§ 5.1.35 - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.
Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:24/03/2000
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Sostituzione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo").
Art. 3.  (Interventi per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti di arroccamento).
Art. 4.  (Aiuti finanziari).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Norma transitoria).


§ 5.1.35 - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo".

(B.U. 29 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte promuove la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti a fune per l'accessibilità ai territori montani, ai fini della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

     2. Tali impianti, denominati di arroccamento, collegano i capoluoghi comunali o altre località montane stabilmente abitate da almeno cento persone o dotate di almeno trecento posti letto alberghieri od extralberghieri ovvero dotati di piani di traffico orientati a ridurre l'utilizzo dell'auto per la mobilità nelle zone montane con altre località, ai fini del miglioramento della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

     3. La Regione Piemonte sostiene finanziariamente gli interventi necessari per l'attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della capacità di trasporto degli impianti di cui al comma 2 purché riconosciuti di pubblica utilità e compresi in programmi di sviluppo economico locale o in atti di programmazione negoziata.

 

     Art. 2. (Sostituzione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"). [1]

 

     Art. 3. (Interventi per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti di arroccamento).

     1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale e finanziamenti di credito agevolato per le spese di investimento. Assegna inoltre contributi per le spese di gestione. Sono finanziati in via prioritaria gli interventi finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti esistenti.

     2. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento di attuazione.

 

     Art. 4. (Aiuti finanziari).

     1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte degli operatori, è autorizzata la stipulazione con l'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A. - di una convenzione avente l'obiettivo di creare un fondo di rotazione. Le modalità e le condizioni di utilizzazione sono definite da detta convenzione.

     2. La Regione può stipulare con gli operatori convenzioni o accordi di programma che prevedano la concessione di contributi per l'esercizio degli impianti ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (Legge generale sui trasporti e sulla viabilità), come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, la cui entità è determinata sulla base del programma di esercizio presentato dal beneficiario.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 2001.

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 vengono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

     a) "Somme trasferite alla Finpiemonte S.p.A. per la costituzione del fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti a fune", con la dotazione di lire 2 miliardi;

     b) "Contributi nelle spese di gestione degli impianti a fune", con la dotazione di lire 1 miliardo.

     3. La dotazione dei capitoli suindicati per l'anno 2001 è stabilita rispettivamente in lire 4 miliardi per il fondo di garanzia e lire 1 miliardo per i contributi per le spese di gestione.

     4. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue:

     a) quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27170 con riferimento al provvedimento avente per titolo "Pianificazione e gestione urbanistica"; quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27167, con riferimento all'accantonamento per il patto sociale e per lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 15950;

     b) per l'anno 2001 mediante riduzione del capitolo 15910 per lire 1 miliardo e del capitolo 27170 per lire 4 miliardi.

     5. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci con riferimento al provvedimento avente per titolo "Pianificazione e gestione urbanistica".

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Sostituisce la lettera b), comma 1, art. 51 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.