§ 5.7.118 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 64.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:04/09/1996
Numero:64


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Accesso al Parco).
Art. 3.  (Circolazione a cavallo ed in bicicletta).
Art. 4.  (Circolazione con mezzi motorizzati).
Art. 5.  (Pascolo degli animali).
Art. 6.  (Abbandono di piccoli rifiuti).
Art. 7.  (Accensione di fuochi e abbruciamenti).
Art. 8.  (Tutela della flora spontanea).
Art. 9.  (Raccolta di funghi epigei).
Art. 10.  (Raccolta e coltivazione dei tartufi).
Art. 11.  (Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei).
Art. 12.  (Raccolta dei prodotti del sottobosco).
Art. 13.  (Raccolta di insetti).
Art. 14.  (Immissione di animali).
Art. 15.  (Introduzione di cani).
Art. 16.  (Esercizio della pesca).
Art. 17.  (Visite di comitive).
Art. 18.  (Danneggiamenti).
Art. 19.  (Deroghe).
Art. 20.  (Vigilanza).
Art. 21.  (Procedure).


§ 5.7.118 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 64. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

(B.U. 11 settembre 1996, n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, istituito con la legge regionale 19 agosto 1991, n. 38.

 

     Art. 2. (Accesso al Parco).

     1. L'accesso al Parco è consentito tutti i giorni senza limiti di orario, attraverso gli ingressi appositamente segnalati; è comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di gestione di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, indicate con tabelle, per fini naturalistici, selvicolturali, gestionali e di sicurezza.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 3. (Circolazione a cavallo ed in bicicletta).

     1. La circolazione a cavallo avviene sui percorsi appositamente segnalati con animali condotti al passo o al piccolo trotto; sono vietate le galoppate.

     2. La circolazione con le biciclette avviene sulle strade e sui percorsi appositamente segnalati.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 4. (Circolazione con mezzi motorizzati).

     1. La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento delle aree attrezzate, è vietata.

     2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

     a) i mezzi delle pubbliche amministrazioni;

     b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali (taglio ed esbosco dei quartaruoli, operazioni inerenti l'attuazione del Piano di assestamento forestale e progetti similari), nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio;

     c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Amministrazione del Parco.

     3. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalità dell'Ente stesso.

     4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 5. (Pascolo degli animali).

     1. Il pascolo degli animali di qualsiasi tipo è vietato su tutto il territorio del Parco.

     2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per capo di bestiame, oltre al risarcimento degli eventuali danni alla vegetazione.

 

     Art. 6. (Abbandono di piccoli rifiuti).

     1. E' vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic nic e da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

     2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 7. (Accensione di fuochi e abbruciamenti).

     1. L'accensione di fuochi e gli abbruciamenti sono regolati dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".

 

     Art. 8. (Tutela della flora spontanea).

     1. La tutela della flora spontanea è disciplinata dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" modificata dalla legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.

     2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali secondo quanto previsto dallo stato della Partecipanza: taglio dei quartaruoli e lavori previsti dal Piano di assestamento forestale.

     3. In omaggio alle secolari tradizioni, nel periodo della fioritura dei mughetti, è ammessa la raccolta di un massimo di venti steli fioriti per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.

 

     Art. 9. (Raccolta di funghi epigei).

     1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla l.r. 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

     2. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore della comunità locale che è esercitato unicamente nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, mentre ai Soci Partecipanti tale diritto è valevole per tutti i giorni della settimana Tale diritto è esercitato nei modi e nei limiti di cui alla l.r. 32/1982. Ai fini della vigilanza il Sindaco rilascia un tesserino gratuito ai residenti ed ai soci della Partecipanza; del rilascio di ogni tesserino è data comunicazione all'Amministrazione del Parco.

 

     Art. 10. (Raccolta e coltivazione dei tartufi).

     1. La raccolta e la coltivazione dei tartufi sono regolate dalla legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" [2].

 

     Art. 11. (Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei).

     1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei nonché delle loro uova sono sempre vietate. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.

     2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 12. (Raccolta dei prodotti del sottobosco).

     1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è regolata dalla l.r. 32/1982.

 

     Art. 13. (Raccolta di insetti).

     1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonché dei loro nidi, sono sempre vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione di norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.

     2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 14. (Immissione di animali).

     1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico è vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 relativa agli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree protette e modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni animale introdotto.

 

     Art. 15. (Introduzione di cani).

     1. E' consentita l'introduzione di cani tenuti al guinzaglio.

     2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 16. (Esercizio della pesca).

     1. L'esercizio della pesca nelle zone umide e nei corsi d'acqua scorrenti nel Parco è vietato.

     2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 17. (Visite di comitive).

     1. Sono consentite le visite di comitive accompagnate dal personale dell'Ente di gestione o dal personale di associazioni e cooperative di servizio convenzionate con l'Ente medesimo.

     2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 18. (Danneggiamenti).

     1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi e degli immobili del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila, oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

 

     Art. 19. (Deroghe).

     1. L'Ente di gestione del Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e gestionali, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale preposto alla sorveglianza.

     3. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le disposizioni ed i programmi dell'Ente di gestione.

 

     Art. 20. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 9 della l.r. 38/1991 istitutiva del Parco e di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

 

     Art. 21. (Procedure).

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate" le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale».

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge, sono introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 18 sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Come da avviso di rettifica pubblicato in B.U. 16 ottobre 1996, n. 42.