§ 1.3.35 - L.R. 5 maggio 1965, n. 13.
Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:05/05/1965
Numero:13

§ 1.3.35 - L.R. 5 maggio 1965, n. 13. [1]

Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale ».

 

Art. 1.

     L'anzianità residua di servizio regionale disciplinata dal terzo comma dell'art. 29 nonché quella di cui al secondo comma dell'art. 30 ed al secondo comma dell'art. 34 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, deve intendersi utilizzabile per intero e comunque valida, agli effetti della progressione in carriera, come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive.

 

Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.