§ 5.7.113 - Legge regionale 11 aprile 1995, n. 56.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:11/04/1995
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Accesso al Parco.
Art. 3.  Circolazione con mezzi motorizzati.
Art. 4.  Abbandono di piccoli rifiuti.
Art. 5.  Lavaggio di stoviglie ed automezzi.
Art. 6.  Accensione di fuochi.
Art. 7.  Abbruciamenti.
Art. 8.  Raccolta della flora spontanea.
Art. 9.  Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco.
Art. 10.  Raccolta di anfibi, molluschi, rettili, crostacei ed insetti.
Art. 11.  Introduzione di cani.
Art. 12.  Esercizio della pesca.
Art. 13.  Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale.
Art. 14.  Attività fotografica.
Art. 15.  Commercio ambulante.
Art. 16.  Campeggio.
Art. 17.  Raccolta di rocce e di minerali.
Art. 18.  Disturbo di animali.
Art. 19.  Rinvenimento di animali.
Art. 20.  Pascolo.
Art. 21.  Danneggiamenti.
Art. 22.  Deroghe.
Art. 23.  Vigilanza.
Art. 24.  Procedure.


§ 5.7.113 - Legge regionale 11 aprile 1995, n. 56. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 16).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè istituito con legge regionale 30 maggio 1980, n. 66.

 

     Art. 2. Accesso al Parco.

     1. L'accesso al Parco è libero.

     2. La Giunta esecutiva può limitare temporaneamente l'accesso al Parco per particolari ragioni attinenti alle finalità dell'area protetta, sentito il Sindaco del Comune territorialmente interessato. Della limitazione è data adeguata pubblicizzazione.

     3. Nelle aree di proprietà privata l'accesso dei visitatori è vincolato al rispetto dei diritti di proprietà.

     4. E' vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali ed i soggetti autorizzati dalla Giunta esecutiva.

     5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 3. Circolazione con mezzi motorizzati.

     1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono consentiti lungo i percorsi appositamente individuati dall'Ente di gestione e ad una velocità non superiore a trenta chilometri orari.

     2. Il parcheggio dei mezzi motorizzati è consentito nelle aree appositamente predisposte e, in assenza di queste, sul ciglio delle strade carrozzabili, purché ciò non comporti pregiudizio per la circolazione.

     3. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nelle aree di proprietà privata sono vincolati al rispetto dei diritti di proprietà.

     4. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, ivi compresi i mezzi cingolati e le motoslitte.

     5. E' vietata la circolazione con mezzi motorizzati nelle strade precluse al traffico. Sono esenti dal divieto:

     a) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali ovvero per l'accesso ai terreni ed agli alpeggi, quelli impiegati nei cantieri allestiti per lavori di ristrutturazione edilizia e nelle operazioni di rifornimento dei rifugi;

     b) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali e nelle operazioni antincendio e di pronto intervento;

     c) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;

     d) i mezzi autorizzati dall'Ente di gestione.

     6. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'impiego di velivoli a motore ad una distanza dal suolo tale da arrecare disturbo o pregiudizio alla fauna ed all'ambiente in genere. Sono esclusi dal divieto:

     a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza e di soccorso;

     b) i velivoli autorizzati dalla Giunta esecutiva. L'Ente di gestione autorizza l'uso di velivoli a motore per le operazioni di rifornimento dei rifugi e per lavori di notevole entità, altrimenti non attuabili, previa istanza degli interessati indicante la natura del carico, la data di effettuazione del volo, l'ora e le località di carico e scarico del materiale trasportato.

     7. Nelle zone appositamente indicate dall'Ente di gestione sono consentiti il decollo e l'atterraggio di deltaplani o altri congegni a struttura rigida. L'organizzazione di corsi di volo con deltaplani, parapendii ed altri congegni ad essi assimilabili è consentita previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

     8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000. In caso di competizioni, raduni e manifestazioni, la sanzione di cui al comma 8 è maggiorata di dieci volte per gli organizzatori che ne rispondono in solido.

 

     Art. 4. Abbandono di piccoli rifiuti.

     1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic nic o da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato all'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 5. Lavaggio di stoviglie ed automezzi.

     1. E' vietato il lavaggio di stoviglie nelle acque di fontane, sorgenti, torrenti e negli specchi d'acqua ferma.

     2. E' vietato il lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua, presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi d'acqua ferma.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.

 

     Art. 6. Accensione di fuochi.

     1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

     2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di attrezzature portatili da campeggio. L'accensione è, comunque, vietata in presenza di vento.

     3. L'accensione di fuochi è consentita, anche al di fuori delle aree di cui al comma 2, a coloro che soggiornano od operano in montagna per motivi connessi con attività economiche o professionali e per attività di pulizia e manutenzione del territorio, che sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dalla L.R. 16/1994.

     4. E' consentito ai proprietari di edifici ed agli aventi titolo di accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

     5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore non provveda allo spegnimento immediato del fuoco ed al ripristino del luogo.

 

     Art. 7. Abbruciamenti.

     1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale è consentito nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16.

     2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente ad una distanza dai boschi non inferiore a cinquanta metri ed in assenza di vento, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.

     3. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, i quali sono, comunque, tenuti al rispetto delle norme previste dalla L.R. 16/1994.

     4. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

     5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

 

     Art. 8. Raccolta della flora spontanea.

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade.

     2. Dal divieto di cui al comma 1 sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate non soggette a specifiche norme di protezione.

