§ 5.7.102 - Legge regionale 12 maggio 1994, n. 13.
Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:12/05/1994
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Le violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite [...]
Art. 2.      1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


§ 5.7.102 - Legge regionale 12 maggio 1994, n. 13. [1]

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame.

(B.U. 18 maggio 1994, n. 20).

 

Art. 1.

     1. Le violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

     2. Le violazioni della norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativa al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

     3. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), relative ai divieti di esercitare l'attività venatoria e di esercitare la pesca, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca così come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

     4. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f) ed h), relative ai divieti di:

     d) accedere, limitatamente al territorio dell'area classificata come Riserva naturale speciale, se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza autorizzazione del Consiglio direttivo; da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo;

     e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

     h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, così come previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

     5. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettere g) ed i), relative ai divieti di:

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva;

     i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della Riserva;

     comportano le sanzioni di cui alle leggi in materia urbanistica, così come previsto dall'articolo 6 comma 4, della legge regionale 21 maggio 1984 n. 26.

     6. Le violazioni della norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 1), relativa al divieto di abbattere alberi se non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio direttivo, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo, così come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

     7. Le violazioni della norma di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), relativa ai divieti di:

     a) introdurre specie vegetali e animali non autoctone;

     b) uscire dai percorsi segnalati;

     c) utilizzare natanti se non per motivi di studio e su specifica autorizzazione dell'Ente di gestione;

     comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

     8. Le violazioni della norma di cui all'articolo 4, comma 12, che prevede l'obbligo per le cascine di adeguare i loro sistemi di trattamento dei liquami usando i criteri stabiliti dalle circolari n. 2/ECO del 22 gennaio 1991 «Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernente la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi comuni» e n. 9/ECO del 26 maggio 1992 «Criteri interpretativi e di indirizzo all'applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernenti l'obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature e la disciplina dei relativi scarichi», comportano le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ».

     9. Le violazioni della norma di cui all'articolo 4, comma 16, relativa al divieto di canalizzazione dei cavi irrigui con cemento o con materiali impermeabilizzanti, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire un milione.

     10. Le violazioni della norma di cui all'articolo 5, comma 1, relativa al divieto di apporre qualsiasi segnale di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività economiche interne all'Area protetta ed attività di fruizione o di informazione scientifica, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre l'obbligo della demolizione.

     11. Le violazioni delle norme richiamate ai commi 2, 5, 9 e 10 del presente articolo, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, I'obbligo di ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 2.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.