§ 4.8.7 - Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67.
Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 cooperazione
Data:21/12/1994
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Progetto di sviluppo.
Art. 4.  Entità dei contributi.
Art. 5.  Finanziamenti.
Art. 6.  Delibera per l'esame delle domande.
Art. 7.  Modalità e termini per la presentazione e l'esame delle domande.
Art. 8.  Comitato tecnico.
Art. 9.  Modalità e controlli per l'erogazione dei contributi.
Art. 10.  Garanzia per l'accesso al credito.
Art. 11.  Formazione dei soci.
Art. 12.  Attività di promozione.
Art. 13.  Norme finanziarie per i contributi di avviamento.
Art. 14.  Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato.
Art. 15.  Norme finanziarie per il fondo di garanzia.
Art. 16.  Nonne finanziarie per la formazione.
Art. 17.  Norme finanziarie per l'attività di promozione.
Art. 18.  Norma abrogativa.
Art. 19.  Norma abrogativa.
Art. 20.  Norma abrogativa.
Art. 21.  Norma abrogativa.
Art. 22.  Norma di coordinamento.
Art. 23.  Norma transitoria.
Art. 24.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.8.7 - Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67. [1]

Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52).

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, individua nella cooperazione un importante strumento di politica attiva del lavoro in grado di concorrere alla creazione di nuove occasioni di occupazione e di favorire processi di mobilità interaziendali.

     2. La Regione, concorre quindi, nell'ambito delle iniziative nazionali in materia con la collaborazione delle Associazioni nazionali delle Cooperative giuridicamente riconosciute ed il supporto delle forze sociali, nonché degli Enti locali e strumentali, a favorire la formazione, lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative cooperative di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:

     a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonché alla presentazione della domanda, per almeno il 60 per cento dei soci, da:

     1) giovani di età tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione alla cooperativa e/o

     2) lavoratori che si trovavano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a «zero ore» o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o

     3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o

     4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o [2]

     5) emigrati piemontesi così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni e/o

     6) lavoratori e lavoratrici, posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

     b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonché alla presentazione della domanda, per almeno 1'80 per cento dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa oppure da donne che siano anche in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa;

     c) le cooperative che prevedono, nell’arco di validità del progetto di sviluppo di cui all’articolo 3, sia un consistente e qualificato aumento dell’occupazione attraverso l’inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) sia l’inserimento di persone svantaggiate come definite dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) [3].

     2. Le composizioni societarie delle cooperative di cui al comma 1, lettere a) e b) dovranno permanere per l'intero periodo di validità del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.

     3. Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 devono ispirarsi, per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, ai principi di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) [4].

     4. Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilità e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.

     5. Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività produttiva nel territorio della Regione Piemonte.

 

     Art. 3. Progetto di sviluppo.

     1. Le cooperative di cui all'articolo 2 per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo biennale o triennale.

     2. I progetti devono:

     a) indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità della programmazione regionale così come specificate dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 6;

     b) indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;

     c) contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacità di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneità della cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro;

     d) contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validità del progetto;

     e ) prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30 per cento con l'apporto diretto dei soci.

     3. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dall'articolo 4, comma 2, devono altresì analiticamente indicare le spese previste o anche già sostenute a tale titolo.

     4. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono altresì presentare un piano occupazionale che indichi quantità, tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti.

 

     Art. 4. Entità dei contributi.

     1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'articolo 3, la Regione può concedere alle cooperative di cui all'articolo 2 un finanziamento a tasso agevolato, in misura non superiore al 50 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo secondo le modalità stabilite dall'articolo 9. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi all'acquisizione o costruzione di beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, automezzi, sistemi informatici e relativi programmi applicativi, licenze e brevetti. Per le sole cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a contributo anche gli investimenti effettuati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

     2. La Regione può concedere inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive), da sostenere o anche già sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative di nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), un contributo in conto capitale non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non può superare comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.

 

     Art. 5. Finanziamenti.

     1. La Giunta Regionale, al fine di favorire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per realizzare gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. Ia gestione dei predetti finanziamenti.

 

     Art. 6. Delibera per l'esame delle domande.

     1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione per la Cooperazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 e sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale, approva la delibera [5] intesa a definire le modalità applicative della legge, stabilendo in particolare:

     a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;

     b) l'entità e le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine dell'ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge, nonché le eventuali dimensioni minime e massime delle cooperative ammissibili;

     c) eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande;

     d) l'entità massima, espressa in valore assoluto, dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1.

