§ 6.1.120 – L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:21/01/1998
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).
Art. 2.  (Urgenza).


§ 6.1.120 – L.R. 21 gennaio 1998, n. 2. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).

     1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1998 [2], il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità.

     2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dell'articolo 36 della l.r. 55/1981 l'esercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Vedi quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 1998, n. 9.