§ 1.3.1058 - D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 .
Regolamento per il personale qualificato del Centro regionale di programmazione .


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:13/11/1986
Numero:179


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 15 
Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 


§ 1.3.1058 - D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 .

Regolamento per il personale qualificato del Centro regionale di programmazione .

 

Pubblicato nel B.U. 22 luglio 1987, n. 30.

 

TITOLO I

Organizzazione

Art. 1

L'attività del Centro regionale di programmazione si ispira, per l'assolvimento dei compiti di cui alla L. 11 giugno 1962, n. 588 ed alla L.R. 11 luglio 1962, n. 7, al lavoro di gruppo.

 

 

     Art. 2

I gruppi di lavoro vengono costituiti secondo le esigenze proprie della formulazione dei piani e dei programmi, del controllo e della verifica dell'attuazione, del coordinamento degli interventi straordinari del piano con quelli ordinari e straordinari dello Stato e della Regione.

 

 

     Art. 3

La responsabilità delle attività del gruppo è attribuita ad un capo gruppo, scelto tra il personale qualificato. Il capo gruppo risponde dei compiti affidatigli alla direzione.

 

 

     Art. 4

Le conferenze di gruppo e tra i gruppi costituiscono lo strumento normale per la definizione e l'articolazione dei compiti del personale qualificato e delle finalità, dei tempi e dei modi di esecuzione delle attività programmate.

 

 

     Art. 5

I componenti del Centro, in rapporto alle esigenze di servizio ed alle loro competenze economiche, sociali, statistiche, tecniche e amministrative, possono essere chiamati a collaborare a più di un gruppo di lavoro. Possono ricevere, come singoli, incarichi specifici relativi alla ricerca, attuazione, verifica e coordinamento.

 

 

     Art. 6

Il personale destinato dall'Amministrazione regionale a collaborare col personale qualificato del Centro è tenuto ad esplicare le proprie attività secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

 

 

     Art. 7

Il Direttore del Centro regionale di programmazione esercita le attribuzioni del Direttore dei servizi dell'Amministrazione per quel che attiene l'organizzazione di lavoro, di disciplina ed altro del Centro stesso.

 

 

TITOLO II

Personale

     Art. 8

Il personale qualificato del Centro, ove non si tratti di comandati, viene assunto, nel numero e secondo le modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 della L.R. 11 luglio 1962, n. 7, per la durata del Piano di rinascita, come previsto dalla L. 11 giugno 1962, n. 688. Il suddetto personale è soggetto ad un periodo di prova di mesi 6.

Con la procedura prevista per le assunzioni, il personale non di ruolo della Regione, destinato a prestare servizio presso il Centro, può essere inquadrato, nel contingente del personale qualificato del Centro predetto con anzianità pari a quella di servizio regionale.

 

 

     Art. 9

Il personale qualificato è tenuto allo svolgimento delle attività inerenti la programmazione regionale demandate al Centro nonché di quelle per le quali, su proposta dell'Assessore della programmazione la prestazione del singolo sia richiesta dalla Giunta regionale.

 

 

     Art. 10

Il personale del Centro è tenuto ad osservare la disciplina d'ufficio, svolgendo con diligenza le mansioni affidategli.

L'assunzione di altri incarichi e attività è condizionata all'autorizzazione della Giunta regionale, fatta salva l'attività scientifica e pubblicistica svolta al di fuori dell'orario d'ufficio.

 

 

     Art. 11

Il personale del Centro, per esigenze proprie della programmazione regionale, può essere distaccato, con deliberazione della Giunta regionale, a prestare servizio presso altre banche dell'Amministrazione regionale, presso organismi pubblici, nonché presso istituti specializzati di ricerca.

 

 

     Art. 12

Il trattamento economico del personale del Centro è attribuito, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Il personale qualificato del Centro regionale di programmazione è tenuto, su richiesta del Direttore, a prestare lavoro straordinario entro il limite massimo delle trenta ore mensili.

Il compenso per ogni ora di straordinario è determinato secondo le modalità vigenti per il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

La retribuzione base annua lorda è aumentata del 5% per ogni biennio di anzianità senza demerito.

La retribuzione viene corrisposta in dodici mensilità posticipate, al netto delle ritenute di legge.

