§ 4.6.3 - Legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 - Provvedimenti per
l'incentivazione turistico-ricettiva [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:31/08/1979
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità della legge, soggetti e opere ammesse alle agevolazioni).
Art. 3.  (Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale).
Art. 3 bis 
Art. 4. 
Art. 5.  (Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze).
Art. 6.  (Commissione tecnico-consultiva).
Art. 7.  (Concessione delle provvidenze).
Art. 8.  (Non cumulabilità dei benefici).
Art. 9.  (Istituti di credito e concessione dei contributi).
Art. 10.  (Vincolo di destinazione).
Art. 11.  (Norme transitorie).
Art. 12.  (Norme finanziarie).


§ 4.6.3 - Legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 - Provvedimenti per

l'incentivazione turistico-ricettiva [*].

(B.U. 11 settembre 1979 n. 37)

 

Art. 1. (Oggetto).

     La legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva, è rifinanziata con modifiche per in biennio 1979-80 secondo il testo unificato e riportato negli articoli successivi.

 

     Art. 2. (Finalità della legge, soggetti e opere ammesse alle agevolazioni).

     Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte, la Regione concede, agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di:

     a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e adattamento di alberghi (esclusi quelli di categoria «lusso»), pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente in turismo sociale o giovanile;

     b) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, pubblici o di uso pubblico - compresi gli impianti sportivi e ricreativi o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, realizzati nelle zone montane o in località lacuali o termali o idroterapiche;

     c) opere di ristrutturazione ed adattamento per destinazione turistico-ricettiva, almeno stagionale, di immobili rurali ubicati nei territori delle Comunità Montane o nei territori collinari, a favore di operatori agricoli o di cittadini da almeno 5 anni residenti nei rispettivi Comuni in cui si intende realizzare l'opera;

     d) opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) ;

     e) impianti atti a favorire lo sviluppo della gestione di servizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione mediante iniziative interaziendali centralizzate, a favore di cooperative e di consorzi.

     Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile già adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo art. 4, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse le provvidenze previste dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.

     Sono esclusi dalle provvidenze di cui al commi precedenti le opere che hanno ottenuto l'abitabilità o l'agibilità anteriormente al 17.4.1977 e gli acquisti anteriori alla medesima data [1].

 

     Art. 3. (Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale).

     Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

     a) contributo costante nella misura annua del 6%, di durata non superiore a 15 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di Credito di cui al successivo art. 9, per le opere di cui all'art. 2, lettere a) b), ed e), compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.

     La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo.

     Per le stesse opere, da eseguirsi da Enti Pubblici o da Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare in turismo sociale o giovanile, in contributo viene concesso in ragione del 9%.

     Nei territori montani, definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo é determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione del 10% a favore degli Enti Pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare in turismo sociale o giovanile.

     Le maggiorazioni percentuali di contributo previste per gli Enti Pubblici ed Associazioni, sono concesse altresì alle Cooperative e Consorzi aventi finalità turistiche.

     Per le iniziative di cui all'art. 2 lettera b) il cui costo superi L. 40.000.000 da realizzarsi in Comuni con popolazione anche inferiore a 3.000 abitanti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 36, 1° comma lettera a), della legge regionale 5.12.1977, n. 56, oppure in cui la capacità ricettiva turistico-residenziale sia preponderante rispetto alla ricettività alberghiera e complementare, il contributo può essere concesso se l'impianto risulta funzionale alla ricettività alberghiera e complementare o al loro sviluppo.

     b) contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di Credito di cui al successivo art. 9, per le opere di cui all'art. 2 lettera c); in alternativa a tale contributo può essere concesso a favore di operatori agricoli un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 500.000 per posto letto e per un massimo di 6 posti letto.

     c) contributo in conto capitale fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento di cui all'art. 2 lettera d).

     d) contributo fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 2 lettere a) e b), che comportino una spesa ammissibile non superiore a L. 30.000.000 a favore di Enti Pubblici, Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile e Cooperative aventi finalità turistiche. Per le opere realizzate da Comuni o Comunità Montane il contributo è elevabile fino all'85%.

     e) contributo costante per un periodo di tre anni nella misura annua massima del 15% sulla spesa riconosciuta ammissibile con un limite complessivo di contribuzione di L. 18.000.000 per il miglioramento delle strutture e degli impianti fissi di alberghi, pensioni e locande fino a 30 posti letto.

