Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 09/03/1998 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga dell'esercizio provvisorio). |
Art. 2. (Urgenza). |
§ 6.1.122 – L.R. 9 marzo 1998, n. 9. [1]
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.
(B.U. 11 marzo 1998, n. 10).
Art. 1. (Proroga dell'esercizio provvisorio).
1. Il termine del 31 marzo, previsto dall'articolo 1, comma 1, della
2. E' prorogato al 30 aprile 1998 anche il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della
Art. 2. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della