Al personale competono una 13ª e una 14ª mensilità da erogarsi rispettivamente alle date del 16 dicembre e del 16 giugno di ogni anno.

 

 

     Art. 13

La retribuzione di cui al primo comma del precedente art. 12 viene adeguata, di anno in anno, al costo della vita, applicando all'ammontare della stessa fino al limite di L. 250.000 mensili le variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall'Istituto centrale di statistica in sede nazionale.

La percentuale di variazione applicabile deve intendersi pari alla differenza tra gli indici del costo della vita nel mese di dicembre di ciascun anno e quelli del mese di dicembre dell'anno precedente.

Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto e per eccesso.

Le variazioni percentuali accertate alla fine di ogni anno troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo a quello cui le variazioni stesse si riferiscono.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, qualora il valore dell'indice del costo della vita relativo al mese di giugno determinasse una variazione di almeno due unità dell'indice in corso di applicazione, si fa luogo all'adeguamento con decorrenza dal successivo mese di luglio.

 

 

     Art. 14

Al personale del Centro che dia prova di particolare capacità e diligenza nella prestazione del servizio, possono su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su motivata proposta dell'Assessore della programmazione, essere concessi premi semestrali di operosità e rendimento. L'ammontare del premio per ciascun dipendente non può essere superiore al 50% di una mensilità dello stipendio.

 

 

     Art. 15

Al personale del Centro, qualora provenga da sede diversa da quella in cui viene chiamato a prestare servizio, verrà liquidata un'indennità di prima sistemazione pari a 30 giorni di missione per i celibi e 60 giorni per i coniugati, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie nella sede di servizio secondo le modalità e le misure stabilite dalla Giunta regionale. Per i suddetti periodi l'indennità di prima sistemazione non può essere cumulata con altre indennità di missione.

 

 

     Art. 16

L'indennità di trasferta, in Italia e all'estero, spettante al personale qualificato del Centro regionale di programmazione è regolato secondo la normativa prevista per i coordinatori dell'Amministrazione regionale.

 

 

     Art. 17

Al personale qualificato del Centro e relative famiglie sono estese le agevolazioni in materia di trasporto di persone e di cose nella stessa misura stabilita per il personale regionale.

 

 

     Art. 18

Il personale del Centro regionale di programmazione ha diritto, in ogni anno di servizio, ad una congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.

A richiesta del dipendente, per gravi motivi familiari, oltre che il congedo ordinario possono essere concessi congedi straordinari, che nel corso di un anno non possono superare il periodo di due mesi.

Al dipendente che debba contrarre matrimonio compete di diritto un congedo straordinario di 15 giorni.

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo.

Durante il congedo straordinario per matrimonio o per richiamo alle armi e durante il primo mese di congedo straordinario per gravi motivi familiari, spetta al dipendente l'intera retribuzione; per il secondo mese di congedo straordinario la retribuzione è ridotta di un quinto.

 

 

     Art. 19

Nei casi di assenza dal servizio per infermità, accertata dall'Amministrazione regionale, al personale è mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo massimo di 18 mesi.

Durante il periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento normale per i primi 12 mesi, ridotto alla metà per i restanti 6 mesi.

Gli assegni per i carichi di famiglia verranno corrisposti integralmente per l'intero periodo.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può essere superiore, complessivamente, a 2 anni e mezzo in un quinquennio.

 

 

     Art. 20

Nel caso di infrazione disciplinare possono essere applicate al personale del Centro la censura, la riduzione dello stipendio fino a tre mesi, in misura non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto della mensilità dovuta, il licenziamento

La censura è irrogata dall'Assessore della programmazione; l'irrogazione delle altre sanzioni è adottata, su proposta del predetto Assessore, dalla Giunta regionale.

 

 

     Art. 21

Al personale qualificato del Centro è assicurato il trattamento previdenziale e assistenziale di cui godono i dipendenti dell'Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dall'art. 24.

 

 

     Art. 22

Il rapporto di impiego può essere risolto. in qualunque tempo, dall'Amministrazione regionale per scarso rendimento per gravi motivi disciplinari o per il venire meno delle esigenze tecniche che hanno determinato l'assunzione del dipendente. Il rapporto può essere risolto, in qualunque tempo, anche dal dipendente.

