§ 5.7.57 - Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61.
Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:16/12/1987
Numero:61


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Prima formazione dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Amministrazione).
Art. 3.  (Rinnovo dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Amministrazione).


§ 5.7.57 - Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61. [1]

Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.

(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51).

 

Art. 1. (Finalità).

     1 - La presente legge stabilisce le norme finalizzate ad assicurare il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, sia nella fase di prima formazione dei Consigli, sia in caso di rinnovo.

 

     Art. 2. (Prima formazione dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Amministrazione).

     1 - Se gli Enti o i soggetti preposti alle nomine dei membri dei Consigli Direttivi o di Amministrazione degli Enti di diritto pubblico istituiti per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali non provvedono alle nomine medesime entro i termini stabiliti dalle leggi istitutive, la Giunta Regionale provvede direttamente, nominando in sostituzione un numero pari di funzionari regionali.

     2 - I funzionari di cui al comma 1, durano in carica, con gli stessi poteri dei membri dei quali svolgono le funzioni, fino all'avvenuta nomina dei membri effettivi da parte degli Enti competenti.

     3 - Nel caso di gestione affidata a Consorzi tra Enti territoriali, fatte salve le norme speciali contenute nelle leggi istitutive, fino alla data di effettiva costituzione del Consorzio ovvero se non si provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo, le funzioni di gestione sono direttamente esercitate dalla Giunta Regionale.

     4 - Le norme del presente articolo non si applicano per le nomine di competenza del Consiglio Regionale.

 

     Art. 3. (Rinnovo dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Amministrazione).

     1 - I membri dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Amministrazione dei Parchi e delle Riserve naturali durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

     2 - In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

     3 - Fino a quando non sia riunito il nuovo Consiglio Direttivo o il nuovo Consiglio di Amministrazione sono integralmente prorogati i poteri del precedente.

     4 - Se gli Enti o i soggetti preposti alle nomine dei membri non provvedono alla loro sostituzione entro sei mesi dalla scadenza del mandato, la Giunta Regionale provvede, direttamente, nominando in sostituzione un numero pari di funzionari regionali.

     5 - I funzionari di cui al comma 4 durano in carica, con gli stessi poteri dei membri dei quali svolgono le funzioni, fino all'avvenuta nomina dei membri effettivi da parte degli Enti competenti.

     6 - Le norme del presente articolo non si applicano per le nomine di competenza del Consiglio Regionale [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1993, n. 24.