§ 5.7.46 - Legge regionale 30 marzo 1987, n. 16.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:30/03/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Circolazione con mezzi motorizzati).
Art. 3.  (Abbandono piccoli rifiuti).
Art. 4.  (Lavaggio di stoviglie e di automezzi).
Art. 5.  (Accensione dei fuochi).
Art. 6.  (Abbruciamenti).
Art. 7.  (Raccolta della flora spontanea).
Art. 8.  (Raccolta di funghi).
Art. 9.  (Raccolta dei prodotti del sottobosco).
Art. 10.  (Raccolta di anfibi e molluschi).
Art. 11.  (Raccolta di insetti).
Art. 12.  (Introduzione di cani).
Art. 13.  (Disturbo della quiete e degli habitat naturali).
Art. 14.  (Attività fotografici).
Art. 15.  (Divieti temporanei di accesso).
Art. 16.  (Deroghe).
Art. 17.  (Vigilanza).
Art. 18.  (Procedure).


§ 5.7.46 - Legge regionale 30 marzo 1987, n. 16. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera.

(B.U. 8 aprile 1987, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale dell'Argentera, istituito con la legge regionale 30 maggio 1980, n. 65.

 

     Art. 2. (Circolazione con mezzi motorizzati).

     Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, ivi compresi quelli dotati di cingoli, e percorrere strade precluse al traffico, fatti salvi i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e silvocolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio ed i mezzi delle pubbliche Amministrazioni.

     Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 3. (Abbandono piccoli rifiuti).

     E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.

     Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 5000 a lire 50.000.

     La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 4. (Lavaggio di stoviglie e di automezzi).

     E' vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.

     E' altresì vietato provvedere al lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua, presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi di acqua ferma.

     Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 5000 a lire 50.000.

 

     Art. 5. (Accensione dei fuochi).

     L'accensione dei fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

     Nelle aree attrezzate appositamente individuate e segnalate dall'Ente Parco è ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue.

     Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

 

     Art. 6. (Abbruciamenti).

     L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

     Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

     Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

 

     Art. 7. (Raccolta della flora spontanea).

     La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti delle flora erbacea ed arbustiva sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

     Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e silvocolturali.

     Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dall'articolo 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a lire 20.000 più lire 5.000 per ogni esemplare raccolto, qualora trattasi di specie a protezione assoluta, e da lire 5.000 a lire 50.000, nel caso delle altre specie.

     Ai soli fini della vigilanza il Presidente della Comunità Montana dà comunicazione alla Direzione del Parco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, per la raccolta delle piante officinali spontanee.

 

     Art. 8. (Raccolta di funghi).

     La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei anche non commestibili, sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

     Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di lire 10.000 più lire 3000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita, così come previsto dall'articolo 38, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.

     Ai soli fini della vigilanza, il Presidente della Comunità Montana dà comunicazione alla Direzione del Parco dei tesserini per la raccolta dei funghi rilasciati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

 

     Art. 9. (Raccolta dei prodotti del sottobosco).

     La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sotto bosco sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

     Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di lire 10.000 più lire 3000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita, così come previsto dall'articolo 38, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.

     Per i residenti, per i quali la raccolta costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, sono rilasciate autorizzazioni in deroga a norma dell'articolo 32 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32: il Presidente della Comunità Montana, ai soli fini della vigilanza, dà comunicazione alla Direzione del Parco delle autorizzazioni in deroga rilasciate.

 

     Art. 10. (Raccolta di anfibi e molluschi).

     La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate.

     Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 per ogni esemplare.

 

     Art. 11. (Raccolta di insetti).

     La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.

     Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e silvocolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

     Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 12. (Introduzione di cani).

     L'introduzione di cani di qualsiasi razza, anche al guinzaglio, è vietata: sono esclusi dalla norma, di cui al presente comma, i centri abitati, le strade comunicali e provinciali e le aree individuate e segnalate appositamente dall'Ente Parco.

     Lungo le strade comunali e provinciali e nelle aree individuate e segnalate appositamente dall'Ente Parco, i cani devono comunque essere tenuti al guinzaglio.

     Sono esclusi dal divieto di cui al primo comma i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo ovvero i cani utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nonché i cani da valanga e da fiuto utilizzanti per operazioni di soccorso.

     I cani utilizzati per il controllo delle mandrie e delle greggi e per le attività agro-silvo-pastorali debbono essere sempre sotto il controllo diretto dell'operatore agricolo-forestale o del pastore.

     Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 13. (Disturbo della quiete e degli habitat naturali).

     L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, è vietato.

     Nelle aree attrezzate l'uso dei citati apparecchi deve sempre avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.

     E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 14. (Attività fotografici).

     Nei periodi riproduttivi della fauna del Parco è vietata l'attività fotografica, sia professionale, sia amatoriale, quando tale attività arrechi disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti delle attività riproduttive e di nidificazione: l'Ente Parco è tenuto a dare pubblicità, attraverso apposite tabelle, ai periodi in cui è vietata l'attività fotografica, suddividendo gli stessi per ogni specie animale interessata.

     Nel caso di deroga alla norma di cui al comma precedente, a norma del successivo articolo 17, l'attività fotografica deve svolgersi nei modi e nei luoghi appositamente predisposti indicati dall'Ente Parco.

     Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 15. (Divieti temporanei di accesso).

     L'Ente Parco può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini silvocolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.

     L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 16. (Deroghe).

     L'Ente Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

     Il personale dell'Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

 

     Art. 17. (Vigilanza).

     La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

 

     Art. 18. (Procedure).

     Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

     Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.