consiglieri           »  480.000 annue      »  360.000 annue

 

Collegi sindacali

Presidente            L. 600.000 annue      »  450.000 annue

Sindaci effettivi     »  520.000 annue      »  390.00 annue

Sindaci supplenti     »  200.000 annue      »  150.000 annue

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                                  3° gruppo

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Consiglio di amministrazione

Presidente                       L. 200.000 mensili

V. Presidente                    »  480.000 annue

Consiglieri                      »  240.000 annue

 

Collegi sindacali

Presidente                       L.  300.000 annue

Sindaci effettivi                »  300.000 annue

Sindaci supplenti                »  100.000 annue

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     Art. 4.

     Le indennità di trasferta, per tutti i Gruppi degli Enti regionali, rimangono fissate nelle misure previste dal decreto Presidente Giunta 7 giugno 1967, n. 26 [1], registrato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione sarda il 16 giugno 1967, al Reg. 1 - Presidenza della Giunta regionale - foglio n. 306.

 

 


[1] Si veda il D.P.G.R. 31 dicembre 1974, n. 326.