§ 6.1.128 - Legge regionale 11 novembre 1998, n. 30.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e disposizioni finanziarie per gli anni 1998, 1999, 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:11/11/1998
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Variazioni).
Art. 2.  (Ulteriori variazioni).
Art. 3.  (Variazioni agli anni 1999 - 2000).
Art. 4.  (Devoluzioni).
Art. 5.  (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1997).
Art. 6.  (Spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 7.  (Pagamenti mediante aperture di credito).
Art. 8.  (Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui).
Art. 9.  (Fondo per la minore produzione dei rifiuti).
Art. 10.  (Finanziamento F.I.P.).
Art. 11.  (Fondo per provvedimenti legislativi in corso d'approvazione).
Art. 12.  (Fondo per provvedimenti legislativi in corso d'approvazione recanti spese d'investimento).
Art. 13.  (Accordi di programma).
Art. 14.  (Urgenza).


§ 6.1.128 - Legge regionale 11 novembre 1998, n. 30.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 e disposizioni finanziarie per gli anni 1998, 1999, 2000.

(B.U. 13 novembre 1998, n. 45, suppl.).

 

Art. 1. (Variazioni).

     1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nell'allegato A, di cui la presente legge si compone.

 

     Art. 2. (Ulteriori variazioni).

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 sono inserite le variazioni di cui all'allegato B.

 

     Art. 3. (Variazioni agli anni 1999 - 2000).

     1. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999-2000 sono inserite le variazioni di cui all'allegato C.

 

     Art. 4. (Devoluzioni).

     1. Per l'anno 1998 sono autorizzate le devoluzioni di cui all'allegato D.

 

     Art. 5. (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1997).

     1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1998, nell'ammontare di lire 1.528.632.134.413 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui all'allegato E della presente legge.

 

     Art. 6. (Spese obbligatorie e d'ordine).

     1. L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine, allegato alla legge regionale 2 giugno 1998, n. 14 (Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000), è sostituito dall'elenco allegato al presente articolo.

 

     Art. 7. (Pagamenti mediante aperture di credito).

     1. Il prospetto dei capitoli di spesa alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito, approvato dalla l.r. 14/1998, è integrato dai seguenti capitoli:

14088 - 14176 - 15915 - 24355 - 26927 - 28632 - 28634.

 

     Art. 8. (Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui).

     1. In applicazione dell'articolo 48 della l.r. 55/1981 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la contrazione di mutui per lire 365.868.362.524 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1997.

     2. Agli eventuali oneri ricadenti sull'anno 1998 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15850 e n. 30070 i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

     3. Gli eventuali mutui saranno stipulati alle condizioni indicate dall'articolo 6 della l.r. 14/1998.

     4. Agli oneri per gli anni 1999 e successivi, valutati in lire 32 miliardi, si provvede adeguando gli stanziamenti dei capitoli n. 15850 e n. 30070 come segue:

- capitolo n. 15850 più lire 29 miliardi

- capitolo n. 30070 più lire 3 miliardi.

La relativa copertura finanziaria è assicurata da riduzione di pari importo del capitolo 27190 del bilancio pluriennale per l'anno 1999 e successivi.

     5. L'autorizzazione a contrarre mutui per l'anno 1998 di cui all'articolo 6 della l.r. 14/1998 è incrementata di lire 9.687.697.800.

     6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui indicati al comma 5, valutati in lire 4.000.000.000, si provvede come indicato al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 14/1998. Agli eventuali oneri ricadenti nell'anno 1998 si provvede come indicato al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 14/1998. L'allegato A di cui al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 14/1998 viene sostituito dall'allegato 1 al presente articolo.

     7. Ai maggiori oneri per l'ammortamento dei mutui previsti per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti alla voce 'Oneri non ripartibili' del bilancio pluriennale 1998- 2000.

 

     Art. 9. (Fondo per la minore produzione dei rifiuti).

     1. Le somme iscritte in bilancio quale fondo per la minore produzione di rifiuti, possono essere utilizzate a partire dall'anno 1999 anche per le concessioni del concorso nel pagamento degli interessi per iniziative finalizzate ai sensi ed in applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti).

     2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 viene istituito apposito capitolo.

 

     Art. 10. (Finanziamento F.I.P.).

     1. [1].

 

     Art. 11. (Fondo per provvedimenti legislativi in corso d'approvazione).

     1. L'elenco n. 4 di cui all'articolo 12 della l.r. 14/1998 è sostituito con l'elenco n. 4 di cui alla presente legge.

     2. La copertura finanziaria dei disegni di legge per i quali è prevista la riduzione sull'anno 1998 è assicurata da una pari disponibilità sul capitolo 15910 del bilancio 1999. Tale elenco per il 1999 è integrato dal d.d.l. "Interventi per la danza" per lire 800.000.000. L'accantonamento per il d.d.l. "Deleghe" è aumentato di lire 1.500 milioni. Sono aggiunti i seguenti d.d.l.:

- "Sviluppo sociale urbano" 200.000.000

- "Aiuto alla progettazione dei patti territoriali" 1.000.000.000.

 

     Art. 12. (Fondo per provvedimenti legislativi in corso d'approvazione recanti spese d'investimento).

     1. L'elenco n. 5 di cui all'articolo 12 della l.r. 14/1998 è sostituito con l'elenco n. 5 di cui alla presente legge.

     2. La copertura finanziaria dei disegni di legge per i quali è prevista la riduzione sull'anno 1998 è assicurata da una pari disponibilità sul capitolo 27170 del bilancio 1999.

 

     Art. 13. (Accordi di programma).

     1. L'elenco n. 6 di cui all'articolo 30 della l.r. 14/1998 è sostituito con l'elenco n. 6 di cui alla presente legge.

     2. La copertura finanziaria degli Accordi di programma per i quali è prevista la riduzione sull'anno 1998 è assicurata da una pari disponibilità sul capitolo 27167 del bilancio 1999.

 

     Art. 14. (Urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegato A.

Atto in allegato: Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno

finanziario 1998 - Stato di previsione dell'entrata - Stato di previsione

della spesa - Riepiloghi (art. 1)

(Omissis)

 

Allegato B.

(art. 2)

(Omissis)

 

Allegato C.

(art. 3)

(Omissis)

 

Allegato D.

(art. 4)

(Omissis)

 

Allegato E.

(art. 5)

(Omissis)

 

Allegato Elenchi

(artt. 6, 8, 11, 12, 13)

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce il comma 4, art. 11 della L.R. 2 giugno 1994, n. 43.