§ 1.4.21 - D.P.G.R. 31 dicembre 1974, n. 326.
Indennità di trasferta spettante agli amministratori degli Enti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:31/12/1974
Numero:326


Sommario
Art. 1.      L'indennità di trasferta spettante ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli Enti regionali che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, in località [...]
Art. 2.      La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 per cento quando è compiuta all'Estero.
Art. 3.      Per le missioni di durata superiore alle 4 ore, compiute in località fuori del territorio della Sardegna, l'indennità di trasferta compete in misura eguale a quella stabilita per l'assenza di 24 [...]
Art. 4.      L'indennità per l'uso di un proprio mezzo di trasporto, dovuto al personale di cui trattasi che si reca fuori sede per servizio, è stabilita in L. 60 a chilometro.
Art. 5.      Le medesime indennità competono al personale dello Stato e degli Enti pubblici che sia, eventualmente, chiamato a far parte degli organi amministrativi degli Enti regionali.


§ 1.4.21 - D.P.G.R. 31 dicembre 1974, n. 326.

Indennità di trasferta spettante agli amministratori degli Enti regionali.

 

Art. 1.

     L'indennità di trasferta spettante ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli Enti regionali che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, in località distanti almeno 15 chilometri, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore è stabilita come appresso:

     - Presidenti, L. 18.000

     - Componenti, 15.000

 

     Art. 2.

     La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 per cento quando è compiuta all'Estero.

 

     Art. 3.

     Per le missioni di durata superiore alle 4 ore, compiute in località fuori del territorio della Sardegna, l'indennità di trasferta compete in misura eguale a quella stabilita per l'assenza di 24 ore.

 

     Art. 4.

     L'indennità per l'uso di un proprio mezzo di trasporto, dovuto al personale di cui trattasi che si reca fuori sede per servizio, è stabilita in L. 60 a chilometro.

 

     Art. 5.

     Le medesime indennità competono al personale dello Stato e degli Enti pubblici che sia, eventualmente, chiamato a far parte degli organi amministrativi degli Enti regionali.