Per la risoluzione del rapporto l'Amministrazione regionale ed il dipendente dovranno fare un preavviso di almeno tre mesi nelle forme di legge.

La mancanza del preavviso comporta, per l'Amministrazione, l'obbligo di corrispondere oltre l'indennità di cessazione dovuta ai sensi del successivo art. 23, un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente durante il periodo di preavviso; per il dipendente comporta la perdita dell'eventuale indennità di cessazione, se ha un'anzianità di servizio inferiore a un triennio, o la sua decurtazione in misura pari a tre mensilità, se ha un'anzianità superiore a un triennio.

 

 

     Art. 23

Al termine del rapporto al personale qualificato del Centro viene corrisposta, per ogni anno di servizio restato, o frazione di anno superiore ai sei mesi, un'indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento al momento della cessazione del rapporto.

In caso di decesso o di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente l'anzianità di servizio viene aumentata del 50%.

 

 

     Art. 24

Ad integrazione del trattamento previsto dal precedente art. 23 viene istituito, mediante polizza di assicurazione individuale, un fondo di quiescenza, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, che a norma dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 8 della L. 11 giugno 1962, n. 588, e dell'art. 15, primo comma, della L.R. 11 luglio 1962, n. 7, sarà alimentato:

1) da un contributo iniziale di L. 30.000.000, erogato dall'Amministrazione regionale sui fondi della contabilità speciale;

2) da un contributo pari al 10% della spesa lorda globale sostenuta per stipendi al personale qualificato del Centro, a carico dei fondi di cui al punto 1 del presente articolo;

3) da un contributo a carico del funzionario, pari al 6% della retribuzione annua lorda.

 

 

     Art. 25

I rapporti di impiego per il personale qualificato del Centro, instaurati con convenzioni individuali in atto alla data del 30 novembre 1967, o instaurati in data successiva, sono regolati, a partire da tale data, secondo la disciplina del presente regolamento.

Il servizio prestato dal personale qualificato anteriormente alla data di cui al precedente comma costituisce anzianità utile ai fini della corresponsione degli aumenti periodici previsti dall'art. 12. sesto comma, del presente regolamento.

 

 

     Art. 26

Il personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche o quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale che sia destinato a prestare servizio presso il Centro di programmazione, è soggetto alle disposizioni vigenti per le amministrazioni di provenienza, salvo quanto è stabilito dagli artt. 9, 10 e 17 del presente regolamento.

Al medesimo personale possono essere concessi compensi speciali, a termini dell'art. 14, terzo comma, della L.R. 11 luglio 1962, n. 7.

Tali compensi non sono cumulabili con normali premi in deroga in eccedenza al lavoro straordinario eventualmente concessi sugli stanziamenti ordinari del bilancio regionale.

 

 

     Art. 27

In deroga ai limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 12 del D.P.G.R. 20 aprile 1968, n. 16, e successive modificazioni, con decorrenza 1° luglio 1979, la retribuzione mensile lorda comprensiva degli aumenti periodici biennali, con esclusione dell'indennità di contingenza, del personale qualificato in servizio presso il Centro regionale di programmazione, in godimento alla stessa data, è incrementata del tredici per cento; nella stessa misura sono incrementate la 13ª e la 14ª mensilità.

L'incremento è rideterminato in corrispondenza con le variazioni della retribuzione.

 

 

     Art. 28

Al personale qualificato del Centro regionale di programmazione è attribuito, con decorrenza 1° luglio 1982, sulla retribuzione mensile lorda in godimento alla stessa data - comprensiva degli aumenti periodici biennali con esclusione dell'indennità di contingenza - un incremento percentuale risultante dalla media aritmetica - diminuita di 2 punti - calcolata sugli incrementi percentuali relativi alle 7 classi iniziali di stipendio del personale del ruolo unico regionale appartenente alla VI fascia funzionale come disposto dalla L.R. n. 33 del 1984.

Nella stessa misura sono incrementate la 13ª e la 14ª mensilità. L'incremento è rideterminato in corrispondenza con le variazioni della retribuzione.

L'incremento verrà attribuito per il trenta per cento a far data dal 1° luglio 1982, per il sessantacinque per cento dal 1° novembre 1983 e per il cento per cento dal 1° maggio 1984.