§ 5.5.31 - Legge regionale 10 agosto 1998, n. 22.
Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:10/08/1998
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità).
Art. 2.  (Soggetti destinatari dell'intervento).
Art. 3.  (Adempimenti relativi al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).
Art. 4.  (Modalità di erogazione relative al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).
Art. 5.  (Documentazione per l'erogazione di cui al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).
Art. 6.  (Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1987-1991 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151).
Art. 7.  (Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1992 e 1993 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151).
Art. 8.  (Liquidazioni a saldo dei contributi di esercizio a decorrere dall'anno 1994 ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151).
Art. 9.  (Disposizioni relative a servizi particolari).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.5.31 - Legge regionale 10 agosto 1998, n. 22.

Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale.

(B.U. 19 agosto 1998, n. 33).

 

Art. 1. (Principi e finalità).

     1. La Regione dispone, in concorso con lo Stato, interventi finanziari a favore dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di perseguire il risanamento e lo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.

 

     Art. 2. (Soggetti destinatari dell'intervento).

     1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale destinatari degli interventi finanziari sono:

     a) gli enti locali;

     b) le imprese concessionarie di servizi;

     c) le aziende speciali.

     2. Gli interventi finanziari, anche ad integrazione di risorse statali, concorrono alla copertura:

     a) dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, per il periodo 1987-1993, in applicazione del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporto), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

     b) dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 1994, anche sulla base di disposizioni finanziarie dello Stato.

     3. Gli interventi finanziari riguardano inoltre la concessione di contributi in conto esercizio spettanti ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 1987, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 maggio 1997, n. 23.

     4. Sono ammessi ai contributi previsti dal d.l. 98/1995 convertito dalla l. 204/1995 i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che hanno beneficiato degli interventi finanziari previsti dalla l. 151/1981 e dalla l.r. 16/1982. Tali soggetti devono avere iniziato i servizi anteriormente al 31 dicembre 1993 ed esercitarli almeno fino al raggiungimento dei livelli di rapporto tra i proventi ed i costi previsti dal d.l. 98/1995 convertito dalla l. 204/1995, nonché avere presentato la documentazione in tempo utile per la certificazione dei disavanzi di esercizio già prodotta dalla Regione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1995.

     5. Sono ammessi ai contributi previsti all'articolo 10, comma 3, i soggetti che, avendo esercitato i servizi di trasporto pubblico locale nel periodo 1987-1993, anche non per l'intero periodo, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato lo svolgimento dei servizi o risultino sottoposti a procedura fallimentare oppure abbiano presentato la documentazione oltre i termini indicati al comma 4 e comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     6. I fondi regionali previsti ai commi 2 e 3 sono assegnati secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 5.

 

     Art. 3. (Adempimenti relativi al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).

     1. La Regione, con deliberazione di Giunta pubblicata sul Bollettino ufficiale, definisce l'ammontare dei disavanzi ammessi a contributo ai sensi del d.l. 98/1995, convertito dalla l. 204/1995 e stabilisce termini e modalità per la presentazione da parte dei soggetti beneficiari dei piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi stessi. I piani riguardano i disavanzi residui non coperti dal complesso degli interventi finanziari pubblici e specificano le modalità di copertura dei medesimi. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

     2. La Regione approva i piani entro novanta giorni dalla presentazione, sentiti gli altri enti concedenti.

     3. La Regione dispone, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 5, la revoca di due decimi dell'intero contributo spettante o il recupero della medesima quota del contributo se già erogato, nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito il miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi operativi al netto degli oneri finanziari, rispetto a quello relativo all'anno 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.

     4. La Regione dispone il recupero dell'intero contributo, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 5, qualora sia definitivamente accertato dai dati di consuntivo 1997 il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi operativi al netto degli oneri finanziari nella misura prevista o la mancata copertura dei disavanzi risultanti dai piani approvati. Il diritto alla fruizione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto sia inferiore al 15 per cento. A decorrere dall'anno 1997 i soggetti beneficiari devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.