     Il contributo di cui alla lettera d) del presente articolo non può essere concesso per le opere ammesse alle provvidenze di cui alla lettera a).

 

     Art. 3 bis [2] (Intervento straordinario per il mancato innevamento).

     Per la costruzione, in completamento e la ristrutturazione di impianti di trasporto a fune utilizzati per la pratica dello sci nonchè per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci sono concesse limitatamente all'anno 1981 alle imprese concessionarie danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1980-81 le seguenti provvidenze in alternativa:

     a) contributo costante in relazione a mutui di cui all'art. 3 lett. a);

     b) contributo «una tantum» in conto capitale fino al 20% dell'importo dei ratei o canoni scaduti o in scadenza nel 1981 relativi a mutui contratti con Istituti di Credito o ad operazioni di locazione finanziaria intraprese con società di leasing.

     Le provvidenze di cui al comma precedente sono concesse in deroga ai criteri indicati dall'art. 5 con priorità alle piccole e medie imprese secondo in seguente ordine di precedenza:

     a) per interventi di ristrutturazione degli Impianti da realizzarsi obbligatoriamente nel 1981;

     b) per la realizzazione di impianto o acquisto di mezzi che vengano ad integrare in modo determinante la funzionalità della struttura esistente.

     L'ordine di precedenza di cui alle lett. a) e b) del presente comma si osserva altresì per le altre imprese.

 

     Art. 4. [3] (Modalità per la richiesta di provvidenze).

     Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione - Assessorato al Turismo - corredate del progetto dell'opera, della relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa, nei seguenti termini:

     a) entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1881;

     b) entro il 30 giugno, per l'anno 1882.

     Nei termini di cui al precedente comma una copia della domanda e della documentazione a corredo, dovranno essere presentate al Comune per il parere di conformità dell'opera allo strumento urbanistico generale.

     Per le opere da realizzarsi in territorio montano il Comune esprimerà il proprio parere sentita la Comunità montana al fine di accertare la coerenza dell'iniziativa alle indicazioni del piano di sviluppo.

     Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Comune farà pervenire il parere alla Regione - Assessorato al Turismo qualora il parere non pervenga entro tal termine si intenderà negativo.

 

     Art. 5. (Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze).

     I contributi sono concessi con priorità nell'ordine:

     1) Per opere, da realizzarsi nei territori delle Comunità Montane in particolare nelle zone di nuova incentivazione turisti secondo i piani o le esigenze indicati dai Comuni o dalle Comunità Montane, ad iniziativa dei soggetti seguenti indicati in ordine di precedenza:

     a) Enti locali e Società con prevalente partecipazione di capitale pubblico;

     b) Cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici ed Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il movimento turistico ed in particolare il turismo sociale o giovanile;

     c) piccole e medie imprese a prevalente conduzione famigliare;

     2) per opere all'infuori dei territori di cui al punto 1), ad iniziativa dei medesimi soggetti e nello stesso ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c).

 

     Art. 6. (Commissione tecnico-consultiva).

     Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge è istituita una Commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

     1) l'Assessore al Turismo, che la presiede;

     2) 1 rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Piemontesi;

     3) 1 rappresentante della Delegazione Regionale del Touring Club Italiano;

     4) 1 rappresentante dell'Unione Regionale delle Associazioni Piemontesi Albergatori;

     5) 1 rappresentante regionale della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning;

     6) 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

     7) 5 esperti in materia turistica designati dal Consiglio regionale di cui 2 in rappresentanza delle minoranze.

     Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo.

     La Commissione tecnico-consultiva dura in carica 3 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Concessione delle provvidenze).

