§ 5.2.12 - Legge regionale 25 agosto 1987, n. 43.
Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:25/08/1987
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18, è sospesa fino al 31 dicembre 1988.
Art. 2.  (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).


§ 5.2.12 - Legge regionale 25 agosto 1987, n. 43. [1]

Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.

(B.U. 2 settembre 1987, n. 35).

 

Art. 1.

     L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18, è sospesa fino al 31 dicembre 1988.

     Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle LL.RR. elencate nel citato secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

 

     Art. 2. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).

     Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il I° gennaio 1987 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle leggi riportate nell'art. 33 della citata legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Sono altresì validi gli atti conseguenti a provvedimenti già assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.