§ 5.14.9 - Legge regionale 28 gennaio 1982 n. 4. - Istituzione del Comitato
Regionale di solidarietà e partecipazione della regione a comitati di soccorso.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:28/01/1982
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Interventi di soccorso).
Art. 2.  (Limiti delle competenze regionali).
Art. 3.  (Comitato Regionale di solidarietà).
Art. 4.  (Altre funzioni del Comitato Regionale di solidarietà).
Art. 5.  (Partecipazione a Comitati di soccorso o di beneficenza).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 5.14.9 - Legge regionale 28 gennaio 1982 n. 4. - Istituzione del Comitato

Regionale di solidarietà e partecipazione della regione a comitati di soccorso.

(B.U. 3 febbraio 1982 n. 5).

 

Art. 1. (Interventi di soccorso).

     Il Consiglio Regionale può deliberare nell'ambito delle competenze regionali interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.

     Il Consiglio Regionale può estendere gli interventi di soccorso ed altre situazioni che importino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità di persone e ai beni.

     La deliberazioni di cui ai commi precedenti sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

 

     Art. 2. (Limiti delle competenze regionali).

     Gli interventi regionali di cui all'articolo precedente devono essere assunti nel rispetto delle competenze dei Comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     In ogni caso gli interventi regionali si svolgono nel rispetto delle funzioni di organizzazione, di direzione e di coordinamento del Ministro per l'interno e delle funzioni del Comitato Regionale per la protezione civile, previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

 

     Art. 3. (Comitato Regionale di solidarietà).

     Gli interventi di soccorso di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Comitato Regionale di solidarietà.

     Il Comitato Regionale di solidarietà dura in carica l'intera legislatura ed è composto dal Presidente del Consiglio Regionale che lo presiede, da un rappresentante per ciascun Gruppo Consiliare e da un rappresentante della Giunta Regionale.

     Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio Regionale e si avvale delle strutture regionali e di quelle eventualmente messe a disposizione dagli Enti locali o da altri soggetti.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, al Comitato si applicano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Regionale per le Commissioni consiliari permanenti.

 

     Art. 4. (Altre funzioni del Comitato Regionale di solidarietà).

     Oltre alle funzioni di cui all'articolo precedente, in Comitato Regionale di solidarietà:

     a) promuove pubbliche sottoscrizioni di denaro da fare affluire al capitolo di bilancio di cui al successivo articolo 8 nonchè la raccolta di beni e servizi da destinare, attraverso la Regione, agli interventi di soccorso;

     b) indica le destinazioni del denaro, dei beni e dei servizi che Enti e privati mettono comunque a disposizione per soccorrere le popolazioni colpite;

     c) avanza proposte circa la destinazione del residuo dopo l'utilizzo ai sensi dei commi precedenti.

     Il Comitato presenta annualmente al Consiglio Regionale in occasione della discussione del bilancio preventivo, una relazione sul proprio operato.

     La Giunta Regionale adotta i provvedimenti opportuni per l'attuazione delle proposte del Comitato Regionale di solidarietà.

 

     Art. 5. (Partecipazione a Comitati di soccorso o di beneficenza).

     Il Comitato Regionale di solidarietà propone altresì alla Regione la partecipazione a Comitati di soccorso o beneficenza ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, costituiti per i fini di cui all'articolo 1 e che si impegnino a fornire alla Regione un rendiconto annuale della propria attività.

     La partecipazione ed in relativo onere finanziario sono deliberati dal Consiglio Regionale con la maggioranza di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     Per l'attuazione della presente legge è istituito un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato «Interventi regionali di soccorso».

     Nello stato di previsione dell'entrata è corrispondentemente istituito apposito capitolo con analoga denominazione al quale affluiscono anche le sottoscrizioni di cui all'articolo 4.