§ 4.9.3 - Legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9.
Partecipazione della Regione Piemonte alla realizzazione da parte degli Enti locali di progetti per favorire l'impiego di lavoratori che [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.9 occupazione
Data:29/01/1987
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinatari degli interventi e priorità).
Art. 3.  (Descrizione dell'intervento).
Art. 4.  (Presentazione delle domande).
Art. 5.  (Determinazione del concorso finanziario regionale).
Art. 6.  (Erogazioni e controlli).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.9.3 - Legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9. [1]

Partecipazione della Regione Piemonte alla realizzazione da parte degli Enti locali di progetti per favorire l'impiego di lavoratori che fruiscano del trattamento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni in opere e servizi di pubblica utilità.

(B.U. 4 febbraio 1987, n. 5).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione, in applicazione dei principi di decentramento di cui all'articolo 3 del proprio Statuto, partecipa alla realizzazione di iniziative volta a favorire l'impiego di lavoratori che fruiscano del trattamento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni, in opere e servizi di pubblica utilità, in attuazione della facoltà attribuita alle Amministrazioni pubbliche dall'articolo 1 bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 1981, n. 390, così come modificato dall'articolo 3, secondo comma, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con legge 27 febbraio 1984, n. 18, e dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in collaborazione con le Provincie, i Comuni e le Comunità Montane.

     A tal fine la Regione Piemonte assume a proprio carico una quota degli oneri finanziari sostenuti dalle Provincie, dai Comuni e dalle Comunità montane che attivano progetti finalizzati all'utilizzo di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni, secondo le predette norme, in opere e servizi di pubblica utilità che siano riconosciuti dalla Regione stessa coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale.

     Il concorso finalizzato è determinato alle condizioni, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. (Destinatari degli interventi e priorità).

     Possono presentare domanda, secondo le modalità di cui al successivo articolo 4, per l'ammissione agli interventi di cui alla presente legge, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, che avendo presentato alla Commissione Regionale per l'impiego un progetto per l'utilizzo di lavoratori che fruiscano del trattamento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni in opere e servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1 Bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244 convertito con legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni - abbiano dalla stessa ottenuto l'approvazione del progetto con l'assunzione da parte della Commissione Regionale per l'impiego delle determinazioni di cui al predetto articolo.

     Per l'accoglimento della domanda costituiscono titoli di priorità:

     - l'appartenenza dell'Ente locale interessato a uno degli ambiti territoriali individuati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che vi provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alla particolare rilevanza in essi dei processi di ristrutturazione e di riconversione industriale, con conseguente elevato ricorso alla Cassa Integrazione;

     - la caratterizzazione di progetti volti alla difesa dell'ambiente e della natura, al recupero dei beni ambientali e culturali ed al potenziamento di azioni di risparmio energetico.

     La Regione, con i propri uffici o attraverso Finpiemonte, assicura la consulenza agli Enti locali, per la predisposizione e la presentazione dei progetti.

 

     Art. 3. (Descrizione dell'intervento).

     Il concorso finanziario regionale è pari alla metà degli oneri posti a carico della Provincia, del Comune o della Comunità Montana, per le erogazioni ai lavoratori partecipanti al progetto del secondo comma dell'articolo 1 bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito con legge 24 luglio 1981, n. 390, così come modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può essere riferito ad una durata del progetto che superi i dodici mesi e ad un numero di lavoratori superiore alle cento unità.

     Nel caso in cui il progetto preveda una durata superiore ai dodici mesi e/o un utilizzo di lavoratori superiore alle cento unità il contributo è definito entro tali limiti.

     Il concorso regionale può essere rinnovato con le procedure di cui al successivo articolo 4, a fronte di una deliberazione della Commissione Regionale per l'impiego di proroga o di rinnovo del progetto, nel rispetto delle condizioni e delle priorità di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. (Presentazione delle domande).

     Le domande per ottenere il concorso finanziario della Regione al progetto devono essere presentate dalla Provincia, dal Comune o dalla Comunità Montana interessata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ente locale interessato della comunicazione di approvazione del progetto da parte dell'Ente locale interessato della comunicazione di approvazione del progetto da parte della Commissione Regionale per l'impiego.

     Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     1) copia del progetto approvato dalla Commissione Regionale per l'impiego;

     2) copia della deliberazione dell'approvazione del progetto rilasciato dalla Commissione Regionale per l'impiego;

     3) preventivo degli oneri finanziari posti dalla legge a carico dell'Ente locale riportati sul modello predisposto dal competente Assessorato Regionale.

 

     Art. 5. (Determinazione del concorso finanziario regionale).

     La Giunta regionale, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo 4, verificata la completezza della documentazione allegata e la coerenza della iniziativa con gli obiettivi della programmazione regionale, di cui al precedente articolo 1, secondo comma, ammette al concorso finanziario regionale il progetto della Provincia, del Comune o della Comunità Montana nei limiti di cui al precedente articolo 3 e delle disponibilità esistenti sul capitolo di bilancio di cui al successivo articolo 7.

     Fatte salve le priorità territoriali di cui al precedente articolo 2, secondo comma, nel caso di più domande concorrenti che comportino finanziamenti superiori alle somme disponibili, il contributo è ridotto per tutte le domande fino a rientrare nelle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 6. (Erogazioni e controlli).

     Con la deliberazione di ammissione al concorso finanziario regionale e di definizione del suo ammontare massimo, viene disposta l'anticipazione alla Provincia, al Comune o Comunità Montana del 50 per cento del contributo previsto da erogarsi con decreto del Presidente della Giuria Regionale a seguito della comunicazione dell'avvio del progetto.

     La restante quota a saldo sarà determinata, nei limiti dell'ammontare massimo previsto, ed erogata in relazione agli oneri effettivamente sostenuti dalla Provincia, dal Comune o dalla Comunità Montana, quali risulteranno da apposito resoconto da compilarsi secondo modalità e termini stabiliti dall'assessorato regionale competente.

     Al fine dell'erogazione dei contributi la Giunta regionale potrà disporre i controlli ritenuti opportuni sull'attuazione del progetto e richiedere l'eventuale documentazione integrativa.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 300.000.000.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede:

     - mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Spese per la partecipazione alla realizzazione di progetti di Enti locali per l'utilizzo di lavoratori in cassa integrazione straordinaria in opere e servizi di pubblica utilità» e la dotazione di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa;

     - mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 12500 del bilancio pluriennale 1986-1988, tranche 1987.

     Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 66 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34.