§ 5.7.34 - Legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.
Istituzione della Riserva naturale della Palude di Caselbeltrame.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:21/05/1984
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della riserva naturale).
Art. 2.  (Classificazione).
Art. 3.  (Confini).
Art. 4.  (Finalità).
Art. 5.  (Vincoli e permessi).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Gestione).
Art. 8.  (Personale).
Art. 9.  (Norme generali).
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ 5.7.34 - Legge regionale 21 maggio 1984, n. 26. [1]

Istituzione della Riserva naturale della Palude di Caselbeltrame.

(B.U. 30 maggio 1984, n. 22).

 

Art. 1. (Istituzione della riserva naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale della Palude di Caselbeltrame, integrante il Parco naturale delle Lame del Sesia, istituito con legge regionale 23 agosto 1978, n. 55.

 

     Art. 2. (Classificazione).

     Nella Riserva naturale della Palude di Caselbeltrame sono individuate:

     a) un'area classificata «Riserva naturale speciale» in ragione della presenza di particolari specie avifaunistiche;

     b) una fascia di territorio circostante ed adiacente classificata «Riserva naturale orientata».

     L'area di cui alla precedente lettera a) è preordinata all'espropriazione, ai sensi del 3° comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, o all'acquisizione od all'affitto.

     Il piano naturalistico di cui all'ultimo comma del successivo articolo confini della Riserva naturale speciale.

 

     Art. 3. (Confini).

     I confini della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, incidente sui Comuni di Caselbeltrame, Biandrate e Casalino, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo:

     a) la Riserva naturale speciale con linea punteggiata;

     b) la Riserva naturale orientata con tratto continuo.

     I confini della Riserva naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva della Palude di Casalbeltrame».

     Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 4. (Finalità).

     A completamento dei principi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, le finalità della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o dovessero in futuro insediarsi garantendo la conoscenza delle stesse attraverso forme controllate di fruizione;

     2) conservare le caratteristiche ambientali dei luoghi;

     3) salvaguardare le attività agricole nell'area individuata come Riserva naturale orientata.

     Le modalità di utilizzo e di fruizione sono stabilite dal Piano naturalistico, redatto a norma dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Vincoli e permessi).

     Sull'intero territorio della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:

     a) aprire o coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria;

     c) esercitare la pesca;

     d) accedere, limitatamente al territorio dell'area classificata come Riserva naturale speciale, se non per motivi di carattere didattico, tecnico e scientifico, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo;

     e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

     g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva specificate dal precedente articolo 4;

     h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

     i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della Riserva;

     l) abbattere alberi se non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

 

     Art. 6. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Per le violazioni ai divieti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f) e h) del precedente articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

     Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g) e i) del precedente articolo 5 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera l) dell'articolo 5 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni ai divieti di cui al precedente articolo 5, lettere a), f), g), i) e l), comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto dal Presidente della Giunta Regionale.

     Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 7. (Gestione).

     La gestione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame è affidata al Consiglio Direttivo del Parco naturale delle Lame del Sesia la cui composizione è così modificata:

     a) quattro rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Albano Vercellese;

     b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni di Casalbeltrame, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata;

     c) un rappresentante del Comune di Villarboit;

     d) tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere dei Comitati Comprensoriali di Vercelli e di Novara.

     Il Consiglio Direttivo provvede, entro 90 giorni dall'insediamento nella sua nuova composizione, a modificare lo Statuto del Parco delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia a Villarboit apportando le necessarie variazioni derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

     Il nuovo Statuto dovrà prevedere la formazione di una Giunta esecutiva, da eleggersi da parte del Consiglio Direttivo in modo che sia garantita la presenza dei Comuni di Albano Vercellese, Casalbeltrame, Greggio Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata, e dovrà prevedere il Presidente ed il Vice-Presidente.

     Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Il Consiglio Direttivo provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale con lo stanziamento regionale di cui al capitolo 7980 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     Conseguentemente da denominazione del capitolo 7980 del bilancio di previsione per l'anno 1984 è così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e della Riserva naturale speciale dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame».

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. (Personale).

     Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente articolo 7, il Consiglio Direttivo del Parco si avvale del personale proprio, previsto dalla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, così come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, integrato da n. 2 guardiaparco da inserirsi nel V livello funzionale e retributivo degli Enti locali.

 

     Art. 9. (Norme generali).

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le normative di cui alla legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, relative a:

     a) durata della destinazione;

     b) personale;

     c) controllo;

     d) vigilanza;

     e) finanziamenti ed entrate.

     Il territorio della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame è oggetto, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, di apposito piano naturalistico.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     I membri del Consiglio Direttivo di nomina del Comune di Casalbeltrame, il membro aggiuntivo del Comune di Albano Vercellese e il membro di nomina del Comune di Villarboit, sostitutivo dei 3 rappresentanti previsti dall'articolo 5 della legge 20 agosto 1978, n. 55, di cui al 2° comma del precedente articolo 7, sono nominati dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.