§ 4.6.6 - Legge regionale 12 agosto 1981, n. 28 - Proroga e modifiche della
Legge Regionale 31.8.1979, n. 56 «Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:12/08/1981
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le domande presentate ai sensi della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, così come sotto ripartiti; entro l'ammontare complessivo di L. 3.400 [...]


§ 4.6.6 - Legge regionale 12 agosto 1981, n. 28 - Proroga e modifiche della

Legge Regionale 31.8.1979, n. 56 «Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva».

(B.U. 19 agosto 1981 n. 33).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2.

     Le domande presentate ai sensi della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, si ritengono presentate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, così come sotto ripartiti; entro l'ammontare complessivo di L. 3.400 milioni per gli anni 1981/1982 e 1983:

     - L. 200 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1982 e L. 1.300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi costanti di durata non superiore a 15 anni, in relazione a mutui per la realizzazione ed in miglioramento di strutture ricettive ed impianti complementari all'attività turistica nonché di impianti di trasporto a fune;

     - L. 20 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi di durata non superiore a 10 anni, in relazione a mutui per opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili rurali;

     - L. 100 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi costanti per un periodo di 3 anni per il miglioramento di strutture degli impianti fissi di alberghi, pensioni e locande;

     - L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1981, L. 100 milioni nell'esercizio finanziario 1982 e L. 300 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, nonché per la realizzazione di impianti di trasporto a fune e per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci;

     - L. 150 milioni nell'esercizio finanziario 1982 e L. 800 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento;

     - L. 30 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili rurali.

     L'iscrizione degli stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci annuali sarà autorizzata con le singole leggi di approvazione dei bilanci.

     Per l'anno 1981 viene istituito il capitolo avente per oggetto «contributi in conto capitale per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, nonché, per la realizzazione di impianti di trasporto a fune e per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci», con lo stanziamento di L. 200 milioni in termini di competenza e di cassa alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981.

     Per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge delle istanze presentate per l'anno 1981 la Giunta Regionale può disporre prenotazione di impegno di spesa in misura non superiore al 50% dello stanziamento disponibile globalmente per ogni voce di spesa; le istanze non rientranti in tale limite di finanziamento sono riesaminate congiuntamente a quelle presentate per l'anno 1982.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Le modifiche di cui all'art. 1 sono riportate negli artt. 2, 3, 3 bis e 4 della L.R. 31 agosto 1979 n. 56.