     3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, lettera g), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, pari a lire 20.000 più lire 5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta e da lire 5.000 a lire 50.000 nel caso delle altre specie.

 

     Art. 9. Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco.

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.

     2. Il Consiglio direttivo può stabilire diverse disposizioni per la raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 6 della legge 352/1993.

     3. La raccolta, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco sono regolati dalla L.R. 32/1982.

 

     Art. 10. Raccolta di anfibi, molluschi, rettili, crostacei ed insetti.

     1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di rettili, molluschi, anfibi e crostacei sono vietate.

     2. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti ed in generale di tutta la fauna minore, sono vietate.

     3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole a selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 per ogni esemplare, nonché il sequestro del medesimo secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 11. Introduzione di cani.

     1. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio o sotto il controllo diretto del conduttore.

     2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso ed i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo; questi ultimi devono essere controllati costantemente dal pastore.

     3. In caso di smarrimento di cani, i relativi proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione agli Uffici del Parco.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 12. Esercizio della pesca.

     1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è consentito nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia.

     2. Il Consiglio direttivo, sulla base di studi ed approfondimenti scientifici, può imporre con propria deliberazione limitazioni su tratti individuati puntualmente.

     3. Sono fatti salvi, comunque, i diritti esclusivi di pesca.

     4. I ripopolamenti sono autorizzati dall'Ente di gestione ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1 993, n. 6.

     5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 200.000.

 

     Art. 13. Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale.

     1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali.

     2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, nonché di quelli ubicati presso le abitazioni private, gli alpeggi, i rifugi, le aree adibite a campeggio e gli esercizi pubblici.

     3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 14. Attività fotografica.

     1. L'attività fotografica, sia amatoriale sia professionale, è consentita a condizione che non sia arrecato disturbo alle specie animali, al personale di vigilanza, a coloro che svolgono attività agro-silvo- pastorali e che non sia arrecato danno alle specie vegetali.

     2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 15. Commercio ambulante.

     1. Il commercio ambulante è vietato.

     2. E' esclusa dal divieto di cui al comma 1 la vendita di prodotti derivanti dall'attività di selvicoltura, dall'allevamento e da attività connesse, comprese la lavorazione e la trasformazione dei prodotti aziendali, esercitate all'interno del Parco o nei territori circostanti.

     3. Il commercio ambulante è consentito in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici ovvero autorizzate dalla Giunta esecutiva.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 16. Campeggio.

     1. Il campeggio temporaneo è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine individuate dal Piano d'area del Parco e nel rispetto delle norme stabilite dal Piano stesso.

     2. Il campeggio temporaneo è limitato alla sosta di tende; è vietata la sosta di campers e di roulottes.

     3. Al di fuori delle aree di cui al comma 1 il campeggio è consentito, dal tramonto all'alba, agli escursionisti, agli alpinisti, nonché agli operatori economici locali.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 000 a lire 250.000.

 

     Art. 17. Raccolta di rocce e di minerali.

     1. La raccolta di rocce e di minerali è vietata.

     2. E' consentita la raccolta di rocce e di minerali a scopi scientifici e didattici, previa autorizzazione motivata del Consiglio direttivo disciplinante tempi, modalità ed oneri relativi alla raccolta ed alla loro destinazione.

     3. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 18. Disturbo di animali.

     1. E' vietato arrecare disturbo agli animali.

     2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 19. Rinvenimento di animali.

     1. E' vietato raccogliere animali selvatici o i loro piccoli.

     2. E' vietato raccogliere parti di animali selvatici ivi compresi i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio del Parco.

     3. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla Direzione del Parco che provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia di tutela della fauna e di attività venatoria.

 

     Art. 20. Pascolo.

     1. L'esercizio del pascolo è consentito con le limitazioni contenute nelle «Prescrizioni di massima e di Polizia forestale per i territori sottoposti a vincolo idrogeologico della Provincia di Torino», rese esecutive con decreto ministeriale 29 dicembre 1965, e secondo le norme di Polizia veterinaria. Sono fatti salvi i diritti di uso civico.

     2. Il pascolo nei boschi è consentito secondo le prescrizioni di massima e di Polizia forestale. Sono fatti salvi i diritti di uso civico.

     3. E' vietato introdurre nel Parco bestiame proveniente da allevamenti che non abbiano conseguito le qualifiche di «ufficialmente indenni da tubercolosi» e di «indenni o ufficialmente indenni da brucellosi».

     4. Il Consiglio direttivo può disporre differenti modalità di utilizzo dei pascoli sulla base di motivazioni tecnico-scientifiche conseguenti a studi ed approfondimenti specifici. Gli indennizzi agli operatori eventualmente penalizzati sono erogati ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     5. L'esercizio del pascolo, effettuato in violazione delle modalità di utilizzo stabilite ai sensi del comma 4, comporta la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ettaro.

     6. Le violazioni delle norme di cui al comma 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di Polizia sanitaria e veterinaria.

 

     Art. 21. Danneggiamenti.

     1. E' vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

     3. Il danneggiamento delle attrezzature, delle segnaletiche e degli arredi- del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

 

     Art. 22. Deroghe.

     1. La Giunta esecutiva può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per scopi scientifici, didattici, di studio, turistici, sportivi o relativi a compiti istituzionali, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale di vigilanza del Parco.

     3. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo specifiche indicazioni o programmi della Giunta esecutiva.

 

     Art. 23. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, ed all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

 

     Art. 24. Procedure.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni di cui all'articolo 21 sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

     4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.