§ 5.6.24 - Legge regionale 3 aprile 1995, n. 47.
Norme per la tutela dei biotopi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:03/04/1995
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione dei biotopi.
Art. 3.  Individuazione e istituzione.
Art. 4.  Classificazione.
Art. 5.  Gestione.
Art. 6.  Norme di tutela.
Art. 7.  Norme di utilizzo e di gestione.
Art. 8.  Espropriazione.
Art. 9.  Banca dati dei biotopi.
Art. 10.  Sorveglianza.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Finanziamento.


§ 5.6.24 - Legge regionale 3 aprile 1995, n. 47. [1]

Norme per la tutela dei biotopi.

(B.U. 12 aprile 1995, n. 15).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Piemonte individua, studia e tutela i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio secondo le disposizioni della presente legge.

     2. L'individuazione, lo studio e la tutela dei biotopi di cui al comma 1 avvengono anche nell'ambito ed in attuazione della decisione 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali e regionali al fine di:

     a) tutelare la diversità biogenetica delle specie e degli ambienti naturali in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro;

     b) mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli ambienti naturali e le specie di fauna e di flora selvatiche di particolare interesse;

     c) acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive;

     d) organizzare in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente per valutare globalmente le interazioni dei fenomeni ambientali e seguirne l'evoluzione;

     e) pianificare gli interventi di tutela e di gestione alla luce delle conoscenze acquisite integrandole nei programmi e nei piani settoriali;

     f) verificare con regolarità e metodo scientifico l'efficacia delle azioni intraprese;

     g) promuovere attività didattiche.

     3. Sono classificati come biotopi anche i geotopi di interesse morfologico, geologico e mineralogico.

 

     Art. 2. Definizione dei biotopi.

     1. Ai fini della presente legge sono definiti biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente.

 

     Art. 3. Individuazione e istituzione.

     1. I biotopi di cui all'articolo 2 sono inclusi nel Piano regionale delle aree protette, previsto dall'articolo 2 della legge 22 marzo 1990, n. 12, ed entrano a far parte del Sistema delle aree protette della Regione Piemonte.

     2. Il Piano regionale delle aree protette è integrato con l'Elenco dei biotopi; per ogni biotopo, individuato nell'Elenco, è predisposta una cartografia in scala adeguata all'individuazione dei confini ed è redatta una scheda in cui sono indicate le caratteristiche naturalistico- ambientali, i caratteri di vulnerabilità, i rischi di alterazione, le motivazioni e gli obiettivi della tutela. L'inserimento nell'Elenco costituisce istituzione del biotopo.

 

     Art. 4. Classificazione.

     1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Gestione.

     1. La gestione dei biotopi è affidata con deliberazione del Consiglio Regionale agli Enti di gestione delle aree protette regionali, ovvero ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province territorialmente interessati, alle Associazioni ambientaliste ed ai proprietari od aventi titolo.

     2. La Regione assegna, sulla base di progetti redatti dal soggetto a cui è affidata la gestione ed approvati con deliberazione della Giunta Regionale, contributi finalizzati alla tutela ed alla gestione dei biotopi.

 

     Art. 6. Norme di tutela.

     1. I biotopi inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a vincolo ambientale paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

     2. Nei biotopi sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela, le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali indicati nella scheda di cui all'articolo 3, comma 2, nonché gli interventi previsti dai progetti di cui all'articolo 5, comma 2.

 

     Art. 7. Norme di utilizzo e di gestione.

     1. Eventuali norme che disciplinano l'utilizzo e la fruizione dei biotopi sono approvate con legge regionale predisposta ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 12/1990, tenendo conto delle proposte formulate dal soggetto gestore.

     2. Le norme di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di tutela definiti dalla scheda di cui all'articolo 3.

 

     Art. 8. Espropriazione.

     1. Le aree gravate dai vincoli di tutela dei biotopi possono essere espropriate nei seguenti casi:

     a) qualora l'espropriazione risulti necessaria al fine di ripristinare le condizioni originali di biotopi che abbiano subito modificazioni;

     b) qualora l'espropriazione risponda ad un interesse particolarmente importante in relazione alla conservazione, alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente naturale, ovvero all'uso ed alla fruizione pubblica.

 

     Art. 9. Banca dati dei biotopi.

     1. Per l'organizzazione delle informazioni relative ai biotopi, nonché per la loro gestione, in attuazione del progetto Corine Biotopes approvato con Decisione del Consiglio della Comunità Europea, n. 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e n. 90/150/CEE del 22 marzo 1990, è costituita la Banca dati dei biotopi.

     2. La Banca dati dei biotopi è formata ad integrazione delle Banche dati naturalistiche e della Banca dati delle Aree protette, predisposte nell'ambito del Sistema Informativo Naturalistico Regionale.

     3. Ad integrazione e supporto della Banca dati dei biotopi è redatta la Carta degli ambienti naturali di interesse regionale, che costituisce un elemento della Carta della Natura di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 10. Sorveglianza.

     1. La sorveglianza sui biotopi è affidata agli agenti di vigilanza delle Province e dei Comuni territorialmente interessati nonché, quando i biotopi sono gestiti da un Ente di gestione delle Aree protette, agli agenti di vigilanza dell'Ente medesimo.

     2. La sorveglianza sui biotopi gestiti dagli Enti di cui al comma 1 è affidata, altresì, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa convenzione stipulata con gli Enti medesimi.

 

     Art. 11. Sanzioni.

     1. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 comportano, oltre alle sanzioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il ripristino dello stato dei luoghi.

 

     Art. 12. Finanziamento.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1995 in L. 600.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato «Contributi per la tutela dei biotopi» con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 500.000.000.

     2. Agli oneri relativi agli anni 1996 e successivi si provvede con le leggi regionali di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.