     5. Le dichiarazioni degli effettivi rapporti tra i proventi ed i costi di cui ai commi 3 e 4 sono redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme per la documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme).

 

     Art. 4. (Modalità di erogazione relative al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).

     1. La Regione procede alla determinazione dei contributi da erogare ripartendo il contributo proporzionalmente ai disavanzi ammessi, secondo la procedura descritta all'articolo 5, salvo conguaglio rispetto agli acconti erogati.

     2. I contributi sono erogati in rate annuali ad avvenuta approvazione del piano di riassorbimento di cui all'articolo 3, comma 2. I soggetti beneficiari entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di optare per l'erogazione in un'unica soluzione, attraverso la contrazione da parte della Regione di apposito mutuo previo espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. (Documentazione per l'erogazione di cui al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204).

     1. La documentazione trasmessa alla Regione dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, relativa ai disavanzi di esercizio per il periodo 1987-1993 rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 98/1995, convertito dalla l. 204/1995 è confrontata con i dati economici acquisiti dalla Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 16/1982 riferiti ai servizi di trasporto pubblico locale ammessi a contributo ai sensi della l. 151/1981.

     2. I dati economici sono verificati rispetto al numero degli addetti, al numero dei veicoli ed alle percorrenze chilometriche ammissibili e sono considerati al netto di ogni costo figurativo ad eccezione del costo del personale per le ditte individuali e le società di persone.

     3. Il disavanzo annualmente minore risultante dal confronto di cui al comma 1 costituisce base di ripartizione dei contributi di cui al d.l. 98/1995 convertito dalla l. 204/1995 e dei contributi integrativi regionali previsti dalla presente legge.

     4. La certificazione dei disavanzi di esercizio trasmessa dalla Regione nei termini perentori previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1995, è considerata a titolo definitivo. Eventuali disponibilità di risorse sono impiegate ai sensi dell'articolo 10.

 

     Art. 6. (Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1987-1991 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151).

     1. Le somme erogate a titolo di saldo dei contributi di esercizio deliberati con provvedimenti della Giunta regionale per gli anni dal 1987 al 1991 sono considerate a titolo definitivo.

 

     Art. 7. (Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1992 e 1993 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151).

     1. Le somme erogate a titolo di acconto dei contributi di esercizio deliberati con provvedimenti della Giunta regionale per gli anni 1992 e 1993 sono considerate a titolo definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

     2. Le eventuali somme da erogare a titolo di saldo concorrono a ridurre i disavanzi per i relativi esercizi limitatamente alle disponibilità residue della l. 151/1981 ed a rideterminare il contributo spettante ai sensi del d.l. 98/1995 convertito dalla l. 204/1995. La competenza per gli anni 1992 e 1993 è determinata utilizzando il metodo di confronto di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 8. (Liquidazioni a saldo dei contributi di esercizio a decorrere dall'anno 1994 ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151).

     1. I contributi di esercizio a decorrere dall'anno 1994 sono determinati rispetto alla l.r. 16/1982 utilizzando il metodo di confronto di cui alla tabella B allegata alla presente legge: per la revisione dei parametri e degli elementi di riferimento nonché per l'aggiornamento dei costi economici standardizzati a decorrere dall'anno 1994 si provvede con deliberazione di Giunta.

     2. Per gli esercizi finanziari a decorrere dall'anno 1994, i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasmettere le documentazioni previste per la quantificazione del contributo sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, separando i costi ed i ricavi afferenti al servizio oggetto di contribuzione delle medesime componenti relative ad altri servizi effettuati dallo stesso soggetto.

     3. I dati di cui al comma 2 costituiscono i costi dichiarati da raffrontare con i costi economici standardizzati del servizio ed i ricavi dichiarati da raffrontare con i ricavi minimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della l. 151/1981, secondo il metodo di confronto di cui alla tabella B.

