§ 1.3.104 - L.R. 14 settembre 1987, n. 35.
Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:14/09/1987
Numero:35


Sommario
Art. 1.      In relazione alle vacanze organiche del ruolo unico regionale e nei limiti delle stesse l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di [...]
Art. 2.      Le assunzioni previste dal precedente articolo disposte con provvedimento motivato dall'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3.      Sino a quando non saranno entrati in vigore gli accordi previsti dall'art. 6 della l.r. 15.gennaio 1986, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di [...]
Art. 4.      Alle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 1 e 3 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per il 1987, [...]


§ 1.3.104 - L.R. 14 settembre 1987, n. 35.

Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario.

 

Art. 1.

     In relazione alle vacanze organiche del ruolo unico regionale e nei limiti delle stesse l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di qualifica funzionale non superiore alla quinta.

     Le assunzioni di cui al primo comma sono disposte a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto a tempo determinato se non siano trascorsi almeno tre mesi dal compimento del predetto periodo di tempo.

     Le assunzioni straordinarie sono effettuate con la osservanza delle seguenti modalità e condizioni:

     a) prioritariamente, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria di idoneità dei concorsi pubblici per uguale qualifica o profilo professionale, approvata da data non anteriore a tre anni;

     b) in mancanza di quanto previsto dalla precedente lett. a) mediante richiesta agli Uffici di collocamento competenti per territorio con le modalità di cui all'art. 6, comma secondo, della l. 20 marzo 1975, n. 70.

 

     Art. 2.

     Le assunzioni previste dal precedente articolo disposte con provvedimento motivato dall'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Sino a quando non saranno entrati in vigore gli accordi previsti dall'art. 6 della l.r. 15.gennaio 1986, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di fascia funzionale non superiore alla quarta, secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

 

     Art. 4.

     Alle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 1 e 3 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per il 1987, relativi all'applicazione della l.r. 17 agosto 1978, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

     A partire dall'anno finanziario 1988, alla spesa di lire 1.200.000.000, si farà fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.