     2. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale può successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.

 

     Art. 7. Modalità e termini per la presentazione e l'esame delle domande.

     1. Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, per ottenere i contributi di cui all'articolo 4, presentano domanda al Presidente della Giunta Regionale.

     2. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) devono presentare domanda entro 18 mesi dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi tra il 1° e il 31 gennaio ovvero tra il 1° e il 30 giugno; le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono presentare domanda negli stessi periodi di ogni anno. Per le cooperative che presentano domanda alla scadenza di giugno si considera come primo anno del progetto di sviluppo il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno stesso.

     3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nella delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6.

     4. La Giunta Regionale, accertato che le cooperative richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, acquisito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e sentita la Commissione regionale per la Cooperazione di cui alla L.R. 24/1978, integrata, con voto consultivo, da una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, designata dalla Commissione all'inizio di ogni anno, delibera l'ammissione delle cooperative ai contributi, tenendo altresì conto di quanto stabilito dalla delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, di cui al comma 2.

     5. La Giunta Regionale, entro il 30 settembre, predispone e presenta al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

     6. I termini di cui sopra sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle cooperative, di documentazione errata o incompleta.

     7. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta Regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato tecnico.

 

     Art. 8. Comitato tecnico.

     1. E' istituito il Comitato tecnico.

     2. Tale Comitato è costituito con delibera della Giunta Regionale sentita la Commissione regionale per la cooperazione di cui alla L.R. 24/1978 e la Commissione del Consiglio Regionale competente in materia di nomine, dura in carica 36 mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni dalla legge ad esso attribuite fino al suo rinnovo.

     3. Il Comitato tecnico è composto da:

     a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di cooperazione;

     b) un esperto individuato tra il personale degli Enti strumentali della Regione;

     c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali scelti in ambiente universitario e/o fra professionisti iscritti agli Albi Professionali possibilmente con esperienza in materia di cooperazione.

     4. Le sedute del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.

     5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico entro il 15 febbraio ed il 15 luglio, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lettere b) e c).

     6. Ai membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c ) sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per ogni caso trattato in qualità di relatore, un compenso determinato, con la delibera di nomina del Comitato tecnico, sulla base dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.

     7. I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata dal Presidente del Comitato stesso, con delibera della Giunta Regionale.

     8. La Giunta Regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresì ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli Enti strumentali regionali che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.

     9. Agli oneri di finanziamento del Comitato tecnico si provvede a norma della L.R. n. 33/1976. Alle spese relative alle eventuali collaborazioni di cui al comma 6 si provvede a norma della L.R. n. 6/1988 e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Modalità e controlli per l'erogazione dei contributi.

     1. I contributi per le spese di avviamento e quelli per gli investimenti relativi al primo anno di validità del progetto di sviluppo sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale con la delibera di ammissione.

     2. L'erogazione dei contributi sugli investimenti per gli anni successivi è effettuata, relativamente agli anni di validità del progetto di sviluppo, con deliberazione della Giunta Regionale assunta annualmente previa dimostrazione da parte della cooperativa, da fornirsi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla delibera di ammissione, dell'avvenuta effettuazione degli investimenti e, per le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) degli incrementi occupazionali previsti nel progetto di sviluppo per l'anno di riferimento nonché, per tutte le cooperative, degli eventuali altri adempimenti stabiliti con il provvedimento di ammissione. La Giunta Regionale delibera l'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione da parte della cooperativa di tutta la documentazione richiesta.

     3. Nel periodo di validità dei progetti di sviluppo, la Giunta Regionale può effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.

     4. Rilevanti modifiche ai piani degli investimenti approvati devono essere autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.

     5. La Giunta Regionale può disporre inoltre, previo parere della Commissione regionale per la Cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati conformemente alle finalità indicate nei progetti di sviluppo di cui all'articolo 3 ed alle modalità fissate dalla Giunta Regionale nella delibera di concessione dei contributi, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.

     6. Le cooperative di cui all'articolo 2, che siano state ammesse a contributo, possono presentare ulteriore domanda, a condizione che abbiano regolarmente realizzato il progetto di sviluppo precedentemente ammesso a contributo e si trovino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

     7. In ordine all'esame ed all'accoglimento delle domande, la Giunta Regionale opererà alla valutazione comparata delle medesime con riferimento alle priorità indicate dalla delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

     8. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre pubbliche Amministrazioni per i medesimi investimenti.

