§ 5.6.64 - L.R. 3 agosto 2004, n. 19.
Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:03/08/2004
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Campo di applicazione).
Art. 3.  (Definizioni).
Art. 4.  (Audizione tecnica).
Art. 5.  (Competenze della Regione).
Art. 6.  (Competenze delle province).
Art. 7.  (Competenze dei comuni).
Art. 8.  (Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione).
Art. 9.  (Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche).
Art. 10.  (Vigilanza e controlli).
Art. 11.  (Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico).
Art. 12.  (Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione).
Art. 13.  (Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici).
Art. 14.  (Oneri autorizzativi e di controllo).
Art. 15.  (Prescrizioni e incentivi).
Art. 16.  (Sanzioni).
Art. 17.  (Norma finanziaria).
Art. 18.  (Norme transitorie).
Art. 19.  (Modifica all’articolo 47 della l.r. 44/2000).
Art. 20.  (Abrogazioni).
Art. 21.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 5.6.64 - L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(B.U. 5 agosto 2004, n. 31).

 

Capo I

OGGETTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la localizzazione, l’installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), da ultimo modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14, al fine di:

     a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all’articolo 32 della Costituzione;

     b) assicurare l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;

     c) prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell’ambiente e del paesaggio, anche tramite l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;

     d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l’esercizio degli impianti;

     e) concorrere all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;

     f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.

 

     Art. 2. (Campo di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.

     3. Le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre:

     a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

     b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all’ARPA.

     4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell’attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 3. (Definizioni).

     1. Ai fini dell’applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

     a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l’adozione di localizzazioni alternative;

     b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

     c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l’attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

     d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

     e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

     f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

     g) elettrodotto: l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

     h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

     i) obiettivi di qualità:

     1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l’atto di cui all’articolo 5, comma 2;

     2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;

     j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

     k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l’installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;

     l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);

     m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d) e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;

     n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l’alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l’altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

 

Capo II

AUDIZIONE TECNICA

 

     Art. 4. (Audizione tecnica).

     1. E’ attivata l’audizione tecnica regionale con il fine di acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla presente legge, nonché di provvedere al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti. L’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’audizione sono definite con determinazione del responsabile della struttura regionale competente.

     2. Partecipano all’audizione tecnica, secondo la specificità dei temi:

     a) l’ARPA;

     b) il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione;

     c) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti e le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, ivi compresa l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

     d) i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati e dalle associazioni ambientaliste individuate in base all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni.

     3. Le attività di audizione e consultazione tecnica funzionali all’esercizio delle competenze regionali di cui all’articolo 5 e quelle di raccordo con gli enti locali territoriali sono garantite dalla Giunta regionale tramite la struttura regionale competente.

 

Capo III

COMPETENZE

 

     Art. 5. (Competenze della Regione).

     1. Le competenze della Regione sono:

     a) fissare, sentite le province, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l’individuazione di aree sensibili di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e le misure di cautela da adottarsi in esse;

     b) stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo criteri di compatibilità ambientale;

     c) esprimere il parere, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico, sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione, di cui all’articolo 2, comma 1, del d.m. industria, commercio e artigianato 22 dicembre 2000, verificando il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) della convenzione approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato 17 luglio 2000 (Concessione alla società “Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.” delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale);

     d) disciplinare le modalità di intervento per il risanamento ambientale di cui agli articoli 8 e 9, su proposta dell’ARPA;

     e) garantire, d’intesa con l’ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto che è messo a disposizione delle province; tale realizzazione avviene in termini coerenti e funzionali al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in raccordo con il catasto nazionale; a tale fine le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e agli elettrodotti, trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all’ARPA; copia delle autorizzazioni relative ai soli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, è altresì trasmessa al CORECOM;

     f) definire la misura degli oneri di cui all’articolo 14 e le modalità di corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative;

     g) definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti;

     h) fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall’ARPA;

     i) esprimere, con il supporto dell’ARPA, sentite le province e su proposta del CORECOM ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), il parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive).

     2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma 1, con atto di indirizzo e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi in vigenza dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l. 36/2001, nelle materie da essi disciplinate, informandone la Commissione consiliare competente. In fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di carattere tecnico, procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla decretazione attuativa nazionale.

     3. In attesa della definizione delle procedure autorizzative di cui al comma 1, lettera g), restano invariate le procedure autorizzative per la costruzione e la gestione degli elettrodotti per la distribuzione di energia elettrica fino a centocinquanta chilovolt di cui all’articolo 66 della l.r. 44/2000 e disciplinate dalla legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt).

     4. Il Presidente della Giunta regionale emana provvedimenti di diffida, di disattivazione degli elettrodotti o di revoca dell’autorizzazione di cui al comma 3.

 

     Art. 6. (Competenze delle province).

