Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 09/04/1964 |
Numero: | 11 |
§ 1.3.32 - L.R. 9 aprile 1964, n. 11. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 5 della L.R. 30 novembre 1961, n. 16.
Art. 1.
Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle dipendenze della Regione vengono mantenuti le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione e delle indennità, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della
Art. 2.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della