§ 5.3.9 – L.R. 3 settembre 1984, n. 54.
Disposizione per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:03/09/1984
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire l'accesso e l'agibilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o temporanee, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da [...]
Art. 2.      Nelle strutture esterne connesse agli edifici, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dovrà essere prevista l'eliminazione delle barriere [...]
Art. 3.      All'interno degli edifici, al fine di permettere un agevole accesso agli alloggi, le soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in [...]
Art. 4.      Negli alloggi le soluzioni progettuali che prevedono la eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 del [...]
Art. 5.      Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge regionale si provvederà con i capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione, per l'esercizio finanziario dell'anno 1984, e [...]
Art. 6.      La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, predispone apposite norme tecniche di attuazione da sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione nei [...]


§ 5.3.9 – L.R. 3 settembre 1984, n. 54. [1]

Disposizione per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti autonomi per le case popolari e dei comuni.

(B.U. 12 settembre 1984, n. 37).

 

Art. 1.

     Al fine di consentire l'accesso e l'agibilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o temporanee, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni del Piemonte si dovranno adottare soluzioni progettuali che prevedano l'eliminazione delle barriere architettoniche, così come definite dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

     Le presenti norme, che si riferiscono alle nuove costruzioni e, ove possibile, a quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione, vengono applicate alla totalità dell'edilizia pubblica residenziale.

 

     Art. 2.

     Nelle strutture esterne connesse agli edifici, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dovrà essere prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche relative ai percorsi pedonali e ai parcheggi, nonché ai posti auto e alle autorimesse singole. La previsione di aree parcheggio, di posti auto e di autorimesse singole senza barriere architettoniche di cui al precedente comma potrà essere limitata ad un'adeguata percentuale la quale non dovrà essere inferiore al 5%; in edifici con meno di venti alloggi dovrà comunque essere predisposto almeno un posto auto o un'autorimessa singola senza barriere architettoniche.

 

     Art. 3.

     All'interno degli edifici, al fine di permettere un agevole accesso agli alloggi, le soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: accessi al piano terra, porticati, atri, ripiani di arrivo ai diversi livelli, scale, rampe, corridoi e passaggi, porte, pavimenti, ascensori e apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.

     Qualora all'interno degli edifici siano previste cantine, soffitte, autorimesse singole o posti auto, questi dovranno essere accessibili preferibilmente mediante percorso orizzontale e ascensore.

     L'impianto di ascensore negli edifici con più di un piano fuori terra è obbligatorio.

 

     Art. 4.

     Negli alloggi le soluzioni progettuali che prevedono la eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: porte, pavimenti, apparecchi elettrici di comando e segnalazione, nonché ai locali igienici.

     I locali igienici dovranno essere opportunamente dimensionati, e il posizionamento degli apparecchi sanitari dovrà permettere l'avvicinamento ed il trasferimento della persona su sedia a rotelle.

     I locali igienici dovranno inoltre essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'eventuale installazione di corrimano orizzontali e verticali e di apparecchi elettrici di segnalazione.

     Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione distributiva all'interno degli alloggi, in modo tale da permettere l'agibilità in tutti i locali anche da parte di invalidi motori su sedie a rotelle tenendo conto dell'ingombro probabile dell'arredo.

 

     Art. 5.

     Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge regionale si provvederà con i capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione, per l'esercizio finanziario dell'anno 1984, e successivi, relativi all'edilizia sovvenzionata.

 

     Art. 6.

     La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, predispone apposite norme tecniche di attuazione da sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione nei successivi 30 giorni. Tali norme ai fini di recepire le esigenze specifiche relative all'edilizia residenziale pubblica conterranno disposizioni ed integrazioni anche in deroga al Regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.