     1. Le province, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e alla l. 36/2001, provvedono a:

     a) adottare i piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 36/2001, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione;

     b) verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento;

     c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10, comma 5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, anche supportando i comuni nella loro attività di progettazione specifica;

     d) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione delle linee guida regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

     e) esercitare il potere sostitutivo, secondo i principi di cui all’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), decorso un congruo termine e previa diffida, nei confronti dei comuni in caso di inerzia nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) e nell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f).

 

     Art. 7. (Competenze dei comuni).

     1. I comuni, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998, alla l. 36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003, provvedono a:

     a) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 9, specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, sentite le province e nel rispetto dei criteri regionali e dei parametri tecnici fissati dalle norme statali vigenti;

     b) individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri generali regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

     c) adottare il regolamento comunale di cui all’articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’atto di cui all’articolo 5, comma 2, trasmettendone copia alla provincia competente ed ai comuni limitrofi;

     d) rilasciare l’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 259/2003 e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura fissata nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2, anche sulla base del parere tecnico preventivo dell’ARPA di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h) e dei programmi localizzativi di cui all’articolo 8, comma 1; per gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, le citate autorizzazioni, rilasciate con provvedimento unico, sono condizione per l’esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale;

     e) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza di cui all’articolo 10, commi 1 e 2;

     f) emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di disattivazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dell’autorizzazione di cui alla lettera d), ai sensi dell’articolo 16.

     2. Per l’adozione del regolamento di cui al comma 1, lettera c), i comuni assicurano l’informazione, possono promuovere audizioni pubbliche e pubblicizzano l’esito dell’autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), tramite l’albo pretorio.

 

Capo IV

ATTIVITA’ E MEZZI DI TUTELA

 

     Art. 8. (Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione).

     1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di cui all’articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente.

     2. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante l’esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti.

     3. Qualora siano superati i limiti di esposizione definiti dalla normativa vigente il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo rilevato entro il limite di esposizione consentito, secondo le indicazioni dell’ARPA, fatte salve le sanzioni previste all’articolo 16. Gli oneri per la riduzione a conformità sono a carico dei gestori.

     4. In caso di inadempienza dei gestori il comune richiede alle Amministrazioni centrali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia.

     5. Qualora non siano rispettati i valori di attenzione, il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle comunicazioni.

     6. Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di risanamento. La provincia adotta il piano di risanamento, avvalendosi del parere dell’ARPA, sentiti i comuni interessati ed acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali competenti.

     7. In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di risanamento è formulato dalla provincia su proposta dell’ARPA e dei comuni, sentiti gli enti interessati ed acquisito il preventivo parere degli organi tecnici ed ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni. Le azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.

     8. In caso di mancato risanamento, secondo le previsioni e prescrizioni del piano, dei sistemi radioelettrici, per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissioni di dati, a causa dell’inerzia o inottemperanza dei gestori, la provincia richiede al Ministero competente la disattivazione dei relativi impianti, e ne dà comunicazione ai comuni interessati.

 

     Art. 9. (Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche).

     1. Gli enti gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, in armonia con quanto disposto all’articolo 55 del d.lgs. 112/1998, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo della rete provvedendo a mettere a disposizione gli aggiornamenti annuali determinati anche da provvedimenti normativi ed autoritativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un’analisi di compatibilità ambientale per l’espressione del parere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).

     2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di competenza statale, è oggetto di consultazione con il GRTN, e di concertazione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c) della l. 36/2001.

     3. Le proposte di piano di risanamento, di cui all’articolo 9, comma 3 della l. 36/2001, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, presentate dai gestori, sono approvate dalla Regione, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, sentiti i comuni interessati, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a carico dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale.

     4. Ai fini dell’approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di cui all’articolo 9, comma 3, della l. 36/2001, la Regione esprime apposito parere, verificando la rispondenza delle priorità di intervento alle situazioni critiche riferite alle aree sensibili così come definite all’articolo 3, comma 1, lettera a).

     5. Secondo le previsioni dell’articolo 9, commi 2 e 3, della l. 36/2001, nei casi di inerzia oppure inadempienza da parte dei gestori, interviene in via sostitutiva la Regione, che si avvale dell’ARPA sulla base di un programma di priorità che evidenzi le situazioni critiche di cui al comma 4.

     6. Il mancato risanamento, secondo le prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, a causa dell’inerzia o inadempienza dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale, comporta la disattivazione dei suddetti impianti con provvedimento della Giunta regionale, su segnalazione dell’ARPA, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità.

 

     Art. 10. (Vigilanza e controlli).

     1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell’ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell’ARPA fissati all’articolo 38 della l.r. 44/2000.

     2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

     a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autoritativi;

     b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

     c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all’articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.

     3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all’Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

     4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

     5. La provincia, anche avvalendosi dell’ARPA, ha la facoltà di disporre verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonché all’attuazione dei piani di risanamento.

 

     Art. 11. (Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico).

     1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), l’ARPA redige un rapporto annuale, da presentare alla Regione e alla provincia, contenente lo stato dell’ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale e provinciale.

