§ 4.8.5 - Legge regionale 12 giugno 1991, n. 26.
Interventi di solidarietà della Regione Piemonte a favore del popolo somalo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 cooperazione
Data:12/06/1991
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Contenuti e finalità della legge).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.8.5 - Legge regionale 12 giugno 1991, n. 26. [1]

Interventi di solidarietà della Regione Piemonte a favore del popolo somalo.

(B.U. n. 26 del 26 giugno 1991).

 

Art. 1. (Contenuti e finalità della legge).

     1. La Regione Piemonte attua iniziative di solidarietà a favore del popolo somalo, nell'ambito delle proprie competenze ed in raccordo con l'azione dello Stato, mediante l'erogazione di un contributo finanziario ad organismi di assistenza internazionale, finalizzato all'acquisto di generi alimentari e medicinali.

     2. I provvedimenti attuativi sono adottati dalla Giunta Regionale con l'osservanza delle indicazioni della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 50.000.000.

     2. Agli oneri conseguenti l'applicazione del precedente comma 1. si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Interventi straordinari a favore delle popolazioni somale», con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa e mediante riduzione di pari importo del capitolo 12850 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.