     4. L'Amministrazione regionale determina con deliberazione di Giunta le modalità di certificazione della documentazione contabile presentata a consuntivo per il 1994 e anni successivi da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

 

     Art. 9. (Disposizioni relative a servizi particolari).

     1. A decorrere dall'anno 1992 per le gestioni in economia dei servizi di trasporto pubblico locale da parte di comuni, loro consorzi e comunità montane, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 8, ultimo comma della l.r. 16/1982 è assegnato a fondo perduto quando il totale annuo delle percorrenze ammesse a contributo sia inferiore a 35.000 chilometri. E' ammesso il costo dell'ammortamento limitatamente alla quota del cespite non contribuita.

     2. Per l'anno 1992 i contributi di esercizio di cui alla l. 151/1985 ed alla l.r. 16/1982 per gli impianti a fune ed i servizi di navigazione lacuale sono determinati rispetto ai costi economici standardizzati di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

     3. A decorrere dall'anno 1993 gli aggiornamenti del costo economico standardizzato per gli impianti ed i servizi di cui al comma 2 sono regolati conformemente alle modalità di cui alla tabella C.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie).

     1. La somma di lire 28.145.370.000 di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1995, n. 1494 si considera impegnata ed erogata a titolo di acconto ai soggetti di cui all'art. 2 comma 4.

     2. La Regione concorre con fondi propri alla copertura totale dei disavanzi di cui all'art. 2, comma 2. lettera a) nella misura di 10 miliardi all'anno per 10 anni con decorrenza dal 1998.

     3. La Regione provvede con fondi propri, di cui allo stanziamento del comma 8, alla copertura entro il limite massimo del 60 per cento dei disavanzi determinati con le stesse modalità del d.l. 98/1995, convertito dalla l. 204/1995, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5 [1].

     4. Espletate le assegnazioni contributive ai sensi del comma 2 eventuali disponibilità accertate possono essere attribuite, al fine di concorrere al riassorbimento totale dei disavanzi per gli anni oggetto della contribuzione, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 5, che risultano in attività di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via subordinata, alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

     5. In caso di inadempienza dei soggetti destinatari del contributo, tale da comportare il recupero, totale o parziale, del contributo stesso, la Regione procede al recupero rivalendosi sui contributi in conto esercizio spettanti ai medesimi soggetti ai sensi della l. 151/1981 e della l.r. 16/1982. Si procede al recupero anche qualora venga meno il diritto dei soggetti a fruire dell'intervento di cui al d.l. 98/1995, convertito dalla l. 204/1995.

     6. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa complessiva di lire 10 miliardi.

     7. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento a fianco indicato: capitolo di spesa di cui al comma 2 con lo stanziamento di lire 10 miliardi denominato "Fondo regionale ad integrazione dei contributi statali per la copertura totale dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale".

     8. Per l'anno finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco indicato:

     a) capitolo di spesa di cui all'art. 8, comma 2, con lo stanziamento di lire 1 miliardo denominato: "Spese per onorari ai soggetti iscritti al registro di cui all'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ai fini della certificazione della documentazione contabile dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale";

     b) capitolo di spesa di cui al comma 3, con lo stanziamento di lire 7,5 miliardi denominato: "Contributo regionale nel limite del 60 per cento per la copertura dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987-1993, dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che abbiano cessato lo svolgimento dei servizi o che risultino sottoposti a procedura fallimentare oppure abbiano presentato la documentazione richiesta oltre i termini previsti".

     9. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio per l'anno finanziario 1998 nella misura di lire 10 miliardi.

     Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio per l'anno finanziario 1999, nella misura di lire 18,5 miliardi.

     10. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali, fatta salva la previsione di spesa di cui al comma 2, che è autorizzata sino all'anno 2007 compreso.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 9 dicembre 1998, n. 49.