 

     Art. 10. Garanzia per l'accesso al credito.

     1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, è stipulata una convenzione tra la Regione Piemonte e la Finpiemonte S.p.A. che stabilisce modalità e procedure per la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle cooperative che ne facciano richiesta.

     2. La predetta convenzione prevede l'utilizzazione di un fondo di garanzia di cui la Regione può incrementare annualmente la propria quota di partecipazione.

 

     Art. 11. Formazione dei soci.

     1. A favore delle cooperative di cui all'articolo 2 sono previsti contributi per la formazione professionale e manageriale dei soci.

     2. A tal fine la Giunta Regionale può concedere in aggiunta ai contributi ed ai finanziamenti di cui all'articolo 4 e alle condizioni e con le modalità di cui al comma 3, ulteriori contributi in conto capitale alle cooperative ammesse ai benefici di cui al comma 1.

     3. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non può comunque superare, per ciascun anno, il valore del 20 per cento del finanziamento cui la cooperativa è stata ammessa, per l'anno stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

     4. La concessione del contributo è subordinata altresì alla regolare attuazione del progetto di sviluppo per l'anno di riferimento e, conseguentemente, la sua erogazione può essere disposta contestualmente o successivamente al provvedimento che autorizza il finanziamento per l'anno considerato.

     5. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso quanto stabilito dall'articolo 16.

 

     Art. 12. Attività di promozione.

     1. L'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte svolge attività di prima informazione e di promozione agli interessati circa la costituzione e l'avviamento delle cooperative di cui all'articolo 2.

 

     Art. 13. Norme finanziarie per i contributi di avviamento.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 2 della presente legge a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, si provvederà nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con l'apposito capitolo 20130 denominato «Contributi alle cooperative per spese generali di avviamento» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relatiVi esercizi finanziari.

 

     Art. 14. Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 della presente legge a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti apposito capitolo con la seguente denominazione «Finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative per l'attuazione degli investimenti», con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

 

     Art. 15. Norme finanziarie per il fondo di garanzia.

     1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 della presente legge si provvederà nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con l'apposito capitolo 20150 denominato «Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia ovvero integrazione di fondi di garanzia già operanti, per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle cooperative» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

 

     Art. 16. Nonne finanziarie per la formazione.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, si provvederà nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con l'apposito capitolo 11150 denominato «Contributi alle cooperative per la formazione» con la dotazione in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

 

     Art. 17. Norme finanziarie per l'attività di promozione.

     1. Per gli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo 12 della presente legge sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti apposito capitolo con la denominazione «Spese per l'attività di promozione e di informazione» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

 

     Art. 18. Norma abrogativa.

     1. E' abrogata la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 28 relativa a: «Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione».

 

     Art. 19. Norma abrogativa.

     1. E' abrogata la legge regionale 16 novembre 1988, n. 44 relativa a: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28».

 

     Art. 20. Norma abrogativa.

     1. E' abrogata la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 12 relativa a: «Integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 "Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione", modificata ed integrata dalla legge regionale 16 novembre 1988. n. 44».

 

     Art. 21. Norma abrogativa.

     1. E' abrogato l'articolo 22 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 relativa a: «Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati».

 

     Art. 22. Norma di coordinamento.

     1. Dalla entrata in vigore della presente legge, le relazioni poste in essere dalle leggi regionali vigenti, di seguito elencate, con la L.R. 28/1984 e successive modificazioni ed integrazioni sono da intendersi riferite alla presente legge:

     a) legge regionale 3 settembre 1991, n. 48 «Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione»;

     b) legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 «Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati».

 

     Art. 23. Norma transitoria.

     1. Nel corso dell'anno 1995 le cooperative di cui all'articolo 2 presentano le domande volte ad ottenere i contributi ed i finanziamenti nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 giugno dello stesso anno.

     2. In fase di prima applicazione della legge ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, per poter accedere ai contributi ed ai finanziamenti di cui all'articolo 4, le cooperative di cui all'articolo 2 lettere a) e b) potranno essere costituite nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

     3. Sono comunque fatte salve le domande presentate dalle cooperative di cui all'articolo 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all'atto di presentazione delle domande.

 

     Art. 24. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45, comma 5 dello Statuto.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 13 ottobre 2004, n. 23 con la decorrenza ivi indicata.

[2] Numero così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 6 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[4] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[5] La delibera di Giunta regionale di cui al presente articolo è sostituita, per quanto concerne la materia del lavoro, dal piano annuale di cui all'art. 4 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41.