§ 5.7.94 - Legge regionale 7 giugno 1993, n. 24.
Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:07/06/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo.
Art. 2.  Integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
Art. 3.  Formazione ed insediamento del Consiglio Direttivo.
Art. 4.  Presidente.
Art. 5.  Comunità del Parco.
Art. 6.  Norme transitorie.
Art. 7.  Norme finanziarie.
Art. 8.  Norme finali.
Art. 9.  Abrogazione di norme.


§ 5.7.94 - Legge regionale 7 giugno 1993, n. 24. [1]

Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle valli di Lanzo.

(B.U. 16 giugno 1993, n. 24).

 

Art. 1. Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo.

     1. L'Azienda regionale dei Parchi suburbani è sostituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo.

     2. L'Ente di cui al comma 1. è Ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, ed esercita le funzioni di direzione e di amministrazione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo con l'osservanza di quanto disposto al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     3. L'Ente di cui al comma 1. provvede, altresì, a gestire direttamente i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione inclusi nel Parco regionale La Mandria che gli sono a tal fine assegnati con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 2. Integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     1. La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così integrata:

     a) All'articolo 7, dopo il comma 11., è aggiunto il seguente comma 11 bis:

     (Omissis).

     b) All'articolo 9, dopo il comma 23., è aggiunto il seguente comma 23 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Formazione ed insediamento del Consiglio Direttivo.

     1. Qualora il Consiglio Regionale non provveda alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve delle Valli di Lanzo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi sono nominati direttamente dalla Giunta Regionale.

     2. Qualora la Comunità del Parco e la Provincia di Torino non provvedano alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi sono nominati direttamente dalla Giunta Regionale.

     3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

 

     Art. 4. Presidente.

     1. Il Presidente dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve delle Valli di Lanzo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri di nomina del Consiglio Regionale.

 

     Art. 5. Comunità del Parco.

     1. E' costituita la Comunità del Parco dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo, prevista dall'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, che è così composta:

     - dal Presidente della Provincia di Torino;

     - dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane nei cui territori sono ricomprese le aree classificate come Parchi naturali.

     2. L'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo individua nel proprio statuto i compiti e le funzioni della Comunità del Parco.

     3. La Comunità del Parco provvede nella prima riunione, convocata dal Presidente della Provincia di Torino, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo.

 

     Art. 6. Norme transitorie.

     1. Fino alla data di insediamento del Consiglio Direttivo dell'Ente di cui all'articolo 1, e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani.

     2. Oltre il termine di cui al comma 1. le funzioni gestionali dell'Ente sono affidate ad un Commissario.

     3. Fino all'assegnazione ad altro Ente di gestione, le funzioni di direzione e di amministrazione dell'Area attrezzata Le Vallere e dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli sono affidate all'Ente di cui all'articolo 1.

 

     Art. 7. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri per la gestione dei Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo sono finanziati con la somma iscritta al capitolo 15350 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 la cui denominazione è così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo».

     2. Il capitolo 15310 «Contributo nelle spese di funzionamento dell'Azienda regionale dei Parchi» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è soppresso ed i relativi fondi sono iscritti al capitolo 15180 «Oneri per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali» del bilancio di previsione per il medesimo esercizio finanziario.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

 

     Art. 8. Norme finali.

     1. Nelle leggi regionali in cui ricorre la dizione «Azienda regionale dei Parchi suburbani» la stessa deve intendersi sostituita con la dizione «Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo».

 

     Art. 9. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi:

     a) la legge regionale 20 aprile 1977, n. 26;

     b) la legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, salvo gli articoli 1, comma 2.; 15, comma 2.; e 18.

     2. Nella legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, sono soppressi il comma 3. dell'articolo 3; il comma 3. dell'articolo 7; ed il comma 3. dell'articolo 11.

     3. Nella legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61, al comma 6. dell'articolo 3 sono soppresse le parole «all'Azienda regionale dei Parchi suburbani e».

     4. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, al comma 15. dell'articolo 7 dopo la parola «Enti» sono soppresse le parole «ed all'Azienda»; sono, altresì, soppressi:

     a) i commi 13. e 14. dell'articolo 7: conseguentemente il comma 15. diviene comma 13.;

     b) il comma 2. dell'articolo 8;

     c) il comma 3. dell'articolo 15: conseguentemente il comma 4. diviene comma 3.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.