Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 31/12/1968 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Gli Enti di cui alla L.R. 1° agosto 1966, n. 5 sono ripartiti in tre gruppi, ai fini della fissazione delle indennità spettanti ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di Amministrazione, ai [...] |
Art. 2. Gli enti regionali suddetti vengono attribuiti come segue ai gruppi di cui sopra: |
Art. 3. Le indennità spettanti agli Amministratori degli Enti regionali di cui sopra sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1969, nelle seguenti misure: |
Art. 4. Le indennità di trasferta, per tutti i Gruppi degli Enti regionali, rimangono fissate nelle misure previste dal decreto Presidente Giunta 7 giugno 1967, n. 26 |
§ 1.4.9 - D.P.G.R. 31 dicembre 1968, n. 105.
L.R. 1 agosto 1966, n. 5. - Indennità spettanti agli amministratori degli Enti regionali.
Gli Enti di cui alla
Gli enti regionali suddetti vengono attribuiti come segue ai gruppi di cui sopra:
- al 1° gruppo: Ente Minerario Sardo - E.M.S.;
- al 2° gruppo: Ente Sardo Acquedotti e Fognature - E.S.A.F.;
- Ente Sardo Industrie Turistiche - E.S.I.T.;
- Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano - I.S.O.L.A.;
- al 3° gruppo: tutti i rimanenti.
Le indennità spettanti agli Amministratori degli Enti regionali di cui sopra sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1969, nelle seguenti misure:
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1° gruppo 2° gruppo |
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Consiglio di amministrazione |
Presidente L. 400.000 mensili L. 300.000 mensili |
V. Presidente » 960.000 annue » 720.000 annue |
Consiglieri » 480.000 annue » 360.000 annue |
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Collegi sindacali |
Presidente L. 600.000 annue » 450.000 annue |
Sindaci effettivi » 520.000 annue » 390.00 annue |
Sindaci supplenti » 200.000 annue » 150.000 annue |
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3° gruppo |
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Consiglio di amministrazione |
Presidente L. 200.000 mensili |
V. Presidente » 480.000 annue |
Consiglieri » 240.000 annue |
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Collegi sindacali |
Presidente L. 300.000 annue |
Sindaci effettivi » 300.000 annue |
Sindaci supplenti » 100.000 annue |
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Le indennità di trasferta, per tutti i Gruppi degli Enti regionali, rimangono fissate nelle misure previste dal decreto Presidente Giunta 7 giugno 1967, n. 26 [1], registrato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione sarda il 16 giugno 1967, al Reg. 1 - Presidenza della Giunta regionale - foglio n. 306.
[1] Si veda il