     L'ammissione ai contributi della presente legge é disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico- consultiva di cui all'art. 6.

     Nel provvedimento di ammissione è fissato il termine di ultimazione delle iniziative, che può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.

     La concessione dei contributi di cui al 1° comma è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione della prevista autorizzazione edilizia.

 

     Art. 8. (Non cumulabilità dei benefici).

     Le provvidenze di cui all'art. 3 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da Enti pubblici o da leggi dello Stato.

 

     Art. 9. (Istituti di credito e concessione dei contributi).

     Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da Istituti di Credito operanti in Piemonte con i quali la Giunta regionale stipula apposite convenzioni.

     I contributi di cui alla presente legge sono liquidati con decreto del Presidente della Giunta regionale previo accertamento della regolare realizzazione delle iniziative finanziate.

     I contributi di cui all'art. 3 lettera a), sono corrisposti agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.

     I contributi costanti di cui all'art. 3 lettera e) sono corrisposti ai beneficiari in rate annuali.

     I contributi di cui all'art. 3 lettere b) e c), sono corrisposti ai beneficiari in unica soluzione.

     I contributi di cui all'art. 3 lettera d) sono corrisposti ai beneficiari in una o più soluzioni in base ad accertamento dello stato di avanzamento dei lavori; per i Comuni e le Comunità Montane il 50% è corrisposto all'inizio dei lavori.

 

     Art. 10. (Vincolo di destinazione).

     Gli immobili di cui all'art. 2 lettera a), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione perla durata di 20 anni.

     Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria del Registri Immobiliari a carico dei beneficiari.

     Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.

     Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi erogati, maggiorati da un interesse nella misura annua del 3%.

     Per le iniziative previste dall'art. 2 lettere b) e c), i beneficiari delle provvidenze accordate devono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di 15 anni.

     Per le iniziative previste dall'art. 2 lettera d), i beneficiari delle provvidenze accordate, esclusi gli Enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di 10 anni;

     In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui ai due precedenti commi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 11. (Norme transitorie).

     Le domande presentate ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9 successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, si ritengono presentate ai sensi della presente legge, purché si riferiscano ad opere non iniziate ed ad acquisti non effettuati anteriormente al 17 aprile 1977.

     La Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6 già nominata ai sensi della L.R. 12 agosto 1974, n. 23 rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Norme finanziarie).

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1979-1981, la spesa complessiva di 2.160 milioni, di cui 700 milioni per l'anno finanziario 1979.

     All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'Istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli:

     - «Contributi in conto capitale per opere di arredamento di strutture turistico ricettive (articolo 3, lettera c)» con lo stanziamento di 320 milioni in termini di competenza e di cassa;

     - «Contributi in conto capitale per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica (articolo 3, lettera d») con lo stanziamento di 230 milioni in termini di competenza e di cassa;

     - «Contributi costanti per un periodo di tre anni per il miglioramento delle strutture e degli impianti fissi di alberghi (articolo 3, lettera e)» con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa;

     - «Contributi costanti, di durata non superiore a 15 anni, in relazione a mutui per la realizzazione ed il miglioramento di strutture ricettive e di impianti complementari all'attività turistica (articolo 3, lettera a)», con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Le spese per la concessione dei contributi di cui al precedente comma nonché dei contributi In annualità di cui al precedente articolo 3, lettera b) e dei contributi in capitale di cui all'articolo 3 medesimo, lettera b), saranno determinate, per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, nell'ambito delle disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1979-1981 alla voce «Altre Spese» del Programma di intervento per lo sviluppo del turismo, dalle leggi di approvazione del relativi bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[*] Modificata con L.R. 12 agosto 1981 n. 28 - B.U. 19.8.1981 n. 33.

[1] L'ultimo comma è stato così sostituito dalla L.R. 12 agosto 1981 n. 28 (B.U. 19.8.1981 n. 33).

[2] L'art. 3 bis è stato aggiunto dalla L.R. 12 agosto 1981 n. 28.

[3] L'art. 4 è stato così sostituito dalla L.R. 12 agosto 1981 n. 28.