     2. E’ istituito l’Osservatorio regionale sulle sorgenti di campo elettromagnetico, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.

     3. L’Osservatorio regionale ha il compito di raccogliere e sistematizzare le informazioni ed i rapporti curati dal sistema delle agenzie per la protezione ambientale a livello nazionale e regionale anche provvedendo alla loro diffusione attraverso i mezzi di cui all’articolo 17, comma 4.

 

     Art. 12. (Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione).

     1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

 

     Art. 13. (Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici).

     1. I gestori degli impianti radioelettrici certificano all’amministrazione comunale la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione.

     2. L’atto di regolamentazione di cui all’articolo 5, comma 2, definisce modalità e contenuti della certificazione e dei controlli, che avvengono anche attraverso l’installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto dei valori alla luce della normativa vigente.

 

     Art. 14. (Oneri autorizzativi e di controllo). [1]

     1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell’ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2.

     2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall’attività di controllo esercitata dall’ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’eventuale variazione, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1.

     4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Prescrizioni e incentivi).

     1. I comuni, sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la radiodiffusione, possono prevedere, nel regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed edifici espressamente individuati.

     2. Le proposte relative alla realizzazione di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione ed elettrodotti che non presentano, per dimensioni, caratteristiche ed emissioni, un impatto con gli assetti ambientali, paesaggistici ed antropici del territorio e che propongono soluzioni tecniche, tecnologiche, morfologiche e gestionali di tipo innovativo, beneficiano di modalità autorizzative e di condizioni di installazione agevolate disciplinate nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2.

     3. Gli strumenti di gestione delle aree protette di cui alla legge 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) da ultimo modificata dalla legge regionale 14 novembre 2001, n. 25, prevedono specifica regolamentazione dell’installazione degli impianti di cui al comma 1 e degli elettrodotti, sulla base dei criteri generale di cui all’articolo 5, comma 1.

 

     Art. 16. (Sanzioni).

     1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 della l. 36/2001. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l’irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall’ARPA.

     2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 3 o all’articolo 7, comma 1, lettera d), oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall’articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell’autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell’impianto con le modalità previste dall’articolo 8 e dall’articolo 9, comma 6. Le suddette sanzioni sono irrogate dall’amministrazione competente a rilasciare l’atto autorizzatorio e da essa introitate.

     3. La mancata presentazione della certificazione di cui all’articolo 13, comma 1, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.

     4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all’articolo 12, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell’ARPA, salvo che il fatto costituisca reato [2].

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     1. All’attuazione della presente legge sono destinate, per il corrispondente importo annuo, le risorse derivanti dalle assegnazioni a favore delle regioni, di cui all’articolo 9, comma 5, e all’articolo 17 della l. 36/2001 e agli articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nonché le risorse derivanti dai provvedimenti nazionali che disciplinano l’utilizzo dei proventi del sistema di telefonia mobile universale (UMTS).

     2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono iscritte nell’Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2004.

     3. Per l’attuazione della presente legge è previsto, per l’anno 2005, nella UPB 22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo I Spese correnti) un incremento della spesa, pari ad euro 250.000,00, e nella UPB 22992 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo II Spese di investimento) un incremento della spesa pari ad euro 400.000,00, cui si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I Spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

     4. Al fine di garantire la diffusione dell’informazione sulle attività oggetto della presente legge e del rapporto di cui all’articolo 11, per l’anno 2005, ci si avvale delle risorse di cui all’UPB 22011 (Tutela ambientale gestione rifiuti Prevenzione risanamento ambientale Titolo I Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

 

     Art. 18. (Norme transitorie).

     1. I gestori oppure i proprietari degli impianti in esercizio provvedono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

     2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l’obbligo ivi previsto, possono proseguire l’esercizio attuale degli impianti; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 16.

     3. Fatte salve le competenze attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7, rimane in vigore il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 1/R (Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6), per quanto applicabile, fino all’emanazione di tutte le direttive dell’atto di indirizzo e regolamentazione di cui all’articolo 5, comma 2.

     4. In fase di prima attuazione, nelle more dell’adozione delle misure organizzative di riordino delle strutture regionali e di adeguamento della struttura competente per l’ambiente in materia di rischio tecnologico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la Giunta regionale garantisce l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, tramite il settore regionale competente in materia di rischi industriali.

     5. Nell’esercizio delle attività previste dalla presente legge, la struttura regionale competente si avvale delle audizioni tecniche di cui all’articolo 4 e dell’ARPA che garantisce i necessari supporti tecnici.

 

     Art. 19. (Modifica all’articolo 47 della l.r. 44/2000).

     1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 44/2000, è aggiunta in fine la seguente:

     “e bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell’ARPA”.

 

     Art. 20. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi:

     a) la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni);

     b) la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43 (modificativa della l.r. 6/1989).

 

     Art. 21. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2015, n. 47, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Numero del comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 7 ottobre 2004, n. 40.