§ 6.1.90 – L.R. 30 aprile 1996, n. 20.
Seconda integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:30/04/1996
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Ad integrazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996», sono approvati, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte


§ 6.1.90 – L.R. 30 aprile 1996, n. 20. [1]

Seconda integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996».

(B.U. 8 maggio 1996, n. 19).

 

Art. 1.

     1. Ad integrazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996», sono approvati, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale», così come modificata dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 41, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996 dei seguenti Enti:

     a) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

     b) Parco naturale Alta Valsesia;

     c) Ente di gestione del Parco regionale la Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;

     d) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.