§ 5.7.53 – L.R. 7 settembre 1987, n. 48.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, modificata con legge regionale 5 agosto 1986, n. 33, recante [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:07/09/1987
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Ampliamento del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio).
Art. 2.  (Norme transitorie).


§ 5.7.53 – L.R. 7 settembre 1987, n. 48. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, modificata con legge regionale 5 agosto 1986, n. 33, recante «Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio».

(B.U. 16 settembre 1987, n. 37).

 

Art. 1. (Ampliamento del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio).

     1. Il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, istituito con la legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, modificata con legge regionale 5 agosto 1986, n. 33 è ampliato all'area denominata «La Mirauda»: i nuovi confini del Parco, modificati a seguito dell'ampliamento di cui al presente articolo, sono riportati nell'allegata planimetria in scala 1:25000.

     2. La planimetria di cui al comma precedente sostituisce la planimetria di cui all'articolo 1 del la Legge Regionale 5 agosto 1986, n. 33.

 

     Art. 2. (Norme transitorie).

     1. Il Consiglio direttivo del Parco naturale del l'Alta Valle Pesio adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modificazioni allo Statuto, che sono approvate secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84.

     2. Il Piano dell'area del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, previsto all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 893-3989 del 25 marzo 1985, è esteso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai territori oggetto dell'ampliamento del Parco. Per l'approvazione dell'integrazione del Piano dell'area di cui al presente comma si applicano le procedure di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 avendo cura di consultare gli Enti territorialmente interessati.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.